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Ordinanza — n. 23197/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses immigration detention review appeal as inadmissible due to lack of defense activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23197/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the rejection of a foreigner's detention review inadmissible. The applicant, Ben Amer Amed, challenged the detention order issued by the Potenza Tribunal, but the court found no active defense by the opposing party. Consequently, the court ruled that the procedural prerequisites for hearing the case were not met.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115; An appeal is inadmissible if the opposing party fails to engage in any defensive activity during the proceedings.

Parole chiave

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immigration detention review inadmissible appeal lack of defense activity CPR detention validation procedural inadmissibility allontanamento malgrado rischio di persecuzione polizia degli stranieri rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
art. 737 c.p
15, comma3, direttiva UE n.115 del 2008 e art. 737 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ben Amer Amed, nato in Tunisia il 24.03.1992, rappresentato e difeso da ll’ Avv. Loredana Rago , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palazzo San Gervasio (PZ) Via Conceria, 27 -ricorrente- contro Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore -intimato- avverso il decreto di rigetto emesso il 14.09.22 dal Tribunale di Potenza, nell'ambito del procedimento di riesame della convalida del trattenimento dello straniero nel CPR ex art. 15, comma3, direttiva UE n.115 del 2008 e art. 737 c.p.c. nel giudizio r.g. n. 2367 - 1 /22 ; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. Oggetto: Immigrazione Riesame Convalida trattenimento Ben Amer Amed Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della