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Ordinanza Interlocutoria — n. 22795/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal remedy for partial bankruptcy distribution decisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22795/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a territorial health company against a partial distribution order in a bankruptcy liquidation. The lower court rejected the opposition, arguing that the claims sought to modify the creditor list by converting conditional claims to definitive ones, which constituted an inadmissible amendment. The Court upheld this decision, ruling that no appeal remedy exists for partial distributions under the Bankruptcy Act, rendering the cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 260, comma 2; Art. 261, comma 3; Art. 245, comma 7 of the Bankruptcy Act: Partial distributions in bankruptcy proceedings do not admit appeal or cassation remedies, and creditors must accept the distribution order as final.

Parole chiave

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bankruptcy partial distribution inadmissible cassation appeal conditional creditor claims liquidation coatta amministrativa remedy for distribution orders soppressione delle prestazioni assicurative decisione giustificata dell'assicuratore cassa malati non riconosciuta

Disposizioni normative citate

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Art. 260, comma 2 of the Bankruptcy Act
5.3 Il terzo mezzo assume la violazione dell’art. 260, comma 3, c.d.a., perché sarebbe stata soddisfatta una categoria di creditori accomunati non da una omogeneità di titolo di prelazione o interesse economico, ma dalla data in cui era stata loro comunicato l’accertamento definitivo del credito.
Art. 261, comma 3 of the Bankruptcy Act
Art. 245, comma 7 of the Bankruptcy Act
ass., a sua volta, prevede, al terzo comma, che gli interessati possano impugnare l’ultimo riparto (“ L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98e 99 della legge fallimentare ”) Infine, l’art. 245, comma 7, cod.
Art. 99, last paragraph of the Bankruptcy Act
o, in via gradata, ricorso per cassazione nel diverso e minore termine previsto dall’art. 99, ultimo comma, l.
Art. 380-bis.1 of the Civil Procedure Code
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod.
art. 111 Cost
Il controricorrente ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., a causa del suo tardivo deposito, e l’inammissibilità dello stesso, in quanto avverso la decisione del Tribunale di Genova doveva essere proposto appello ai sensi dell’art.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13143/2020 R.G. proposto da: AZIENDA SOCIO – SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) di BERGAMO OVEST, con sede in Treviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bergamo, via Verdi n. 3, presso lo Studio dell’Avvocato Marco Zambelli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Pennisi, rappresentatae difesa dall' A vvocato Barbara Zacchini giu sta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Genova n. 90/2020 depositat o i l 22 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. L’azienda socio sanitaria territoriale (A.S.S.T.) di Bergamo ovest presentava ricorso in opposizione a riparto con cui contestava il primo riparto parziale della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazione s.p.a.. Spiegava, in particolare, di essere stata ammessa al passivo in via definitiva per € 14.713 e in via condizionata per € 7.919.318, come risultava dallo stato passivo depositato in cancelleria in data 6 giugno 2014, e, sempre in via condizionata, per le ulteriori voci di € 500.000, 3.230.000 e € 391.350 a seguito del decreto del Tribunale di Genova n. 87/2015. Sosteneva che il primo piano di riparto parziale non aveva conteggiato, erroneamente , quarantasette crediti che dovevano essere considerati come ammessi in via definitiva, a seguito della trasmissione al commissario della documentazione finalizzata allo scioglimento delle riserve.

2. Il Tribunale di Genova riteneva che le domande proposte dall’ A.S.S.T. di Bergamo ovest fossero inammissibili, poiché erano volte a introdurre modifiche allo stato passivo, richiedendo di far risultare lo scioglimento di riserve e quindi di tramutare alcuni crediti, ammessi in via condizionata, allo stato di crediti ammessi in via definitiva. Osservava, inoltre, che la tesi dell’opponente, sviluppata in sede di discussione orale, secondo cui i crediti dovevano considerarsi come ammessi – a termini dell’accordo intervenuto fra la procedura e le aziende sanitarie lombarde - a seguito del silenzio assenso serbato dalla procedura dopo la presentazione della richiesta di scioglimento delle riserve, non solo costituiva un’inammissibile modifica della domanda, ma appariva anche paradossale, dato che riservava ai soggetti coinvolti nell’accordo un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge per l’accertamento dei crediti; rilevava, in ogni caso, che l’accordo evocato non aveva ad oggetto la previsione di modifiche tacite allo stato passivo per via del silenzio assenso.

3. La A.S.S.T. di Bergamo ovest ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato il 22 gennaio 2020, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazione s.p.a. in l.c.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il controricorrente ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., a causa del suo tardivo deposito, e l’inammissibilità dello stesso, in quanto avverso la decisione del Tribunale di Genova doveva essere proposto appello ai sensi dell’art. 255 cod. ass. o, in via gradata, ricorso per cassazione nel diverso e minore termine previsto dall’art. 99, ultimo comma, l. fall.. 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 26 e 36 l. fall. perché il reclamo è stato deciso senza che fosse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori controinteressati. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 96, comma 2, l. fall.: l’ammissione al passivo era avvenuta attraverso l’apposizione di riserve atipiche, da considerarsi tamquam non essent, cosicché tali crediti dovevano essere inclusi nel riparto. 5.3 Il terzo mezzo assume la violazione dell’art. 260, comma 3, c.d.a., perché sarebbe stata soddisfatta una categoria di creditori accomunati non da una omogeneità di titolo di prelazione o interesse economico, ma dalla data in cui era stata loro comunicato l’accertamento definitivo del credito.

6. L’art. 260 cod. ass., pur prevedendo al suo secondo comma la possibilità di procedere a riparti parziali, non stabilisce alcuna forma di impugnazione degli stessi. L’art. 261 cod. ass., a sua volta, prevede, al terzo comma, che gli interessati possano impugnare l’ultimo riparto (“ L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98e 99 della legge fallimentare ”) Infine, l’art. 245, comma 7, cod. ass., dispone che “p legge fallimentare Il Collegio ritiene opportuno che la trattazione di tali question i, di valenza nomofilattica, avvenga in pubblica udienza. P.Q.M.