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Decreto — n. 23163/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 23163/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the peace judge's order extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Although the court proposed a definition of the case, the appellant did not respond, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs allocation accollo delle spese procedurali ripetibili spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
12944/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente da contributo e non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115;
art. 380-bis c.p
12944/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21411/2021 R.G. proposto da : IFTADET MURAT, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BANDA GABRIELLA (BNDGRL53M51D933O) unitamente all'avvocato PAGELLA MARCO (PGLMRC63B01F205Y) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI TORINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di TORINO pronunciata nel procedimento n.R.G. 12944/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 09.06.2023;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente da contributo e non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debit