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Decreto — n. 23029/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 23029/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made after the proposal for case termination was communicated, triggering the automatic renunciation of the appeal. Consequently, the proceedings were formally closed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision 40 day period procedural renunciation case termination proposal condono delle spese procedurali restituzione del termine scaduto anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
693/2021 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAdepositata il 06/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12457/2022 R.G. proposto da : AUDINO ANTONIO, IACOPETTA MARIA IMMACOLATA, elettivamente domiciliati in MARINA DI GIOIOSA IONICA VIA BRIGIDA PASTORINO N 42 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MISAGGI RICCARDO (MSGRCR63A07E956P) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BOSCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROCCELLA JONICA VIA ROMA N. 8, C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CIANFLONE FRANCESCO (CNFFNC45E12H456T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 693/2021 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAdepositata il 06/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge _______________, con distrazione in favore del difensore antistat