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Decreto — n. 22853/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 22853/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, IFITALIA SPA, challenged a second-instance judgment against an hospital and regional health authorities but remained silent on the settlement proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline deemed withdrawal of appeal procedural time limit case settlement request indennità per menomazione dell'integrità ripetibili partecipazione alle spese in caso di cura ospedaliera

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
4401/2022 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA del 24.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
4401/2022 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA del 24.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2993/2023 R.G. proposto da: IFITALIA SPA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Sardegna, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DESIDERI (DSDGNN58S23H501D) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA RANIERI (RNRPLA70H49I463H) -ricorrente- contro AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Gracchi 209, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI (PMPLGU61L31H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ASL ROMA 3, elettivamente domiciliata in Roma Via Casa l Bernocchi, 73, presso lo studio dell’avvocato CARMEN DI CARLO (DCRCMN70A44B519N) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA FERRAGUTO (FRRNDR62T26C351H) -controricorrente- avverso la sentenza n. 4401/2022 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA del 24.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore della sola Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, poiché le altre controricorrenti appaiono evocate ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, tenuto conto dell’impugnazione in appello proposta nei soli confronti della Azienda Ospedaliera, sicché sul punto occorre disporre la compensazione delle spese processuali:

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Compensa le spese fra la ricorrente e la Regione Lazio e la ASL Roma 3. Così deciso in Roma,il