Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22842/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific error in proceeding and insufficient motivation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22842/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Brenca and Pesce against the Salerno Court of Appeal inadmissible. The appellants argued for a retrial based on procedural nullity and substantive liability claims, while the lower court had rejected these requests during forced execution. The Supreme Court rejected the appeal because the grievances lacked the required specificity regarding procedural errors and failed to meet the statutory criteria for challenging insufficient motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 54 d.l. n. 83/2012: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic allegations of insufficient motivation without specifying the exact error in proceeding or articulating a precise violation of the new statutory grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal error in proceeding insufficient motivation forced execution substantive liability recupero di crediti esecuzione della sentenza restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. 1.1 Il motivo nei suoi diversi profili è inammissibile .
Art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83/2012, conv. in l. 134/2012
Manifestamente inammissibile è inoltre la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», atteso che la insufficienza della motivazione è stata da tempo esclusa dalle ragioni per cui può ricorrersi per cassazione (art. 54, comma 1, lett.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 2043 c.c
art. 96 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.
art. 2049 c.c
art. 2 Cost
2049 c.c., per il compimento di atti di un proprio dipendente e per la violazione delle regole di condotta ( b uona fede e correttezza) di cui agli artt.1175,1375 e 1337 c.c.; art. 2 Cost.
art. 360 c.p
3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 8077/2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Brenca Antonio e Pesce Alba rappresentati e difesi da ll’ Avv. Carmela T rotta , elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, via Filippo Corridoni, 4 -ricorrente- Contro Italfondiario s.p.a.,in persona del suo legale rappresentante –intimato– avverso la sentenza n. 1346/2018 del 13.9 .2018, pubblicata il 19.9.2018,della Corte di Appello di Salerno, mai notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 . 6. 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Con atto notificato in data 30.09-6.10.2014, Antonio Brencaed Alba Pesce interponevano appello avverso la sentenza n. 240/2014 con cui il Tribunale di Salerno, sezione di Eboli, aveva dichiarato Oggetto:

Conto corrente inammissibili le domande di accertamento negativo del credito della Banca e di ripetizione dell'indebito e la domanda risarcitoria ex art.96 c.p.c., compensando le spese. A sostegno del gravame, adducevano: la nullità della sentenza per l'omessa indicazione di una delle parti sostanziali del giudizio; l'erroneità della stessa in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito e della domanda di risarcimento dei danni. Chiedevano, pertanto, la riforma della decisione. Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2015, si costituiva l'Italfondiario s.p.a., nella sua qualità di procuratrice della Intesa San Paolo spa, che resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

La corte adita rigettava il gravame ritenendo che:

a) il requisito della indicazione delle parti nella sentenza era adempiuto allorché dal complesso del contenuto degli atti processuali sia individuabile la parte eventualmente pretermessa; la fusione e l'incorporazione sono vicende semplicemente evolutive modificative dello stesso soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo ed implicano anche la continuità dei rapporti processuali senza interruzione;

b) in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità. Pertanto , il soggetto espropriato non può esperire l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanzialidell'esecuzione forzata ; c)correttamente, ancora, il primo giudice ha inquadrato la domanda di risarcimento dei danni nell'ambito dell'art. 96, comma 2 , c . p . c . , che si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., non potendo essere esercitata al di fuori del processo in cui la dedotta condotta generatrice di responsabilità aggravata si è manifestata; con la conseguenza che nella specie era agli esecutati preclusa l’azione, poiché non avevano sollevato contestazioni nel corso della procedura esecutiva, conclusasi con la distribuzione della somma ricavata;

d) non era intervenuta alcuna transazione tra le parti. Brenca Antonio e Pesce Alba hannopresentato ricorso per cassazione conun motivo ed anche memori a . RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per aver qualificato l’azione promossa come diretta a far dichiarare la responsabilità aggravata della Banca per lite temeraria (per aver dato causa all’espropriazione immobiliare e,quindi, alla perdita della disponibilità dell’immobile), benché non fosse riconducibile allo schema della citata disposizione, essendo invece fondata sulla responsabilità della Banca, a norma dell’art. 2049 c.c., per il compimento di atti di un proprio dipendente e per la violazione delle regole di condotta ( b uona fede e correttezza) di cui agli artt.1175,1375 e 1337 c.c.; art. 2 Cost.

Omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. 1.1 Il motivo nei suoi diversi profili è inammissibile . I ricorrenti, infatti, riferiscono, per di più in termini generici, di un contenuto della loro domanda, che non risulta dalla sentenza impugnata, presupponendo perciò un diretto esame degli atti non consentito a questa Corte: la quale può a tale esame procedere esclusivamente allorché sia denunciato un error in procedendo (Cass.

S.U. 8077/2012) – che qui però non viene de dotto – e sempre che sia adeguatamente precisato il contenuto degli atti processuali che vengono in considerazione. Manifestamente inammissibile è inoltre la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», atteso che la insufficienza della motivazione è stata da tempo esclusa dalle ragioni per cui può ricorrersi per cassazione (art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83/2012, conv. in l. 134/2012, che ha sostituito il testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), né i ricorrenti spiegano perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insussistente o contraddittoria, né tantomeno articolano una censura sussumibile nel nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. 2.Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva dellapart e intimat a .

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se do