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Ordinanza — n. 22738/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses breach of contract claim where assignee terminated contract without notice due to lack of assignee consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22738/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brescia Court of Appeal's judgment which held the assignee liable for immediate contract termination without notice. The court found that the assignee's claim failed because the original assignor had not obtained the consent of the assignee (the distributor) to transfer the exclusive distribution contract. Consequently, the termination was legally attributable solely to the original assignor, absolving the assignee of contractual liability for the breach.

Regesto Legislator

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Art. 1420 c.c.; Art. 1400 c.c.: The assignment of a contract requires the consent of the assignee; without such consent, the assignment is ineffective against the assignee, and the assignee remains bound to the original assignor for any subsequent breach.

Parole chiave

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assignment of contract consent of assignee breach of contract notice period exclusive distribution concessionario esclusivo contratto di distribuzione selettiva mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 1420 c.c.
Art. 1400 c.c.
Art. 2697 c.c.
(con cui è stata, rispettivamente, dedotta la violazione dell’art. 2697 cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.
Il terzo motivo del ricorso principale nel quale la Gea Farm intendeva far valere, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..
art. 1406 cod. civ
Va osservato che, a norma dell’art. 1406 cod. civ., la cessione di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite richiede il consenso dell’altra parte.
art. 1407 cod. civ
Inoltre, a norma dell’art. 1407 cod. civ., (solo) se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata.
art. 2697 cod. civ
(con cui è stata, rispettivamente, dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5244/2004
Cass. n. 6157/2007
Cass. n. 19849/2018
n.5244/2004, Cass.n.6157/2007, vedi recentemente Cass. n. 19849/2018 in motivazione).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.873/2019 R.G. proposto da : GEA FARM TECHNOLOGIES GMBH, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA (PTTGMR43R25H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato NANNI LUCA (NNNLCU60B06A944X) -ricorrente- contro ENNE EFFE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato VASCIMINNI MAURIZIO (VSCMRZ59D04H501G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANCHI ROBERTO (ZNCRRT57L08D150H), ARMANDOLA MARIA ELENA (RMNMLN70L67F205G) -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro ENNE EFFE SRL, ROBOT MILKING SOLUTION SAS -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 919/2018depositata il 29/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 919/2018, depositata il 29.05.2018, la Corte d’Appello di Brescia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Enne Effe s.r.l., e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona n. 744/2011 del 22.11.2012, ha condannato Gea Farm Technologies Gmbh (d’ora in poi Gea Farm) e Robot Milking Solution s.a.s. (d’ora in poi RMS) a pagare a Enne Effe s.r.l. l’importo di € 105.977,34, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno per il recesso illegittimo, senza il rispetto del periodo di preavviso, esercitato da queste ultime dal contratto distribuzione esclusiva sottoscritto tra RMS ed Enne Effe s.r.l. nel novembre 2004.

La Corte d’Appello ha ritenuto - a differenza del giudice di primo grado - che l’interruzione immediata del rapporto non era riconducibile alla nota del 15 ottobre 2007 di RMS (nella quale veniva, in sostanza, fatta salva la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso), bensì alla successiva nota congiunta del 22 ottobre 2007 con la quale RMS e Gea Farm comunicavano a Enne Effe s.r.l. la decisione di interrompere con effetto immediato il rapporto, dando atto che la Gea Farm aveva già acquistato la licenza nonché acquisito tutti i contratti relativi, ivi inclusi quelli già conclusi di servizio e di vendita, e che, proprio in ragione dell’acquisizione di tali contratti, Gea Farm aveva deciso di concludere i rapporti con la Enne Effe s.r.l. ed aveva chiesto alla RMS di interrompere il rapporto.

La Corte d’Appello, valutando, in relazione alla predetta dichiarazione congiunta di RMS e Gea Farm, che vi fosse stata una successione nel contratto di distribuzione tra RMS e la stessa Gea Farm, ha, altresì, ritenuto che la questione dell’accettazione della cessione da parte del contraente ceduto fosse priva di rilevanza, tenuto conto che la cessionaria aveva espressamente scelto la strada della risoluzione anticipata. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale la Gea Farm, affidandolo a tre motivi. La Enne Effe s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.

Gli altri intimatinon hanno svolto difese Entrambe le parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale Gea Farm ha dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello valutato la lettera del 22 ottobre 2007, scritta congiuntamente da RMS e Gea Farm a Enne Effe s.r.l. Ad avviso della ricorrente principale, la lettera sopra indicata non avrebbe il contenuto descritto nella sentenza impugnata, atteso che vi sarebbe solo un richiamo alla precedente dichiarazione di recesso contenuta nella nota del 15 ottobre 2007, e non una nuova dichiarazione di recesso.

Pertanto, la Corte d’Appello, avendo riportato erroneamente il contenuto di un documento, non lo avrebbe conseguentemente esaminato.

2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 10554/2010) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa” .

Nel caso di specie, la ricorrente non solo non ha lamentato la violazione di norme di interpretazione contrattuale, ma, con l’apparente deduzione dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (palesemente insussistente avendo la Corte d’Appello non solo esaminato, ma anche fornito un’interpretazione alla nota del 22.10.2007), intende, in realtà, offrire inammissibilmente una interpretazione alternativa alla dichiarazione di recesso contenuta nella predetta nota del 22.10.2007, così sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti –che, invece, spetta solo al giudice di merito -rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazionedi legge. Deduce la ricorrente che Enne Effe s.r.l. ha inteso considerare Gea Farm quale cessionaria del contratto di distribuzione esclusiva inizialmente concluso tra RMS ed Enne Effe s.r.l. al solo scopo di poter affermare la responsabilità contrattuale (anche) di Gea Farm in relazione al recesso da tale contratto, che sarebbe stato dato senza il preavviso di sei mesi in esso previsto. In realtà, ad avviso della ricorrente, non vi era mai stata una successione nel predetto contratto di distribuzione, non avendo la stessa mai dato il proprio consenso a tale cessione, tanto è vero che Enne Effe s.r.l. aveva invocato anche una responsabilità extracontrattuale di Gea Farm, appellando sul punto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non ritualmente proposta la domanda.

Né poteva ritenersi irrilevante - come aveva, invece, sostenuto la Corte d’Appello - la questione dell’accettazione della cessione solo perché la cessionaria aveva scelto la strada della risoluzione anticipata. In conclusione, in difetto dell’accettazione da parte di Enne Effe s.r.l., non vi erano elementi per sostenere che la cessione a Gea Farm del contratto di distribuzione concluso RMS e Effe si fosse perfezionata, e che, pertanto, Gea Farm potesse essere considerata responsabile contrattualmente verso Enne Effe s.r.l..

4. Il motivo è fondato. Va osservato che, a norma dell’art. 1406 cod. civ., la cessione di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite richiede il consenso dell’altra parte. Inoltre, a norma dell’art. 1407 cod. civ., (solo) se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata. Alla luce del chiaro dettato normativo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la cessione del contratto costituisce un contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tr a cedente e cessionario) ha notizia dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari, assumendo, pertanto, imprescindibile rilievo al riguardo il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti,può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la c essione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo) ed in un momento successivo all'accordo tra cedente e cessionario, sempre che quest'ultimo non sia venuto meno (Cass. n.5244/2004, Cass.n.6157/2007, vedi recentemente Cass. n. 19849/2018 in motivazione).

Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione della Corte d’Appello - che si è limitata a ritenere la questione dell’accettazione della cessione priva di rilevanza, in presenza di una volontà di risoluzione anticipata del cessionario - non risulta che la Enne Effe s.r.l., parte ceduta, abbia acconsentito, né preventivamente, né successivamente, alla cessione del contratto di distribuzione esclusiva dalla cedente RMS alla cessionaria Gea Farm, di talchè nessuna cessione di contratto è stata perfezionata. Né può aver rilevanza la circostanza che nella nota del 22 ottobre 2007 la Gea Farm avesse comunicato alla Enne Effe s.r.l. di aver acquisito la licenza della tecnologia Titan e tutti i contratti relativi, incluso il contratto di distribuzione oggetto di causa, atteso che la semplice cessione di un contratto di cessione intervenuta tra cedente e cessionario resta improduttiva di effetti nei confronti del ceduto ove quest’ultimo non vi abbia poi consentito.

Né, peraltro, risulta che la Corte d’Appello abbia eventualmente accertato un’eventuale accettazione della Enne Effe s.r.l. per comportamento concludente. Non essendo, pertanto, intervenuta nessuna cessione del contratto regolarmente perfezionata, l’interruzione immediata del rapporto di distribuzione esclusiva è giuridicamente riconducibile alla sola manifestazione di volontà della RMS, con la conseguenza che non può configurarsi a carico di Gea Farm una responsabilità di natura contrattuale per la stessa cessione del rapporto senza il rispetto del termine di preavviso.

5. Il terzo motivo del ricorso principale nel quale la Gea Farm intendeva far valere, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. , l’omesso esame di fatto decisivo costituito dall’espresso diniego che avrebbe manifestato Enne Effe alla cessione, è assorbito.

6. Entrambi i motivi del ricorso incidentale di Enne Effe s.r.l. (con cui è stata, rispettivamente, dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in riferimento alla quantificazione del danno della ricorrente incidentale per la mancata conclusione dei contratti nel periodo di preavviso, nonché la violazione dell’art.2697 cod. civ. in relazione al danno all’immagine commerciale), attenendo alla quantificazione del danno da responsabilità contrattuale, che è venuta meno in virtù dell’accoglimento del secondo motivo, sono assorbiti.

7. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, inammissibile il primo, assorbito il terzo. Assorbito il ricorso incidentale. Cassa