Decreto — n. 22839/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4787/2023 R.G. proposto da: GSA GLOBAL SERVICE SRL, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MARCUCCI (MRCMSM62S20I921J) -ricorrente- contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI , GIÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Emanuele Gianturco 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO (SCTFPP65A18H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SCOFONE (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonché contro PROVINCIA DI AREZZO, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARA JANNUZZI (JNNCHR77L71A390M) -controricorrente- nonché contro CONSORZIO ETRURIA SOC.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22839/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 4787/2023 R.G. proposto da: GSA GLOBAL SERVICE SRL, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MARCUCCI (MRCMSM62S20I921J) -ricorrente- contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI , GIÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Emanuele Gianturco 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO (SCTFPP65A18H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SCOFONE (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonché contro PROVINCIA DI AREZZO, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARA JANNUZZI (JNNCHR77L71A390M) -controricorrente- nonché contro CONSORZIO ETRURIA SOC.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4787/2023 R.G. proposto da: GSA GLOBAL SERVICE SRL, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MARCUCCI (MRCMSM62S20I921J) -ricorrente- contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI , GIÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Emanuele Gianturco 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO (SCTFPP65A18H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SCOFONE (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonché contro PROVINCIA DI AREZZO, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARA JANNUZZI (JNNCHR77L71A390M) -controricorrente- nonché contro CONSORZIO ETRURIA SOC.
COOP. A R.L. -intimato- avverso la sentenza n. 1659/2022 emessa da CORTE D'APPELLO FIRENZE del 4.8.2022, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22/07