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Ordinanza Interlocutoria — n. 22748/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and orders case remitted to conciliation due to joint settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22748/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by S.E.A. against a Milan appellate court ruling that declared the claim for excess payment restitution prescribed. The parties had previously jointly requested a referral to conciliation and subsequently withdrew their main and incidental appeals while accepting the other's renunciations. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new docket for conciliation proceedings without ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 180 c.p.c.; Art. 181 c.p.c.: When parties jointly request a referral to conciliation and subsequently withdraw their appeals with mutual acceptance of renunciations, the judgment is dismissed and the case is remitted to a new docket for conciliation proceedings.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Conciliation Referral Appeal Dismissal Joint Settlement Request Case Remittal Prescription of Claim Incidental Appeal indennizzo per rumore aeroportuale

Disposizioni normative citate

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Art. 180 c.p.c.
Art. 181 c.p.c.
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Testo completo

iere ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5813/2021proposto da: ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. Marina Rossi, rappres. e difesadall’avv. Alberto Fumagalli, per proc ura speciale in atti; -ricorrente - -contro- AGILITY LOGISTICS s.r.l.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Massimo Giordanodal quale è rappres. e difeso, con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- -nonché- AGILITY LOGISTICS s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv.

Massimo Giordano dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale a margine del controricorso; -ricorrente incidentale- -contro- ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. Marina Rossi, rappres. e difesa dall’avv. Alberto Fumagalli, per procura speciale in atti; -controricorrente all’incidentale - avverso la sentenza n. 2029/2020 della Corte d’appello di Milano , depositatail 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con sentenza depositata il 31.7.20, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla S.E.A. s.p.a., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel 2019, dichiarò prescritto il diritto della Agility Logistics s.r.l. ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20.3.2010, condannando la S.E.A. s.p.a. al pagamento della somma di euro 37.263,30 oltre interessi in favore della Agility Logistics s.r.l., e quest’ultima società alla restituzione, in favore della S.E.A., di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.

La S.E.A. s.p.a. ricorre in cassazione con sei motivi; la Agility Logistics s.r.l. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale autonomo.RITENUTO CHE Le parti hanno depositato un’istanza congiunta di rinvio per conciliazione della lite; precedentemente SEA e Agility, previa rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale autonomo, con contestuale accettazione delle rinunce, hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le stesse parti senza pronuncia sulle spese. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte ri