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Ordinanza — n. 23233/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of legal representation in bankruptcy and civil proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23233/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellants filed procedural motions without legal representation. The bankruptcy trustee and the bankrupt husband argued that personal appearances were invalid under bankruptcy and civil procedure codes. The court ruled that bankruptcy claims require mandatory legal counsel and that the bankrupt husband's intervention was merely accessory to his wife's claim, thus invalidating his independent filing.

Regesto Legislator

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Art. 26 l.fall.; Art. 82 cod. proc. civ.: Bankruptcy proceedings and specific civil claims require mandatory legal representation; personal filings without a lawyer are inadmissible, and accessory intervenents cannot independently initiate procedural acts.

Parole chiave

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bankruptcy procedure legal representation requirement inadmissible appeal accessory intervention procedural defect contributo unificato court of cassation

Disposizioni normative citate

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Art. 26 l.fall.
5.Con decreto dei 22/23.1.2018 il t ribunale dichiarava l’inammissibilità del reclamo exart. 26 l.fall. e del ricorso ex art.
Art. 23 l.fall.
Art. 24 l.fall.
Art. 25 l.fall.
Art. 35 l.fall.
Art. 42 l.fall.
Art. 46 l.fall.
Art. 52 cod. proc. civ.
4.Con ricorso ex art. 52 cod. proc. civ.
Art. 82 cod. proc. civ.
Operano, dunque,al riguardo le prefigurazion i ad ampio spettro , nel senso della necessità della difesa tecnica,dell’art. 82 cod. proc. civ.In pari temposi esula, nella specie, dalle ipotesi fatte salve dal medesimo art.
Art. 617 cod. proc. civ.
assolve, nei riguardi degli atti esecutivi interni alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art. 617 cod.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co.
Art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21.3.2003, n. 4128
Cass. sez. lav. 4.7.1994, n. 6309
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

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Testo completo

da: LADURNER NOTBURGA – c.f. LDRNBR44A48F132R – SAVIO PAOLO – c.f. SVAPLA41S26F132B - elettivament e domiciliat i, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Trieste, alla via San Francesco, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Walter Zidarichche li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATOREdel fallimento della “Finanz und Handelsinitiativen s.a.s. di Savio P. Co.”nonché del medesimo Paolo Savio, in persona dell’avvocato Oskar Plorer. INTIMATO avverso il decretodei 22/23.1.2018 del Tribunale di Bolzano , udita la relazione nella camera di consiglio del 12maggio 202 3 del consigliere dott.

Luigi Abete, RILEVATO CHE1. Con decreto in data 3 . 3 .201 7 , denominato “ordine di liberazione di immobili”,il giudice delegato al fallimento della “Finanz und Handelsinitiativen s.a.s. di Savio P. Co.” nonché del medesimo Paolo Savio, dichiarato dal Tribunale di Bolzano, intimava al fallito e a qualunque terzo occupante l’immobile tavolarmente identificato come p.ed. 2864, in PT 3399/II Maia, di consegnare ilcespite al curatore del fallimento. 2.Avverso tale decreto proponeva reclamo Notburga Ladurner. 3.Spiegava intervento con atto in data 18.12.2017 il fallito, Paolo Savio. 4.Con ricorso ex art. 52 cod. proc. civ.

Paolo Savio e Notburga Ladurner. formulavano istanza di ricusazione di due giudici componenti del collegio. 5.Con decreto dei 22/23.1.2018 il t ribunale dichiarava l’inammissibilità del reclamo exart. 26 l.fall. e del ricorso ex art. 52 cod. proc. ci v. Dava atto il tribunale che il ricorso ex art. 26 l.fall. era stato propos to da Notburga Ladurner personalmente e senza larappresentanza di un legale ; che parimenti il fallito aveva spiegato intervento senza la rappresentanza di un legale;che analogamente il ricorso ex art. 52 cod. proc. civ. era stato proposto da Paolo Savio e daNotburga Ladurner di persona e senza la rappresentanza di un avvocato.

Evidenziava quindi, a ttesa l’imprescindibilità della rappresentanza tecnica, che i ricorsi e l’esperito intervento dovevano reputarsi inammissibili. Evidenziava al contempo che il ricorso per ricusazione doveva reputarsi a vario titolo indeterminato. Evidenziavain particolare che il ricorso per ricus azione non recava indicazione né degli estremi né del contenuto dei provvedimenti già assunti dai componenti ricusati del collegioe che risultava indeterminata pur l’ulteriore prospettazione di “grave inimicizia” formulata dai ricusanti.6.

Avverso tale d ecreto ha nno proposto ricorso straordinario Notburga Ladurner e Paolo Savio ; ne ha nno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore delfallimento della “Finanz und Handelsinitiativen s.a.s. di Savio P. Co.” nonché del medesimo Paolo Savio non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 7.Con l’unico motivo i ricorrent i denuncia no la violazione degli artt. 23, 24, 25, 26, 35, 42 e 46 l.fall.(cfr. ricorso, pag. 28). Deduconoche l’impugnato decreto è abnorme (cfr. ricorso, pag. 28).

Deducono che la difesa tecnica non si prospetta come necessaria nell’ambito delprocedimento ex art. 26 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 29) . Deducono segnatamente che occorre dare prevalenza alle disposizioni in tema di volontaria giurisdizione, alla cui stregua il reclamo può essere proposto da chiunque vi abbia interesse nel quadro delle funzioni tutorie devolute agli organi giudiziari (cfr. ricorso, pag. 29). Deducono per altro verso che, qualora l’udienza innanzi al tribunale fosse stata celebrata nel rispetto del contraddittorio, si sarebbe acquisito riscontro dei vizi inficianti il decreto del giudice delegato in dipendenza dell’illegittimità dei provvedimenti tavolari, “emessi in contrasto con documenti pubblici inconfutabili e con il giudicato sostanziale del Consiglio di Stato n. 4/1990” (così ricorso, pag. 30).

Deduconosegnatamente che l’immobile p.ed. 2864 non appartiene al fallito Paolo Savio e giammai è entrato a far parte della massa fallimentare (cfr. ricorso, pag. 31). 8.Il ricorso è inammissibile.9.Si dà atto dapprima che l’impugnato decreto risulta pronunciato nel pieno rispetto della garanzia del contraddittorio. In ogni caso, del tutto generica è l a censura circa la violazione de l contraddittorio(cfr. ricorso, pagg. 29 - 30 ) . Del resto, ilprocedimento di reclamo si è compiuto in forme a tal punto rituali che il fallito ha avuto possibilità di spiegare personale intervento. 10.Si dà atto poi che l’esperito m otivo di ricorso non veicola alcuna censura in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ricusazione.

In ogni caso, l ’ ordinanza di rigetto dell ’ istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione(cfr. Cass. (ord.) 3.2.2015, n. 1932; Cass. 9.2.2016, n. 2562).

11. Va con riferimento alla ricorrente – reclamante Not burga Ladurner senz’altro condiviso il rilievo del tribunale circa la necessità della difesa tecnica. È sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte - debitamente menzionato pur dal giudice a quo- secondo cui, i n tema di fallimento, il reclamo exart. 26 l.fall. assolve, nei riguardi degli atti esecutivi interni alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ; cosicché il procedimento introdotto con il reclamo ha natura di giurisdizione contenziosa e le parti non possono compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell’art. 82, 2° co.,cod. proc. civ. (cfr.

Cass. 21. 3.2003, n. 4128). Operano, dunque,al riguardo le prefigurazion i ad ampio spettro , nel senso della necessità della difesa tecnica,dell’art. 82 cod. proc. civ.In pari temposi esula, nella specie, dalle ipotesi fatte salve dal medesimo art. 82 cod. proc. civ.D’altronde, la reclamante Notburga Ladurner rivendica la proprietà dell’immobile tavolarmente identificato come p.ed. 2864, in PT 3399/II Maia(“la proprietà del medesimo immobile è sostanzialmente e concretamente (…) della sottoscritta reclamante”: così ricorso, pag. 4). 12.La necessità della difesa tecnica, a rigore, non si prospetta nei confronti delreclamante fallito , Paolo Savio .

E tuttavia, per un verso, il fallito non ha addotto alcuna ragionesua personale, attaa giustificare l’impugnativa , da parte sua, del decreto in data 3 . 3 .201 7, denominato “ordine di liberazione di immobili”. E tuttavia, per altro verso, a fronte della rivendica della proprietà dell’immobile da parte della moglie, l’intervento del fallito sembra connotarsi in guisa di intervento adesivo dipendente. E però , i n tal ultimi termini, l’inammissibilità dell’iniziativa di Notburga Ladurnernon può che travolgere pur l’intervento del coniuge fallito, Paolo Savio (cfr.

Cass. sez. lav. 4.7.1994, n. 6309, secondo cui i poteri dell’interveniente adesivo dipendente sono limitati all ’ espletamento di un ’ attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; sicché l’interveniente adesivo dipendente non ha il potere di far proseguire il processo). 13.Il curatore del fallimento de lla “Finanz und Handelsinitiativen s.a.s. di Savio P. Co.” nonché del medesimo Paolo Savio non ha svolto difese.

Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte