Bankruptcy revocation rejected because concrete fund availability occurred on stamp date, not credit date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the bankruptcy revocation action inadmissible, upholding the appellate court's finding that funds were available on the stamp date. The appellant argued the account was overdrafted on the credit date, but the court found the bank's conduct and the stamp on the checks proved immediate availability. Consequently, the revocation claim failed because the legal requirement of concrete availability was met prior to the alleged overdraft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1226-bis c.c.; Art. 124 c.c.: The revocation action fails if the debtor had concrete availability of funds on the stamp date of the negotiable instrument, overriding the presumption based on the credit date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a l numer o 936 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da soc. coop. a r.l. Agridoro in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Claudia Nanni e Fabio Piergiorgio Criscuolo, elettivamente domiciliatisi presso lo studio delsecondo in Roma, alla via Federico Cesi, n. 21 -ricorrente- contro s.p.a. Cassa di risparmio di Bologna, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Luca Vittori Antisari e Benedetto Gargani, elettivamente Oggetto:
Revocatoria fallimentare- Assegni circolari- Stanza di compensazione.RG n936/18 Angelina - Maria Perrino estensore domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al viale di Villa Grazioli, n. 15 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bologna, depositata in data 23 maggio 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 31 maggio 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che la cooperativa Agridoro versòmediante assegni circolari di altro istituto, in data 24 febbraio 2004, la somma di euro 286.00 6 ,34 sul conto corrente che intratteneva con Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. , che le fu accreditatacon valuta 26 febbraio, e che il 25 febbraio 2004 versò in contanti sul conto l’importo di euro 29.929,55, ottenendo contestualmente l’emissione di assegni circolari per un ammontare di euro 274.813,69.
Dopo venti giorni Agridoro fu posta in liquidazion e coatta amministrativae fu d ichiarata insolvente. Con citazione del 3 marzo 2009 la procedura promosse nei confronti della banca azionerevocatoria fallimentare della rimessa di euro 189.629,04, corrispondente alla differenza tra gli importi versati e quelli prelevati mediante assegni circolari, sulla premessa che,sia pure per un solo giorno, in relazione a quella somma il conto corrente della cooperativa, che non era affidato, era risultato scoperto. Il Tribunale di Piacenza accolse la domanda, ma la decisione, appellata dalla banca soccombente, è stata riformata dalla Corte d’appello di Bolognacon sentenza del 23 maggio 2017.
Il giudice d’appello ha esclusoche il 25 feb braio , data in cui gli assegni erano stati presentati in stanza di compensazione, si fosse determinata la scopertura del conto, posto che in generale, ha argomentato, la presentazione degli assegni circolari emessi da altro RG n936/18 Angelina - Maria Perrino estensore istituto in stanza di compensazione equivale al pagamento, perché è allora che si realizza per il correntista l’effettiva disponibilità della somma relativa; ha sottolineatoche il timbro apposto sugli assegni dimostrava la data dell’effettivo pagamento, confermata dalla condotta tenuta dalla banca, che il medesimo giorno aveva proceduto a sua volta a ll’emissione degli assegni circolari richiesti dalla cooperativa;di contro, ha specificato, l’addebito di una somma a titolo di interessi per un giorno eraconseguenza della convenzione di attribuzione della valuta stabilita dalle parti, e non già della reale scopertura del conto.
A tanto ha aggiunto che dagli atti emergevala natura bilanciata delle operazioni,poiché la registrazione della valuta degli incassi degli assegni circolari emessi da altri istituti era avvenuta contestualmente o posteriormente alla registrazione dei connessi prelievi. La cooperativa in l.c.a. propone ricorso per ottener e la cassazionedi questa sentenza, che affida a tr e motivi e illustra con memoria, cui la banca replica con controricorso, pure corredato di memoria. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, l.fall., degli 34 e 82 del r.d. n. 1736/33, dell’art. 2704 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonché l’omesso esame del fatto decisivo che gli importi oggetto degli assegni circolari versati il 24 febbraio 2004 erano stati accreditati soltanto il successivo 26 febbraio.
Sostiene quindi che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, la presentazione degliassegni circolari in stanza di compensazione non era idonea a far presumere la contestuale immediata disponibilità della relativa somma; di modo che alla data del 25 febbraio il conto della cooperativa risultava effettivamente scoperto per l’importo della rimessa di cui era stata richiesta la declaratoria d’inefficacia, RG n936/18 Angelina - Maria Perrino estensore comeconfermato dall’addebito degli interessi passivi per il giorno di scopertura.
Il motivo è inammissibile. 2.-In tema di revocatoria fallimentare, nel regime antecedente alla riforma disposta dal d.l. n. 35/05, come convertito, per determinare la revocabilità delle rimesse del fallito in un conto corrente bancario va applicato il criterio della disponibilità sul conto da parte del correntista al momento della rimessa; a tal fine non rilevano di per sé i dati per valuta, o quelli contabili risultanti dall'estratto conto, dovendosi aver riguardo al tipo di operazione (Cass. n. 4762/07). In particolare, quanto all’assegno circolare emesso da una banca diversa da quella con la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente, indubbiamente rileva la data della valuta, che si presume corrispondente all'effettiva disponibilità della somma, poiché anche per l’assegno circolare la disponibilità presuppone la negoziazione in stanza di compensazione secondo un meccanismo che non è diversoda quello previsto per gli assegni bancari (Cass.n. 26171/06; coerente, Cass. n. 27449/22). 2.1.- Ma poiché quel che conta è la concreta disponibilità giuridica della somma di danaro portata dal titolo (Cass., sez. un., n. 26617/07), la prova che tale disponibilità è stata acquisita prima della data di valuta comporta il superamento della presunzione, iuris tantum, che è ancorata alla data di valuta. 3.- Nel caso in esame, la corte d’appello ha tenuto ben presente sia che la data di valuta era stata fissata al 26 febbraio 2004, sia che era stata addebitata una somma a titolo di interessi per il giorno di scopertura (di modo che il profilo del motivo che concerne il vizio di motivazione sul punto si rivela inammissibile perchési traduce in una diversa lettura dei fatti considerati); ma ha ritenuto provato che la disponibilità concreta della somma si fosse avuta il giorno prima, in base alla considerazione «…che, nel caso di specie, il timbro – consistente, come precisa to poco prima , RG n936/18 Angelina - Maria Perrino estensore nell’annotazione di avvenuta compensazione-apposto sugli assegni, documentato dalla banca, dimostri la data dell’effettivo pagamento, tanto è vero che nella stessa data (data di effettivo incasso dell’importo portato dei titoli), la banca ha dato riscontro alla richiesta di emissione di assegni circolari per complessivi euro 274.813,63». 3.1.-La corte d’appello ha dunque ancorato all’apposizione del timbro e alla condotta della banca, che aveva emesso in data 25 febbraio gli assegni circolari per l’importo di euro 274,813,69proprio tenendo conto della disponibilità acquisita mediante la presentazione in stanza di compensazione degli assegni emessi da altro istituto bancario, la prova che al 25 febbraio la correntista aveva avuto la concreta disponibilità della somma portata dagli assegni circolari emessi il giorno prima.
Quest’accertamento non è stato adeguatamente aggredito col motivo in esame, calibrato sulla rilevanza della data di valuta. Né riesce a minare questa valutazione l’eccezione di mancanza di data certa del timbro apposto per compensazione; e ciò, anche di là dalla eccepita novità della questione, che non risulta essere stata dedotta dalla ricorrente in sede di merito, perché l’eccezione non è idonea a incidere sull’elemento di fatto co stituito dalla condotta della banca,sul quale pure si fonda la decisione impugnata. 4.- Le considerazioni che precedono determina n o l’assorbimento del secondo motivodi ricorso, col quale si contesta la valutazione della corte d’appello relativa alla sussistenza delle partite bilanciate, e del terzo , col quale si denuncia l’omessa verifica del presupposto della scientia decoctionis. 5.- Il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente a pagare le spese, che liquida in euro8500,00 per compensi, oltre a RG n936/18 Angelina - Maria Perrino estensore euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di rimborso forfetario, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se d