Italian Court dismisses appeal against administrative fine for unauthorized property occupation, rejecting arguments on late documents and criminal acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Simona Fusco's appeal against an administrative fine imposed for the unauthorized occupation of a property in Rome. Fusco argued that late-produced documents were irrelevant and that her criminal acquittal should preclude the administrative penalty, while the opposing party maintained the fine was valid due to the lack of a justifying cause. The court ruled that the administrative violation is distinct from the criminal offense, which was based on a lack of subjective intent rather than the absence of material conduct, thereby upholding the sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 c.p.; Art. 9 l. n. 689/1981: The acquittal of a defendant in criminal proceedings for unauthorized occupation does not preclude the imposition of an administrative fine if the criminal judgment was based on a lack of subjective intent rather than the absence of the material act constituting the administrative violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18436/2018 TRA FUSCO SIMONA, elett.te domic. presso l’avv. Paolo Maldera , rappres. e difesa dall’avv. Wladimira Zipparro , con procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- -contro- ROMA CAPITALE, in persona del legale rappres. p.t.; -intimata - Avverso la sentenza n. 23109/17 del Tribunale di Rom a, depositata il 12.12.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere rel., dott. ROSARIO CAIAZZO; RILEVATO Con sentenza del 2.12.17, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da Simona Fusco avverso la sentenza del giudice di pace del 2013 che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione della somma di euro 5.187,90, emessa nei confronti della Fusco, in ragione dell’occupazione senza titolo di un immobile in Roma, osservando che: la -2- documentazione prodotta tardivamente, che il giudice di pace non aveva stralciato, era irrilevante ai fini della decisione; l’assoluzione dell’appellante in sede penale non escludeva i presupposti dell’illecito amministrativo e della connessa sanzione; non era stato dimostrato lo stato di necessità, tenuto conto che in materia di ERP s’applicavano i criteri di legge, fondati sulla valutazione comparativa dei diversi stati di necessità.
Simona Fusco ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.Non si è costituita Roma Capitale. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per aver il Tribunale ritenuto non decisivo lo stralcio dei documenti prodotti tardivamente da Roma Capitale, poiché la ricorrente non aveva eccepito la nullità della determinazione aggiuntiva per mancata notifica del verbale d’accertamento, eccezione che invece era stata sollevata nel ricorso in primo grado. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 50 Cedu, 9 l. n. 689/1981, per aver il Tribunale ritenuto che l’assoluzione penale, circa la medesima occupazione per cui è causa, non rilevasse ai fini dell’erogazione della sanzione amministrativa.
Il primo motivo è infondato, in quanto dall’esame del fascicolo di ufficio - legittimo poiché si verte i n tema di error in procedendo- si evince che la ricorrente non aveva eccepito, in primo grado, come correttamente rilevato dal Tribunale, la nullità dell’ingiunzione per mancanza del verbale d’accertamento o per la sua inefficace o illegittima notificazione, ma solo per il mancato invio di un avviso bonario. Il secondo motivo èinfondato. Invero, il Tribunale ha ritenuto che l’assoluzione dal reato di cui all’art. 633 c.p. non incidess e sull’accertamento dell’illecito amministrativo in quanto era fondata sul difetto di elemento soggettivo e non -3- sull’insussistenza della condotta materiale.
Ne consegue che la sanzione per l’occupazione senza titolo prescinde dalla suddetta fattispecie di reato, ed è stata irrogata per la detenzione del bene non sorretta da causa giustificatrice. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 17 00 ,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso artic