Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Autostade per l'Italia SPA, the appellant, did not act after the proposal for case closure was communicated, while the respondent, Fanti Tessitura Serica srl, argued for the dismissal of the incidental appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings with offsetting costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for case closure constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28269/2019 R.G. proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA (GHILCU42H04F839G) rappresentato e difeso dall'avvocatoENRICA MARIA GHIA (GHINCM69S66H501S) -ricorrente- controricorrente al ricorso incidentale- contro FANTI TESSITURA SERICA srl , elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE N 44, presso lo studio dell’avvocato MARIANO PROTTO (PRTMRN70C20B111Q) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO GIOVANNI BORGHI (BRGPGV68M31B300G), MARCOSICA (SCIMRC59B11C933H) -ricorrente incidentale- avverso l'ordinanza resa nel procedimento n. 4153/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO MILANOil 18.6.2019 n. 2430/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbano essere compensate, poiché appare inammissibile per vizio derivato pure il ricorso incidentale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione, a spese compensate. Così deciso in Roma,il 22/07/2023 Il Consigl