Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Mauro Giacomelli, filed a decree against the Lombardy Region but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of a proposal for judgment constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3233/2023 R.G. proposto da: GIACOMELLI MAURO, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour, e rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Lino Barilà (BRLNLN63D03F205C) -ricorrente- contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in Roma V.Le Mazzini 134, presso lo studio dell’avvocato Luigi Fiorillo (FRLLGU51C12A509J) rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti (MRTMML64A67F205A) e Marinella Orlandi (RLNMNL65P64F205N) -controricorrente- avverso la sentenza n. 2333/2022 emessa dalla Corte D'appello Milano depositata il 01/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22/07/2023 Il Consi