Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by counsel, did not act on the court's proposal for judgment definition, while the respondent, the Lombardy Region, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3236/2023 R.G.proposto da: FRANCESCONI GIAN PAOLO, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour, e rappresentato e difeso dall’avvocato Enzo Lino Barilà (BRLNLN63D03F205C) -ricorrente- contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in Roma V.Le Mazzini 134, presso lo studio dell’avvocato Luigi Fiorillo (FRLLGU51C12A509J) rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti (MRTMML64A67F205A) e Marinella Orlandi (RLNMNL65P64F205N) -controricorrente- avverso la sentenza n. 2326/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano depositata il 01/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22/07/2023 Il Cons