Ordinanza — n. 23066/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIlgiudice delegato al Fallimento di S.A. Arredi s.r.l. in liquidazione , in sede di procedura competitiva ex art. 107 l. fall, il 21.5.2018 aggiudicò in via provvisoria il lotto unico costituito dall’azienda e dagli immobili della fallita a Fedele Imballaggi di Giovanni Fedele c. s.a.s. per il prezzo di € 568.850,40; successivamente, a seguito della presentazione di un’offerta migliorativa da parte di AC Elements s.r.l., il 14.1.2019 fu indetta una nuova gara fra l’aggiudicataria provvisoria e la nuova offerente, la quale si aggiudicò i beni al prezzo offerto, di € 626.000,00, che, secondo il disciplinare di vendita, avrebbe d ovuto essere corrispostoentro il termine perentorio del 15.3.2019. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23066/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Nelle more,il G.D. accolse l ’istanza di sospensione della vendita ex art. 107, comma 4, l. fall. presentata il 29.5.2019 da una terza società, Fiorino s.r.l., con testualmente al deposito un’offerta irrevocabile di acquisto (per € 689.000), e, con decreto pronunziato ai sensi dell’art. 108, comma 1, ultima parte, l. fall., dispose una nuovavendita dei beni mediant e procedura competitiva a un prezzo non inferiore a quello da ultimo offerto. 1.6. I reclami ex art. 26 l.fall. propost i contro detto provvedimento sia da Fedele Imballaggi s.r.l. sia da AC Elements s.r.l. sono stati respinti dal Tribunale di Taranto con decreto del 25.10.2019.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34133/2019 R.G. proposto da : AC ELEMENTS s.r.l., con sede in Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’ A vvocato Pietro Di Benedetto, rappresentata e difes a dall' A vvocato Vito Antonio Martielli giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro FIORINO s.r.l., con sede in San Giorgio Jonico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giorgio Vasari n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Simona Censi, rappresentata e difes a dall' A vvocato Nicola Grippa giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di S .
A . ARREDI s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Enzo Ottolenghi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FEDELE IMBALLAGGI di GIOVANNI FEDELE C. s.a.s. -intimata - avverso il decreto del Tribunale di Taranto n.5265/2019 depositat o i l 25/10/2019; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12/5/2023 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Ilgiudice delegato al Fallimento di S.A. Arredi s.r.l. in liquidazione , in sede di procedura competitiva ex art. 107 l. fall, il 21.5.2018 aggiudicò in via provvisoria il lotto unico costituito dall’azienda e dagli immobili della fallita a Fedele Imballaggi di Giovanni Fedele c. s.a.s. per il prezzo di € 568.850,40; successivamente, a seguito della presentazione di un’offerta migliorativa da parte di AC Elements s.r.l., il 14.1.2019 fu indetta una nuova gara fra l’aggiudicataria provvisoria e la nuova offerente, la quale si aggiudicò i beni al prezzo offerto, di € 626.000,00, che, secondo il disciplinare di vendita, avrebbe d ovuto essere corrispostoentro il termine perentorio del 15.3.2019. 1.2.
L’11.3 2019 AC Elements chiese una proroga di 60 giorni per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. 1.3. L’istanza fu accolta dal G.D. ma, su reclamo di Fedele Imballaggi, il Tribunale di Taranto, con decreto del 27 maggio 2019, r evocò il provvedimento autorizzativo della proroga e rilevò che tornava a rivivere l’offerta irrevocabile, non ritirata, della reclamante, in tal modo dichiarando, seppure implicitamente, la decadenza di A.C. Elements dall’aggiudicazione. 1.4. Quest’ultima impugnò tempestivamente il decreto con ricorso per cassazione. 1.5.
Nelle more,il G.D. accolse l ’istanza di sospensione della vendita ex art. 107, comma 4, l. fall. presentata il 29.5.2019 da una terza società, Fiorino s.r.l., con testualmente al deposito un’offerta irrevocabile di acquisto (per € 689.000), e, con decreto pronunziato ai sensi dell’art. 108, comma 1, ultima parte, l. fall., dispose una nuovavendita dei beni mediant e procedura competitiva a un prezzo non inferiore a quello da ultimo offerto. 1.6. I reclami ex art. 26 l.fall. propost i contro detto provvedimento sia da Fedele Imballaggi s.r.l. sia da AC Elements s.r.l. sono stati respinti dal Tribunale di Taranto con decreto del 25.10.2019.
Il giudice del merito ha dichiarato infondate le eccezioni svolte in rito dalle reclamanti e, nel merito, ha ritenuto, con ampia motivazione, che i prezzi offert i da entrambe fossero notevolmente inferiori a quello giusto e che dunque ricorressero i presupposti per impedire il perfezionamento della vendita in favore di Fedele Imballaggi (o in favore di AC Elements, in caso di annullamento del decreto del 27.5.2019 già impugnato da detta società in sede di legittimità).
2. AC Elements s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione anche di questo decreto, sorretto da un unico motivo, cui Fiorino s.r.l. e il Fallimento di S.A. Arredi s.r.l. in liquidazione hanno resistito con separati controricorsi. L’intimata Fedele Imballaggi di Giovanni Fedele C. s.a.s. non ha svolto difese. La ricorrente e Fiorino s.r.l. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:
4. Va rilevato in limine che, nelle more del presente giudizio, questa Corte, con l’ordinanza n. 26076/2022 , ha rigettato il ricorso proposto da AC Elements s.r.l. contro il decreto del Tribunale di Taranto del 27.5.2019 che, revocato il provvedimento del G.D. che aveva concesso alla società un a proroga per il versamento de l prezzo di aggiudicazione, ha rilevato che tornava a rivivere l’offerta, mai ritirata, di Fedele Imballaggi. Ne discende l’inammissibilità del ricorso in esame per il sopravvenuto venir meno di un interesse attuale e concreto di AC Elements, decaduta in via definitiva dall’aggiudicazione, a sentir annullare il decreto emesso ai sensi dell’art. 108, comma 1, l. fall. Le spese, tenuto conto che AC Elements non ha ritenuto di rinunciare al ricorso, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato: la ratio
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per leg