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Ordinanza — n. 23047/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on arbitration award, ruling incidental challenge to board resolutions lacks standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23047/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that an incidental challenge to board resolutions regarding a merger constituted a valid ground for challenging an arbitration award. The appellants argued that such incidental challenges should be permitted under specific legal principles, but the court found no evidence that the board resolutions were the primary cause of action. Consequently, the court ruled that the legal principle allowing challenges to board resolutions only applies when those resolutions are the direct subject of the lawsuit, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 829, comma 3 cod. proc. civ.; Art. 36 d.lgs. n. 5/2003: The principle permitting appeals for errors in judging regarding non-compromissible issues or board resolution validity applies only when the appeal of the resolution constitutes the cause of action.

Parole chiave

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arbitration award appeal societal arbitration clause incidental challenge standing board resolution validity merger compensation dispute validità della clausola arbitrale lodo statuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 829, comma 3 cod. proc. civ.
In particolare il decidente, onde pervenire all'impugnata conclusione, richiamati gli enunciati resi nell'interpretazione dell'art. 829, comma 3, cod.
Art. 36 d.lgs. n. 5/2003
9285/2016, nonché il principio pure affermato nell'occasione in relazione all'art. 36 d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 36 d.lgs. 5/2003
9285/2016, nonché il principio pure affermato nell'occasione in relazione all'art. 36 d.lgs.
art. 2504-quater cod. civ
Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si denuncia, in relazione alla dichiarata inammissibilità del gravame, la violazione dell'art. 2504-quater cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ. 9395 del 2023
Cass. civ. 9395 del 2023): il che, capovolgendo i termini, vuol dire che l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" è sempre consentita, quando abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari.
SS.UU. 9285/2016
40, da SS.UU. 9285/2016, nonché il principio pure affermato nell'occasione in relazione all'art.
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Testo completo

ONE Consigliere ORDINANZA sul ricorso2965/2020 proposto da: DICORATO DOMENICA TERESA e FINSALE SRL, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio dell’avvocato Oscar Bezzi , rappresentate e difese dagli avvocati Giovanna Ciccarella e Ugo Patroni Griffi - ricorrenti - contro SALAPIA SALE SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pesce, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Federico Fedele - controricorrente - RG 2965/20Dicorato-Salapia Est. Cons. Marulli nonchè contro SALINE ITALIANE SRL - int imata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1317/2019 depositata il 6/06/2019; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/05/2023dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. Domenica Teresa Di corato e la FINSALE s.r.l. ricorrono per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bari, adita dalle medesime per l'annullamento a mente degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ. del lodo pronunciato a definizione del contenzioso che le aveva viste convenire in arbitrato la Salapia Sale s.p.a., di cui le ricorrenti erano socie, e la Saline Italiane s.r.l. al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza d'errata determinazione del rapporto di concambio nella fusione intervenuta tra Atisale s.p.a., di cui Salapia Sale era unica azionista, e Saline Due s.r.l. controllata da Saline Italiane, ha respinto il proposto atto di gravame, tra l'altro, dichiarando l'inammissibilità del terzomotivo di impugnazione inteso a denunciare l'erroneità in diritto del responso arbitrale per violazione delle norme di settore.

In particolare il decidente, onde pervenire all'impugnata conclusione, richiamati gli enunciati resi nell'interpretazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, da SS.UU. 9285/2016, nonché il principio pure affermato nell'occasione in relazione all'art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, secondo cui «nel caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è RG 2965/20Dicorato-Salapia Est. Cons. Marulli ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicandoove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003», si è indotto a divisarne l'inapplicabilità alla specie osservando, da un lato, che non era i n alcun modo dimostrata, da parte impugnante, l'epoca della stipula della clausola compromissoria, il che rendeva impossibile ritenere che fosse applicabile la vecchia disciplina antenovellare dell'art. 829, comma 2, cod. proc. civ; e dall'altro che il giudizio arbitrale conclusosi con il lodo oggetto di impugnazione non aveva ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari giammai impugnate in questa sede o altrove – e della cui impugnabilità in via incidentale sarebbe stato del resto arduo azzardare l'accadimento – con la conseguenza che non era perciò possibile ritenere che il lodo fosse impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, anche facendo riferimento all'art. 36 d.lgs. 5/2003.

I soccombenti, alla luce di ciò, ne chiedono dunque la cassazione sulla base di quattro mezzi, ai quali resiste con controricorso la sola Salapia Sale, mentre non ha svolto attività processuale Saline Italiane. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si denuncia, in relazione alla dichiarata inammissibilità del gravame, la violazione dell'art. 2504-quater cod. civ. e , nel contempo , l'omesso esame di un fatto decisivo poiché se,da un lato, l'invalidità delle deliberazioni assunte in relazione alla fusione aveva certamente costituito questione appartenente al giudizio arbitrale, dall'altro, il giudice del gravame aveva assunto il proprio deliberato ignorando totalmente il RG 2965/20Dicorato-Salapia Est.

Cons. Marulli contenuto degli scritti difensivi di parte, espliciti nel rappresentare che oggetto dell'impugnazione arbitrale era anche la questione della validità delle predette delibere, è affetto da inammissibilità per manifesta infondatezza. 2.2. Come bene ha invero evidenziato la controricorrente, l'assunto decisorio, nella parte in cui forma oggetto di censura – ovvero laddove la Corte d'Appello ha ritenuto che il terzo motivo di impugnazione introdotto avanti a sé dalla Dicorato e dalla FiNSALE non potesse trovare seguito non sussistendo nella specie le condizioni per dare applicazione al principio dell'impugnabilità del lodo per errores in iudicando – si vale di un duplice argomento.

Afferma invero, con un primo argomento, la Corte decidente che «non è in alcun modo dimostrata, da parte impugnante, l'epoca della stipula della clausola compromissoria, sicché non è possibile in alcun modo ritenere applicabile la vecchia disciplina dell'art. 829, secondo comma, c.p.c. ante novella 2006»; con un secondo argomento si afferma ancora che «il giudizio arbitrale conclusosi con l'impugnato lodo non ha ad oggetto la validità di delibere assembleari, giammai impugnate in questa sede né altrove (sul punto non vi alcuna allegazione di parte), con la conseguenza che non è possibile ravvisare l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, quand'anche si faccia riferimento all'art. 36 cit.».

Ora i ricorrenti con il motivo in disamina, mentre continuano a tacere del tutto sull’epoca della stipula della clausola compromissoria, affidano le loro critiche alla tesi che le deliberazioni assunte in vista della fusione sarebbero state incidentalmente impugnate, con ciò all’evidenza volendo giovarsi del principio per cui in tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in RG 2965/20Dicorato-Salapia Est. Cons. Marulli iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006 (confr.

Cass. civ. 9395 del 2023): il che, capovolgendo i termini, vuol dire che l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" è sempre consentita, quando abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari. E tuttavia proprio in continuità con siffatti arresti, deve affermarsi che il principio richiamato opera quando –e solo quando - l’impugnazione della delibera costituisca la causa petendi della proposta azione: il che evidentemente non è nella fattispecie, e cioè in caso di dichiarata, pretesa e per vero anomala, impugnazione incidentale delle delibere funzionali alla fusione.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, sviluppati in via subordinata sul presupposto che, una volta dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, la Corte d'Appello si sarebbe privata della potestas iudicandie non avrebbe potuto perciò, da un lato, statuire l'infondatezza del pure lamentato vizio di omessa pronuncia in ordine alla contestata correttezza del metodo di valutazione adottato per determinare il concambio e, dall'altro, l'infondatezza della domanda risarcitoria per difetto di prova, si offrono anch'essi ad una preliminare dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse, dato che il loro accoglimento non farebbe venire meno il nucleo portante del ragionamento decisorio alla base della sentenza impugnata.E del resto il fatto che la stessa parte ricorrente non esiti a vedere nelle affermazioni censurate la mera esplicitazione di obiter dictaè, in questo senso, più di un indice di conferma.

RG 2965/20Dicorato-Salapia Est. Cons. Marulli 4. Il quarto motivo di ricorso censura la determinazione in punto alle spese di lite e resta conseguentemente assorbito dalle pregresse dichiarazioni di inammissibilità.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p