Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against a financial services company and an unsummoned bank branch. The court ruled that silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7635/2020 R.G. proposto da : MATTEJA LUCA, MATTEJA BRUNO, MAROCCO FERDINANDA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA (CNTGLC67L19H501I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGLIOTTI MARIO (FGLMRA56B04A479E) -ricorrente- contro BCC NPLS 2018 2 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LILIO, 95, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MICHELE (FRRMHL64E19F499Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA CREDITO COOPERATIVO ALBA LANGHE ROERO E DEL CANAVESE SC-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1201/2019 depositata il 15/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori