Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22925/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry's appeal, ordering retrial to verify if mobile assets were distributed to junior creditors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22925/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against bankruptcy distribution plans, ruling that the lower court failed to verify if mobile assets were distributed to junior creditors. The Ministry argued that only senior creditors received payments, but the court found the trial judge did not ascertain whether the mobile mass was exhausted before distributing to later-inscribed privileged claims. Consequently, the decrees were annulled and the case remanded to the Terni court for necessary factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 112 l. fall.; Art. 2751-bis n. 1 c.c.: The bankruptcy court must verify the availability of the mobile mass before distributing it to junior privileged creditors; failure to do so renders the distribution plan subject to appeal.

Parole chiave

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bankruptcy distribution mobile mass assets junior privileged creditors late inscribed claims retrial order insolvency law asset allocation diritto allo sviluppo

Disposizioni normative citate

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Art. 112 l. fall.
6.1.- Il meccanismo delineato dall’art. 112 l. fall. svolge difatti una funzione correttiva, a presidio della par condicio creditorum, perché è volto a bilanciare il possibile pregiudizio al quale è esposto il creditore privilegiato che procede con tardività.
Art. 2751-bis n. 1 c.c.
del credito privilegiato vantato dal Ministero, postergato ai soli crediti ex art. 2751-bis c.c., posto che l’art.
art. 2751- bis c.c
del credito privilegiato vantato dal Ministero, postergato ai soli crediti ex art. 2751-bis c.c., posto che l’art.
art. 2776 c.c
2751- bis c.c., ossia di rango poziore rispetto a quello del Ministero, al quale è stata nel contempo negata la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, ex art. 2776 c.c.
art. 100 c.p
art. 2909 c.c
fall., dell’art. 2909 c.c.
art. 112 c.p
6.1.- Il meccanismo delineato dall’art. 112 l.
art. 2753 c.c
112 c.p.c., in quanto, benché si fosse rappresentato che crediti postergati, come quelli vantati dall’Inps assistiti da privilegio ex art. 2753 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 24068/19
8.1.- E, del pari, i decret i del t ribunale, pronunci at i su reclami del suddetto provvedimento del giudice delegato, ha nno carattere decisorio, idoneo al conseguimento dell’intangibilità del riparto (come chiarito da Cass., sez. un., n. 24068/19, punto 4.1.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscrittiai n n . 19787/2021 e n. 21014/21 R.G. rispettivamente proposti da MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, si domicilia -ricorrente- contro FALLIMENTO di s.p.a. BOSCO INDUSTRIE MECCANICH E , in persona del curatore, rappresentato e difeso , giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Alessandro Liberati, col quale elettivamente si domicilia in Roma, al viale Pola, n. 29, presso lo studio dell’avv.

Sonia Perretta -controricorrente- contro Istituto nazionale della previdenza sociale -INPS, in persona del direttore generale della direzione centrale “Ammortizzatori sociali”, delegato dal Presidente dell’Istituto, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagl i avvocati Paolo Aquilone, Maria Passarelli, Vincenzo Triolo, Mauro Sferrazza, Vincenzo Stumpo, coi quali elettivamente si domicilia presso la sede dell’Istituto, in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29 -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, INPS, CREDITORI AMMESSI INDICATI DAL CURATORE, OTTAVI RITA, FALLIMENTO BOSCO INDUSTRIE MECCANICHE SPA, FALLIMENTO BOSCO INDUSTRIE MECCANICHE SPA, SEBASTIANI SONIA -intimati- INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato Giandomenico Catalano (CTLGDM69R22H224L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Lorella Frasconà e Michele Pontone -resistente- e da AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione,in persona del direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro FALLIMENTO di s.p.a.

BOSCO INDUSTRIE MECCANICHE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Alessandro Liberati, col quale elettivamente si domicilia in Roma, al viale Pola, n. 29, presso lo studio dell’avv. Sonia Perretta -controricorrente- nonchécontro FAAM SPA, NUOVA SIDERCAMUNA SPA FALLIMENTO, ANGIOLO POLVERINI FIGLI SPA, ARMENI GOMME SNC DI ARMENI LAURA C, ASSITEC SRL, ATB CALDERERIA SPA, ATTILI MAURO, FERRARESI LAURA, FIOM CGIL TERNI, ITALMONTAGGI SRL, KOCH GLITSCH ITALIA SRL, KODAK SPA, KRUPP VDM GMBH, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, LOMBRASSA CESARE, PADANA ASSICURAZIONI SPA, OTIC SRL, PALLINI OLIMPIO, PERUGINI GIAN PIETRO, PROCOL SRL, PROIETTI FAUSTO, METALLURGICA MINOTTI SAS DI F FRACCAROLI C, OSSIGENO NAPOLI SPA, SPIRAX -JUCKER SRL, TRANSMIND RUINI SRL, TUV ITALIA SRL, VECCHIETTI ENZO, CRICCO SANDRO, RAGO UMBERTO, FOR SPA, FOCIANI MARCELLA, FLUORTEN SRL, FAAM SPA, COMIT DI ALDO NOVELLI, BRAVI MAURIZIO E CERRAI ANDREA SNC, BREDA PROGETTI E COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA, CGM CIGIEMME SPA, CEAS CARRELLI SNC DI PASSERI E LUCACCI, COMAZZETTO CARLA, CONSORZIO INTERCOM PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AMERINO, CORPO VIGILI GIURATI SRL, CORPORATE EXPRESS SPA, CORRADI LUIGI, CORVARO MARIO, FOXOBORO ITALIA SPA, FRANCESCHINI MARIO, FRO SRL, FULL SERVICE UMBRIA SRL, FUMAGALLI COMPONENTI SPA, GIANNELLI FRANCESCO, GIONTELLA ALFIO, ICRI ISPEZIONI COLLAUDI REALIZZAZIONI IMPIANTI SPA, IMMAR SRL, BARZANO' ZANARDIO ROMA SPA, INGROSSO BARTOLONI SRL, IRCIS SRL, ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - ENTE MORALE, LA FORGIATURA SPA, LUCCHETTI FORTUNATO, LUPI LUCIANO, MARTELLI CARLO, MERICAT SPA, MIB PROJECT SRL, MIGEN SPA, MONTI BARABINO SPA, NATALI ROBERTO, OFFICINE PICCINI SRL, PERAR SPA, PERSICHETTI MARCELLO, PILERI PAOLA, PRATO FIORITO DEBORAH, PRAI PROGETTAZIONI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI SRL, PUGLIA CARLO, REGMA ITALIA SPA, REVERBERI GIULIO SNC, RULLI BONACA, SAVIND SRL, SERVICE STUDIO TECNICO ASSOCIATO, SIANO GERARDO, SIAT SPA, SIDERNESTOR SRL, SIMAT SAS DI PAOLA ROMBOLI C, MERIDIONALE TRASPORTI SRL, TECHNICAL SRL, TRE EMME SMIMAT SRL, STEFANINI GIANFRANCO, STERLING DIAGNOSTIC IMAGING ITALIA SPA, TERNI LEGNO SRL, TEXECO ENGINEERING ECONOMICS ENVIRONMENT CONSULTING SRL, TEXTRON INDUSTRIAL SPA, THESI IMPIANTI SRL, TORLINI GIOVANNI PAOLO, TPS TECHNITUBE ROHRENWERKE GMBH, TRANSFLUID SRL, TRIPLY SRL, X GAMMAGUARD DI LAURA PINI, ZANGHI BRUNO, CAVICCHIOLI ANDREA, WORTHINGTON SPA, LEONARDI SERGIO, DOMINICI ELVIO, SABATINI ROBERTA, BIZZARRI LUCIANO, SPARNACCINI MORENO, FRANCUCCI BERNARDINO, CARINI MAURIZIO, SANTI MASSIMO, PEZZOLA SERGIO, DI PIETRO MAURIZIO, PALLINI OLIMPIO, CORVARO MARIO, LULLI ALDO, GIOCONDI ARNALDO, ASSONIME FALL, CARRARA SPA, CATAI SRL, CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA SPA, ENEA ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE - L'ENERGIA E L'AMBIENTE, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, ENI SPA DIVISIONE GAS POWER, CONTILI CLAUDIA, COMUNE DI NARNI, COMMERSALD SPA, ANGELONI AMERICO SAS DI ANGELONI SABRINA, AVESTA SHEFFIELD SPA, AZIENDA AGRICOLA BELVEDERE SAS, BOSCO ALIMENTARY MACHINERY MANUFACTURER SRL, CARDINALI DEMETRIO, CARDINALI ALVIERO, BARBAROSSA MARCO, VERDUCCI MANUELA, VERDUCCI MANUELA, VENTURINI MAURO, VENANZI REMO, MINELLI AMERICO CARLO, MASSINELLI FAUSTO, KBS ITALIA SPA, COLLETTI MARCELLO, BIRIBANTI SILVANO, BARTOLUCCI CLAUDIO, APRILETTI IVANO, ANGELI SERGIO, QUONDAMGIOVANNI ADOLFO, QUINTILIANI PAOLO, PROTECO SRL, PROCOL SRL, BONETTI CESARE SPA, CIR SAS DI ENZO INGHES C, COMMERCIALE TUBI ACCIAIO SPA, CRESTA FLORINO EREDE DI CRESTA DELIO, DI TARANTO FRANCESCO PAOLO, DI BES SRL, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, EMI ENTELLA MECCANICA INDUSTRIALE SRL, ENICHEM SPA, MICHELIN ITALIANA SAMI SPA, MOSCA PROIETTI EUGENIO, NICROS SRL, OSSIDI MANRICO, PACE GIOVANNI, SAIM ELETTROMECCANICA DI PISTILLI LANFRANCO C SNC, SEA SRL, SSM SRL, SANI LUCIANO, SOCOMEC SRL, SOL SPA, SOPRAN CENTRO SRL, SPIRAX - SARCO SRL, STUDIO SPEDIZIONIERI DOGANALI ASSOCIATI, CERMET SOC CONS A RL, BUREAU VERITAS ITALIA SRL, ABB INDUSTRIA SPA, ITALSUDO SRL, ACCIAI SPECIALI TERNI SPA, BERNARDINI ROBERTO, UILM DI TERNI, UMBRIA SERVICE STUDIO TECNICO ASSOC SRL, CASSA DI RISPARMIO SPOLETO SPA, SEA SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE SRL, RINGMILL SPA, CARDARELLI GUERRIERO, COMAZZETTO CARLA, CERULLO GENNARO FALL, EREDI DI FEDERICI SERGIO (FEDERICI ALESSANDRO CAMPAGNANI RENATA), CCIAA, COLACEM SPA, FESTUCCI FRANCESCO, ABB KENT TAYLOR SPA, ACCIAI DI QUALITA' SPA, AGIP GAS (AGIP COVENGAS SPA), BLM SAS DI LUIGI BAREGGI C, BALDINI ROBERTO, BASF COATINGS SPA, BERLENGHINI GIUSEPPE, FORGIATURA MAME' SPA, INDUSTRIALTECNICA SPA, LPT SNC DI ERMINIO CATTANEO C IN LIQUIDAZIONE, LAVANDERIA TRAPPETTI ORIETTA, LE CUIVRE SRL, LEONELLI CLAUDIO MARCELLO, LIBERTI GUERRINO SNC, VOEST ALPINE STAHL LINZ SRL, VULCANO MASSIMO, CIANFA DOMENICO, BLASI GIUSEPPE, INFANTINO GIUSEPPE, INDUSTRIA METALLURGICA ODOBEZ SRL, ITAS SPA, GUERRIERI LUIGI, GILI GIANFRANCO, GEMMI PAOLA, CIBOCCHI EMORE, CFM SOC COOP A RL, CECCARELLI LUIGI, CAMMERIERI ANTONELLO, CATOZZI PAOLO, CASCIANO CLAUDIO, CARSILI SERAFINO, BOCCANERA MORENO, SGA GESTIONE ATTIVIT' SPA, NDT ITALIANA SAS, SYSTEM SERVICE SRL, MANCINELLI UMBRO, SALVATI SANDRO, IRLUB SRL, BOSCO MARCO EREDI SRL, BOSCO SERVICE SRL, BRASCHI FURIO, CAPPANERA FRANCO, CAPPANERA ROBERTO, CARBITAL SRL, CARDO CLAUDIO, CARNICELLI ANGELA, CASSA MUTUO SOCCORSO, CERULLO GENNARO, CIRCOLO DOPOLAVORO AZIENDALE BOSCO SPA, COMIT DI ALDO NOVELLI, COSEMI SPA, COOPERATIVA SAF A RL SERVIZIO ALLESTIMENTO FIERE, COSIP INOX SRL, COSTANZI VINCENZO, CUCCUINI ENRICO, DIOSI ALFREDO, DOMINICI ELVIO, USL N 4, VALENTINI AMABILIO, TOMASSINI ANTONELLA, TIVA SRL, TESTA PALMIRO, TARQUINI GIANNI, MAULINI ALBERTO BRUCIATORI CALDAIE, MATTRELLA LORIS, ROUX ITALIA SRL, FEAM SPA, LO FORTE PIETRO, MAZZONI ALFONSO, MEG MANIFATTURA EMILIANA GUARNIZIONI SRL, MELONI SPA, METALCAM SPA, MICORI LANFRANCO, MONGHINI PAOLO, NARNI GAS DI CARDAIOLI A C SNC, PRATO FIORITO FABRIZIO, POLI GIANCARLO, POSTE ITALIANE SPA, PRASSI UMBRIA SRL, RONDOLINI EZIO, ROSSI LIBERO, RPA SPA, SARNARI LAURA, SNAM SPA, LUPPARELLI VITTORIA SOC, SOLGOMMA SPA, STUDIO LEGALE COLLETTI, TELECOM ITALIA SPA, VALTECNO ALETTATURA SRL, MANSUETI MARIO, DI ANTONIO PAOLO, COLOMBI PIERO, BERNARDINI GINO, SDRUBOLINI CORRADO, MONTAGGI INDUSTRIALI SRL, COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA, COMAZZETTO CARLA, G ELLI RIDUTTORI SEITES SPA, FUCILE SERGIO, FRATTINI ROBERTO, FOSCHINI MATTEO, FEDERICI GIANFRANCO, FAZZARI LETTIERO, FALOCI RITA, DELLA BINA ENRICO, CRICCO GIORGIO, CARGIOLI GIUSEPPE, WURTH SRL, TARANI ENRICO, TARAFFO ERCOLE C, LUCIDI BERNARDO, LA GESTRA SRL, FABI ENNIA, DAMIANI MORENO, COSTANTINI ENRICO, ANTOLINI PAOLO, ROSSI SERGIO, RIZZO GIUSEPPE, RIMEF SRL, RIGUZZI ANTONIO, RESCIGNO GERARDO, RAMAZZOTTI GIORGIO, POLI GIANCARLO, CAMINVEST SRL FALLIMENTO, EDILTERMICA SRL FALLIMENTO, THE NATIONAL BOARD OF BOILER AND PRESSURE VESSELINSPECTORS, PANARESE CLARA, MIB PROJECT SRL FALL, FIM - CISL DI TERNI, ZINGARELLI LUIGI, G ELLI RIDUTTORI SEITES SPA, CS IMPANTI SRL, BNL (AREA NPL DI BANCA IFIS SPA), BANCA AGRICOLA MANTOVANA, FALCHETTI BALLERANI CRISTHIA, FAG ITALIA SPA, COACCIOLI ANTONIO, INTERCOMP SPA, FRATELLI POZZONI, FLORIO FRANCESCO, FIOCCHI LUIGI, FEDERICI SERGIO, ERRICO AGNESE, CASOLI GIORGIO, BELLI BASILIO, BATTISTELLI SANDRO, AGFA GEVAERT SPA, AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI TERNI, BARTOLONI LAURA, BETZ DEARBORN SPA, COS MONT SRL, TERNI GLASS SNC FALLIMENTO, TRANSEXPO SPA FALLIMENTO, FELIND SRL, FERRARESI ALDO, GALLO C SPA, GENTILE MASSIMO, GIRARDI SRL, GSI SRL, GUIDUCCI PIERO, INGHES ENZO, IERRE ISOLANTI REFRATTARI RAPPRESENTANZE SRL, HOTEL REGINA, HONEYWELL DATING SPA, GUERRIERI - LUIGI, PROIETTI ILARIA, PLACIDI DETTO COLLEMAGGIO GIAMPAOLO, PISCHICCHIA MASSIMILIANO, PIETROLUCCI ANDREA, IN VIAGGI SRL, ESAB SALDATURA SPA, ISTITUTO ELETTRONICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS INRIM, GIACINTI GIOVANNI, GENTILESCHI MAURO, FERRANTI ANTONIO, DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI, DIAMANTI GIANNI, DE NICOLA MORENO, DAMIANTI GIANNI, PIERVISANI RINO, FLUID POWER EQUIPMENT SRL, FORTUNATI GIULIANO, FRATELLI ROSATI SNC, IERRE ISOLANTI REFRATTARI RAPPRESENTANZE SRL, INAIL PRESIDENZA, LATTANZI MATTEO E BUSINI GRAZIANA, LE CUIVRE SRL, FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI, CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS, PERUGINI GIAN PIETRO, BLASI ROMANO, BERRETTA FRANCO, BERNARDINI LEO, BARBACCIA BRUNO, SITINDUSTRIE INTERNATIONAL SRL, SYSTEM SERVICE SRL, UNIONE BANCHE SVIZZERE (USB), TURRIONI EVA, STUDIO NOVA TECNICA DI NERI LUIGINO, STUDIO LEGALE SCASSELLATI - SFORZOLINI, STUDIO LEGALE BONELLI ASSOCIATI, SAMUT MARGARITELLI ANDREA, SGA GESTIONE ATTIVITA' SPA, DECISION SISTEM INTERNATIONAL SPA, ENEL SPA DIREZIONE DISTRETTUALE MARCHE - UMBRIA, THE DREVER GROUP -ING F FERRE' C SPA, DALMINE SPA, ARCANGELI ZENO, AMBROSIO ALDO, ABRUZZO CHEF SRL, GRILLI FRANCESCO, GALLETTI BRUNO, ALMADORI SIMONETTA, LUCIANA, GIUSEPPE, SACCUCCI GIANFRANCO, PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA, DIFLON SAS DI LEO C, CERULLO GENNARO, MARCELLI ADRIANA, LUCIDI BERNARDO, FRATELLI POZZONI SPA, FRANCESCANGELI LUIGINO, CAMILLI GIORGIO, BORDI NERIO, BONIFAZI ALBERTO, BATTISTELLI SANDRO, ANGST PFISTER, SIPI SRL, MACCARONI MARIO, MEMIT FORNITURE INDUSTRIALI SRL, MONTANARI GIUSEPPE, MUSSOLIN RENATO, OCE'- ITALIA SPA, COCCHI ARISTIDE, DIOTALLEVI GIOVANNI, DIOTALLEVI CECILIA, CIANCI MARIA LIDIA, FORNITURE INDUSTRIALI DUBBINI SPA, INTERFRON SPA, FRATTINI GIAMPAOLO, FRANCESCHINI LUIGI, FOSCHINI BEATRICE, FONTANI LAURA, FABBRI DOMENICO, DI FILIPPI SILVIA, COSTANZI GIA PIERO, CORAZZI LUIGI, ZITTI GIUSEPPE, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, RISTOCHEF SPA, SEBASTIANI SONIA, INPS, OTTAVI RITA, AIS ELETTRONICA SARTINI GIANNI, APS PRODOTTI PER L'INDUSTRIA DI ALGHISI JORIS GIANFRANCO C SNC, AGIP PETROLI SPA ORA ENI SPA DIVISIONE GAS POWER, ARCANGELI ING ZENO, ASA SPA, BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA FILIALE TERNI, BARTOLI MANLIO, BONO EXACTA SPA, BUFFETTI EX TUTTO UFFICIO SRL, CIVITAVECCHIA ALTO LAZIO SABBIATURE SRL, DAFIN SRL, DI PIETRO MAURIZIO, ELETTROTERMOCHIMICA SRL, HC TENNERONI BRUNO, ELETTROCOMMERCIALE UMBRA SAS, ELETTROMECCANICA SERGIO MARINI, ELETTRONICA SANTERNO SPA, ELIN SRL, TEXECO ENGINEERING ECONOMICS ENVIROMENT CONSULTING SRL TEEEC, EUTETIQUE SPA, CUCCINI ENRICO FALL, PROIETTI FAUSTO, GESTRA SRL, ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA' ITALIANE PER AZIONI, ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO, EUTETIQUE SPA, MORCELLA MANLIO, MOLEMAB SPA, MICHELE SAPORITI E FIGLI SRL, COLASANTI ATHOS, CAPOCIUCHI PORFIERIO, CAMILLI MAURO, BECO SERIANA -intimati- avverso, rispettivamente, i decret i del Tribunale di Terni n n . 1447 - 1/1999e 1447-2/1999 depositati i l 5 luglio 2021 ; lette le considerazioni svolte, in relazione al giudizio iscritto al n.r.g. 19787/21, dal sostituto Procuratore generale Paola Filippi , che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO.

Fatti di causa Emerge dagli atti che, in esito alla fase contenziosa aperta a seguito delle contestazioni concernenti la domanda d’insinuazione tardiva proposta dalla s.p.a. Serit, nel 2006 fu ammesso in chirografo al passivo del F allimento di s.p.a. Bosco I ndustrie Meccaniche il credito vantato dall’odierno Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) , per sorta e interessi, derivante dall’inadempimento della società fallita all’obbligo di restituzione di un contributo e di un finanziamento. Il Ministero riuscì a ottenere l’ammissione del credito col privilegio previsto dall’art. 37, comma 3, della l. n. 317/91 solo nel 2015, a seguito di pronuncia della Corte d’appello di Perugia, adita quale giudice del rinvio dopo che questa Corte, con la sentenza n. 7913/12, aveva cassato la prima decisione d ella corte del merito che , confermando quella di primo grado, aveva escluso che il privilegio in questione potesse essere riconosciuto.

Nel frattempo, però, erano stati resi esecutivi due piani di riparto parziali, non impugnati. Nel dicembre 2020 il curatore ha poi depositato un terzo piano di riparto parziale, volto a soddisfare soltanto crediti prededucibili e crediti muniti del privilegio previsto dall’art. 2751- bis c.c., ossia di rango poziore rispetto a quello del Ministero, al quale è stata nel contempo negata la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, ex art. 2776 c.c. Il MISE ha proposto reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento del giudice delegato dichiarativo dell’esecutività di questo terzo riparto parziale: ne ha chie sto l’integrazione attraverso la previsione del pagamento integrale del proprio credito, posto che, quantomeno col secondo riparto parziale, reso esecutivo dopo la pronuncia di Cass. n. 7913/12, ma prima della sentenza delgiudice del rinvio, erano stati soddisfatti - sul ricavato , pienamente capiente, della massa mobiliare - crediti assistiti da un privilegio di rango inferiore.

Il Tribunale fallimentare di Terni ha rigettato il reclamo con decreto del 5.7.2021 (n. r.f. 1447-1). A fondamento della decisione, il giudice ha anzitutto affermato la carenza d’interesse del Ministero all’impugnazione, per mancanza di lesività del piano, il quale prevedeva la distribuzione in favore di creditori titolari di crediti muniti di privilegi poziori, mentre, ha sottolineato, il diniego di collocazione sussidiaria ex art.2776 c.c. non ha forza decisoria e, quindi, idoneità all’intangibilità che contrassegna i riparti, proprio perché quel riparto si limitava a soddisfare soltanto crediti privilegiati anteposti a quello in questione.

Il t ribunale ha altresì escluso il diritto del Ministero all’immediata inclusione del proprio credito nel piano di riparto, derivante, nella prospettazione del reclamante, dall’inimputabilità del ritardo col quale ha ottenuto il riconoscimento del privilegio; e ciò in base al principio secondo il quale il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento può partecipare alla ripartizione dell’attivo soltanto nei limiti in cui esso è disponibile al momento dell’ammissione, anche se il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

Infine, il giudice del reclamo ha convenuto col giudice delegato sull’esclusione della collocazione sussidiaria del credito vantato sul prezzo degli immobili ex art. 2776 c.c., in quanto, ha argomentato, questa norma la riserva soltanto ad alcuni crediti muniti di privilegio generale, nel novero dei quali non v’è quello contemplato dall’art. 27, comma 3, della l. n.317/91. Il MISE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto , affidatoa sei motivi, cui hanno replica to, con separati controricors i, il Fallimento e l’I.N.P.S.(uno dei creditori soddisfatti).

Identico reclamo ex art. 26 l. fall. contro il medesimo provvedimento del G.D. aveva proposto la Serit, la quale , si è detto, aveva in origine presentato la domanda d’insinuazione del credito, iscritto a ruolo, vantato dal Ministero . Il reclamo , deciso separatamente dal Tribunale di Terni, è stato rigettato con decreto (R.F. n. 1447-2) che ricalca le motivazioni dell’altro e che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, succeduta alla Serit, ha impugnato con ricorso per cassazione , nella sostanza sovrapponibile a quello del MISE, cui il solo Fallimentoha resistito con controricorso.

Avviato alla trattazione in adunanza il primo giudizio, se n’è disposto il rinvio per consentirne la riunione al secondo, previo ordine di rinnovazione di alcune notificazioni. Il Fallimento ha depositatomemoria in entrambi i giudizi. Motivi della decisione 1.- Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti, perché proposti contro decreti, di identico contenuto, pronunciati in esito a reclami contro lo stesso provvedimento e in relazione al medesimo credito. 2.- Con i primi c inque motivi di entrambi i ricorsi (rubricati nel primo sub 2., 3., 4., 5., 6.), da esaminare congiuntamente, perché connessi, il Ministero e l’Agenzia delle entrate-Riscossione lamentano: -la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., là dove il tribunale ha escluso l’interesse al reclamo, volto a consentire al creditore Ministero di recuperare la posizione spettantegli, sebbene avesse accertato che col secondo piano di riparto erano stati soddisfatti crediti di rango inferiore a quello vantato e ammesso in virtù della suddetta pronuncia della Corte d’appello di Perugia del 2015(primo motivo ); -la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art.26 l. fall., dell’art. 37 della l. n. 317/91, dell’art. 2776 c.c., e dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98, perché il tribunale ha escluso l’interesse al reclamo, pur riconoscendo che il giudice delegato aveva avallato la degradazione al chirografo del credito vantatodal Ministero, idonea a pregiudicarne il soddisfacimento nei confronti della fallit a , o in caso di riapertura del fallimento o di sopravvenienze attive della massa mobiliare (secondo motivo); - la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 l. fall., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 2776 c.c., in quanto il tribunale avrebbe trascurato, per un verso, che in base all’art. 112 l. fall., volto a evitare che ricada su soggetti incolpevoli il peso di eventuali errori o malfunzionamenti della procedura, la posizione del Ministero, pretermesso senza propria colpa, dove va essere garantita o mediante accantonamento, o, appunto, mediante soddisfacimento prioritario; e, per altro verso, che, proprio per l’inimputabilità del ritardo nell’insinuazione tardiva, si sarebbe dovuto ammettere l’immediato soddisfacimento del credito sulla massa attiva residua, senza distinzione tra massa mobiliare e massa immobiliare (terzo motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 2776, 2777 e 2778 c.c., nonché dell’art. 112 l. fall., perché non rileverebbe, ai fini della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, l’omessa inclusione nell’art. 2776 c.c. del credito privilegiato vantato dal Ministero, postergato ai soli crediti ex art. 2751-bis c.c., posto che l’art. 2776 c.c. non apporta alcuna modifica all’ordine dei crediti assistiti da privilegio generale come stabilito dalla legge (quarto motivo); - l’omessa pronuncia sul contestato preteso esaurimento dell’intera massa mobiliare, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, benché si fosse rappresentato che crediti postergati, come quelli vantati dall’Inps assistiti da privilegio ex art. 2753 c.c. (non prededucibili), erano stati soddisfatti in precedenza sulla massa mobiliare, di modo che il ricalcolo avrebbe consentito di accertare la disponibilità appunto di quella massa, il tribunale non ha statuito sul punto (quinto motivo). 3.- Diversamente da come argomentato dalla Procura generale, ad avviso della quale la statuizione di carenza d’interesse sarebbe stata relegata a mero obiter dictum dal T ribunale fallimentare di Terni, che ha deciso il merito, superando, quindi, il profilo d’inammissibilità, quella statuizione è segmento del complessivo ragionamento svolto col decreto.

Il tribunale ha affermato che il riparto impugnato non era lesivo della posizione del reclamante perché inidoneo a incidere sulla graduazione dei crediti, e ha stabilito che il credito vantato dal Ministero non poteva trovare collocazione nel riparto perché questo era destinato a soddisfare crediti prededucibili o comunque muniti di prelazioni poziori. 3.1.-Le due affermazioni non sono alternative, ma connesse, in quanto il Ministero sostiene che (oltre che per l’inimputabilità del ritardo col quale ha proposto la domanda d’insinuazione tardiva) il credito di cui è titolare avrebbe dovuto trovare soddisfazione nel piano di riparto impugnatoproprio perché la prelazione vantata è di grado anteriore a quellodi cui erano dotati i crediti soddisfatti sulla massa mobiliare col precedente piano di riparto,. 4.- Senz’altro infondato è , peraltro, il profilo col quale si contesta l’esclusione della collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. Il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum, riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza (tra varie, Cass. n. 15724/2019; nn. 6208 e 6209/22).

Questa natura del privilegio comporta che lo statuto della sua disciplina si rinviene nella legge, che non tollera interpretazioni analogiche o anche estensive, proprio in considerazione del carattere eccezionale e derogatorio che si è sottolineato. 4.1.-Indubbiamente, come si sostiene nei ricorsi, l'art. 2776 c.c. non apporta alcuna modifica all'ordine di preferenza stabilito dalla legge (Cass. nn. 654 e 2924/82), ma pur sempre con riguardo ai crediti e ai privilegi ivi contemplati. Tra quei crediti e privilegi non v’è il credito privilegiato del quale è titolare il Ministero; e questa omessa inclusione nel novero dei crediti privilegiati richiamati dall’art. 2776 c.c. non consente di estendervi la disciplina della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili. 5.- È , invece, fondata la censura posta in relazione all’art.112 l. fall.

Al riguardo, è irrilevante ogni questione circa la «colpevolezza» o non della tardività dell'istanza di ammissione al passivo e del conseguimento dell’ammissione col privilegio previsto dall’art. 37, comma 3, della l. n. 317/91, sulla quale punta anche il Fallimento nei controricorsi. Il MISE è titolare di un credito munito di un privilegio, sia pure tardivamente riconosciuto, e questo privilegio, in base alla norma che lo prevede, è da preferire a ogni altro titolo di prelazione mobiliare da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c. Di contro, la sanzione e il pregiudizio che, secondo l’art.112 l. fall., derivano dalla tardività nella proposizione dell'istanza di ammissione al passivo riguardano esclusivamente i creditori chirografari (in termini, Cass. n. 2186/91; n. 13895/03). 5.1.- In base a questa norma, difatti, e, in particolare, all’inciso «salvi i diritti di prelazione», che compariva nel testo da applicare nel caso in esame (con la precisazione che la disciplina ivi prevista corrisponde nella sostanza a quella prefigurata dal testo novellato della norma), i creditori privilegiati conservano le loro ragioni di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire in occasione del primo riparto successivo alla loro ammissione: e salvezza dei diritti di prelazione è da intendere, anche in analogia con gli artt. 528, ultimo comma, e 566 c.p.c. , nel senso dell'immediatezza (nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione) del recupero e del ristabilimento della condizione di parità con gli altri creditori privilegiati nello stesso grado. 6.- I creditori in questione vanno quindi considerati in un primo momento autonomamente, per attribuire loro la quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei riparti precedenti, e poi vanno inseriti, per la parte residua, nel riparto in corso nel grado di competenza (in termini, Cass. n. 8977/19). 6.1.- Il meccanismo delineato dall’art. 112 l. fall. svolge difatti una funzione correttiva, a presidio della par condicio creditorum, perché è volto a bilanciare il possibile pregiudizio al quale è esposto il creditore privilegiato che procede con tardività.

Questa funzione acquista particolare risalto proprio nelle procedure fallimentari aperte -come quella a carico della s.p.a. Bosco Industrie Meccaniche- anter iormente al 16 luglio 2006, posto che, per un verso, non v’è preclusione alcuna per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, e, per altro verso, non si configura l’obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi (fra varie, Cass. n. 18550/14).

Dunque, qualora esistano disponibilità per il recupero delle quote precedentemente ripartite, i creditori privilegiati non perdono il diritto al prelievo della percentuale già distribuita. 7.- Il punto è che nel caso in esame il t ribunale non ha accertato se vi fossero quelle disponibilità di recupero; e, in particolare, non ha accertato se, come sost engono i ricorrenti, parte della massa mobiliare fosse stata distribuita a creditori muniti di privilegi deteriori rispetto a quello vantato dal Ministero (si vedano, in particolare, le pagine 32-33 del primo ricorso e la pagina 28 del secondo, in cui si specificano queste deduzioni con riguardo al credito insinuato dall’Inps al n. 291 nonché all’ulteriore credito dell’Inps oggetto dell’insinuazione tardiva n. 61; le deduzioni sono contestate in fatto dal curatore).

Irrilevante è, al riguardo, l’inciso contenuto nei decret i , in cui si legge che «è incontestato che nel piano di riparto in esame (diversamente che nel precedente, non impugnato, rispetto al quale ogni censura è preclusa in questa sede), è prevista una distribuzione in favore di soli creditori prededucibili o muniti di privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.. . » ; e ciò di là dal differente significato che a esso assegnano le parti, posto che secondo il Ministero e l’Agenzia delle entrate - Riscossione l’avverbio «diversamente» si riferisce al contenuto del piano di riparto impugnato, mentre ad avviso del curatore riguarda l’oggetto della contestazione.

Il Tribunale difatti, sulla scorta dell’errata interpretazione dell’art. 112 l. fall., secondo cui il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento, anche se privilegiato, potrebbe partecipare alla ripartizione dell’attivo solo nei limiti della quantità di esso disponibile al momento della sua ammissione, non ha verificato quale fosse l’attivo disponibile con i ripart i precedent i (e in particolare col secondo) e, specificamente , se, come si sostiene nei ricorsi, con parte della massa mobiliare (e non già in via sussidiaria su quella immobiliare ex art. 2776 c.c.) fossero stati soddisfatti crediti muniti di privilegio posposto a quello del quale si discute, “diversamente” da quanto accaduto col terzo piano di riparto, al quale si riferisconoi reclami. 8.-In mancanza di quest’accertamento, il provvedimento del giudice delegato di esecutività del piano di riparto parziale, nella parte in cui ha deciso la controversia concernente il diritto del creditore privilegiato tardivamente insinuatosi a recuperare la quota spettantegli, è idoneo a suscitare l’interesse al reclamo. 8.1.- E, del pari, i decret i del t ribunale, pronunci at i su reclami del suddetto provvedimento del giudice delegato, ha nno carattere decisorio, idoneo al conseguimento dell’intangibilità del riparto (come chiarito da Cass., sez. un., n. 24068/19, punto 4.1. della motivazione). 9.- Occorre, quindi, che il giu dice del rinvio provveda ai necessari accertamenti, ossia a verificare se, in particolare col secondo riparto, sia stata distribuita a nche in parte la massa mobiliare per il soddisfacimento di crediti muniti di privilegio generale posposto a quello vantatodal Ministero.

In questi limiti va accolta la censura e, per il corrispondente profilo,va nno cassat i i decret i impugnat i , con rinvio al T ribunale di Terni in diversa composizione. 9.1.- Ne risulta assorbito l’ultimo motivo dei due ricorsi, col quale