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Ordinanza Interlocutoria — n. 22823/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to First President regarding application of bankruptcy law to private contract sales.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22823/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a remand to the First President to decide on the transfer of the case to the Supreme Court. The dispute involved a bank's attempt to purge an mortgage on a property sold under a preliminary contract by a bankrupt developer. The court noted that the bankruptcy trustee's subrogation in the preliminary contract creates a legal situation identical to the bankrupt entity, raising questions about the applicability of specific bankruptcy provisions to this private sale.

Regesto Legislator

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Art. 72, comma 8, l. fall.; Art. 108, comma 2, l. fall.: The court establishes that when a bankruptcy trustee subrogates into a preliminary contract, the resulting sale is subject to bankruptcy law provisions regarding the purge of mortgages, as the trustee assumes the legal position of the bankrupt debtor.

Parole chiave

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bankruptcy trustee subrogation purge of mortgages preliminary contract sale private sale nature Supreme Court remand realizzazione del pegno immobiliare ipoteca legale del venditore purgazione delle ipoteche

Disposizioni normative citate

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Art. 72, comma 8, l. fall.
ed ammesso in via privilegiata ipotecaria al passivo della procedura), osservava che l’art. 72, comma 8, l. fall. doveva inevitabilmente trovare coordinamento con l’art.
Art. 108, comma 2, l. fall.
doveva inevitabilmente trovare coordinamento con l’art. 108, comma 2, l. fall., giacché solo la purgazione delle ipoteche iscritte sull’immobile oggetto del preliminare è idonea a preservare la ratiodi tutela del promissario acquirente a cui è ispirata la prima norma.
Art. 374, comma 2, cod. proc. civ.
16166/2023 dell’8 giugno 2023, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., affinché valuti se rimettere alle Sezioni Unite la questione concernente l’applicabilità dell’art.
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6939/2019 R.G. proposto da : CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., con sede in San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice diELROND NPL 2017 s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 128, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Pontecorvi, che l a rappresenta e difende , unitamente all' A vvocato Marisa Olga Meroni, giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro COLNAGHI MARCO LUIGI, elettivamente domiciliato in Milano, via Luciano Manara n. 17, presso lo studio dell’Avv. Roberto Marelli, che lo rappresenta e dife nde giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di GARDENA s.r.l. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Monza nella procedura fallimentare n.47/2015 R.G. depositat o i l 23/1/2019 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Gardena s.r.l., con contratto preliminare del 7 novembre 2013, prometteva in vendita a Marco Luigi Colnaghi un’unità immobiliare ubicata in Mezzago, su cui era iscritta ipoteca in favore del Credito Valtellinese s.p.a. (già Credito Artigiano s.p.a.). Il promissario acquirente veniva immesso nel possesso dalla promittente venditrice in bonis, alla quale corrispondeva acconti per € 240.000, somma che il costruttore (poi fallito) non utilizzava per rimborsare l’istituto di credito delle somme erogate a titolo di mutuo al fine difinanziare la costruzione dell’immobile. Il G.D., preso atto del versamento da parte del Colnaghi del saldo del prezzo di vendita (pari a € 50.620) a mani del curatore, trasferiva a quest’ultimo l’unità immobiliare e ordinava al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione, limitatamente a tale bene, dell’ipoteca iscritta in favore della banca.

2. Il Tribunale di Monza, a seguito del reclamo presentato avverso tale provvedimento da Elrond NPL 2017 s.r.l. (cessionaria del credito vantato dal Credito Valtellinese s.p.a. ed ammesso in via privilegiata ipotecaria al passivo della procedura), osservava che l’art. 72, comma 8, l. fall. doveva inevitabilmente trovare coordinamento con l’art. 108, comma 2, l. fall., giacché solo la purgazione delle ipoteche iscritte sull’immobile oggetto del preliminare è idonea a preservare la ratiodi tutela del promissario acquirente a cui è ispirata la prima norma.

Aggiungeva che, essendo il subentro nel preliminare un atto dovuto da parte del curatore, il trasferimento di proprietà che consegue alla stipulazione del contratto definitivo assume in ogni caso natura di vendita coattiva, rendendo così del tutto logica l’applicazione dell’art.108, comma 2, l. fall.. Evidenziava, infine, che l’obbligo di subentro del curatore, a mente dell’art. 72, comma 8, l. fall., impone che lo stesso assuma in tale contratto posizione giuridica identica a quella del fallito ed implica che questi sia soggetto a tutte le obbligazioni che derivano dal contratto preliminare, ivi incluso, nel caso di specie, l’impegno dell’alienante al trasferimento dell’immobile libero da ogni pregiudizio di natura ipotecaria.

3. Elrond NPL 2017 s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 23 gennaio 2019, prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso MarcoLuigi Colnaghi. L’intimato fallimento di Gardena s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 8, e 108, comma 2, l. fall., il cui disposto -in tesi – sare bbe stato erroneamente esteso a una vendita di natura privatistica come quella perfezionata dal curatore a seguito del subentro nel contratto preliminareperfezionato dal fallito.

5. Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 16166/2023 dell’8 giugno 2023, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., affinché valuti se rimettere alle Sezioni Unite la questione concernente l’applicabilità dell’art. 108, comma 2, l. fall. anche alla vendita attuata non all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato ex lege, in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, l.fall.. E’, dunque, opportuno disporre il rinvio del giudizio a nuovo ruolo in attesa di tale decisione, dato che la questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite è del tutto sovrapponibile a quella che viene in rilievo in