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Sentenza — n. 23129/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 23129/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23129/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 20905/2016r.g. proposto da: IN.CO.BIT. SUD S. R.L. , con sede in A spio Ancona (AN), alla Strada Provinciale del Vallone, km. 7+500, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Maria Antonia Lucidi , rappre sentata e difesa , giusta procuraspeciale apposta in calce a l ric orso , dagli Avvocati Marcello Galiffa ed Elisabetta Lucidi, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primoin San Benedetto del Tronto (AP), alla piazza P. Fazzini n. 8. - r icorrent e - contro FALLIMENTO CAVADIVALLE S.R.L.

Regesto Legislator

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art. 2704 c.c, art. 382 cod. proc. civ, art. 384 cod. proc. civ; Sentenza — n. 23129/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Successivamente alla fissazionedi quest’ultima, le parti , in data 13 maggio 2023 , hanno depositato richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione in relazione alla asserita mancanza di prova della data certa». 1.1.

Parole chiave

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credito contestato attestato di insufficienza del pegno offesa al credito compensazione nel fallimento credito documentario attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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art. 2704 c.c
L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c.
art. 382 cod. proc. civ
8980 del 2018) che la situazione non si presta ad essere incasellatanella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo commadell'art. 382 cod.
art. 384 cod. proc. civ
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Testo completo

- rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 20905/2016r.g. proposto da: IN.CO.BIT. SUD S. R.L. , con sede in A spio Ancona (AN), alla Strada Provinciale del Vallone, km. 7+500, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Maria Antonia Lucidi , rappre sentata e difesa , giusta procuraspeciale apposta in calce a l ric orso , dagli Avvocati Marcello Galiffa ed Elisabetta Lucidi, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primoin San Benedetto del Tronto (AP), alla piazza P. Fazzini n. 8. - r icorrent e - contro FALLIMENTO CAVADIVALLE S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE , in persona del curatore dott. Andrea Vitellozzi, rappresentato e difes o , giusta procura speciale appostain calce al controricorso, dall’Avvocato Paolo Cerolini, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Francesco Denza n. 27 , presso lo studio dell’Avvocato Paolo Piperno.- controricorrent e - avverso il decreto del TRIBUNALE DI FERMO depositato il giorno 07/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere dott. Eduardo Campese; lette le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

FATTI DI CAUSA 1. C on decreto del 7 luglio 2016, il Tribunale di Fermo rigett ò l’opposizione promossa, exart. 98 l.fall. , da IN.CO.BIT . SUD s . r . l . avverso il provvedimento del giudice delegato che , nel rende re esecutivo lo stato passivo del fallimento Cavadivalle s.r.l. in liquidazione, aveva esclus o dallo stesso il credito insinuato dall’opponente per il complessivo importo di euro 231.889,77, di cui € 44.467,50 per forniture di merce, € 20.550,00 per finanziamento infruttifero di soci ed € 166.872,27 per finanziamenti bancari surrogati.

2. Per la cassazione del descritto decreto ha proposto ricorso la IN.CO.BIT. SUD s.r.l., affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorsoil Fallimento Cavadivalle s.r.l. in liquidazione.

3. La Sesta Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 14 dicembre 2017/29 gennaio 2018, n. 2164 , ha ritenuto « opportuno esaminare in udienza pubblica le questioni poste dalle parti, in riferimento alla peculiare fattispecie emersa nel corso dell’opposizione allo stato passivo fallimentare e ai principi della certezza della data del documento depositato a sostegno della domanda in fotocopia», sicché ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.4.

Successivamente alla fissazionedi quest’ultima, le parti , in data 13 maggio 2023 , hanno depositato richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione in relazione alla asserita mancanza di prova della data certa». 1.1.

Il suo scrutinio , però, è precluso dalla definizione bonaria della controversia, di cui i difensori hanno concordemente datoatto. 1.2. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito ( cfr . Cass., SU, n. 8980 del 2018; Cass. n. 24632 del 2019; Cass. n. 10483 del 2023) che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia conun accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia delcontendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essen do la situazione inquadrabile in una delletipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384cod. proc. civ. 1.2.1.

Si è spiegato (cfr. la citata Cass., SU, n. 8980 del 2018) che la situazione non si presta ad essere incasellatanella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo commadell'art. 382 cod. proc. civ., «in quanto, se è vero che la cessazione della materia del contendere ha l'effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione», quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito,e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione; neppure la situazione èriconducibile alla formula decisoria dell'art. 384 cod. proc. civ., la qualepresuppone che la sentenza venga cassata e, dunque previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della mate ria del contenderepreclude. 1.2.2.

Si è rilevato, inoltre, che la definizione della lite in esito all'accordo negoziale e, quindi, la conseguente cessazione dellamateria del contendere, neppure può considerarsi « come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti perla decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso », posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte è intervenuto un a ccordo negoziale. Conseguentemente la pronuncia chela Corte è sollecitata ad adottare non può essere una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe inessere la sentenza impugnata, ma piuttosto una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale.

Tale dichiarazione implica « la constatazione dell'automaticaperdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi didetta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché conesso le parti ne hanno disposto» (cfr., in motivazione, Cass.,SU, n. 8980 del 20 18). 1.3.

Nel caso in esame, i difensori delle parti hanno dichiarato alla Corte che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, sicché sulla stessa è cessata la lite.Pertanto, non vi è bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una pronunciache dia atto della definizione in tal senso della lite medesima.

2. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere, potendosi procedere alla integrale compensazione delle spese dipresente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo edin conformità a quanto richiesto dalle parti.2.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite, infine, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non ètenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando lapronuncia - come nella specie -non rientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr.

Cass., SU, n. 4315del 2020. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 11786 del 2023; Cass. n. 39420 del 2021). PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prim