Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were Elleci S.r.l. and its representatives against Banca Monte dei Paschi di Siena, following a prior second-instance judgment. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15888/2021 R.G. proposto da : ELLECI S.R.L., CASINI LAURA, FANCIULLACCI MASSIMO, elettivamente domiciliati in Brescia Via Crocefissa di Rosa, 57, presso lo studio dell’avvocato MARINO PAOLO (MRNPLA74R11F158D) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato Michele Rondinelli -ricorrenti- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA B. TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa dall'avvocato AVINO GIUSEPPE (VNAGPP66E04F205G) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 551/2021 emessa da CORTE D'APPELLO FIRENZEdepositata il 09/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le