Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the required forty-day period. The appellant, representing a company in liquidation, had not requested a decision on the settlement proposal after it was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16393/2021 R.G. proposto da : MAGLIFICIO BIMATEX DI BIDESE MADDALENA C SNC IN LIQUIDAZIONE, BIDESE MADDALENA, ZANETELLO LORETTA, ZANETELLO TIZIANA, ZANETELLO BATTISTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato LOY GIAN LUIGI (LYOGLG40T25H501J) rappresentati e difesi dall'avvocato VITACCHIO PIERO (VTCPRI37E01I531I) -ricorrenti- contro BANCA SAN GIORGIO QUINTO E VALLE AGNO SOC COOP, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 878/2021 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIAdepositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg