Cassation court remands case to determine if partial distribution opposition in insurance liquidation follows collective or monocratic judge rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the composition of the judge deciding on an opposition to a partial distribution plan in an insurance company's liquidation. The appellant argued that the monocratic decision violated procedural rules requiring a collegial body for such matters under the Insurance Code and Bankruptcy Law. The court held that the specific rules for partial distribution oppositions were not explicitly defined in the Insurance Code, necessitating a public hearing to clarify the applicable procedural regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 260, comma 2; Art. 261, comma 3; Art. 245, comma 7 Codice delle Assicurazioni Private; Art. 98, 99 Legge Fallimentare: When the Insurance Code does not explicitly regulate the appeal against a partial distribution plan, the court must determine the applicable procedural rules through a public hearing rather than issuing a summary order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10935/2019 R.G. proposto da : SANREMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato FARINA MARCO (FRNMRC75T24H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANZAROLA ANDREA (PNZNDR71P02G478N) -ricorrente- contro DI BELLA LUCIANO, IMMOBILIARE ROMANA SRL -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 910/2019 depositata il 27/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Rilevato che: Il Giudice Delegato del Tribunale di Roma, con decreto del 27.2.2019, ha accolto il reclamo con cui Luciano Di Bella ha contestato al Commissario Liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Sanremo Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a. l’erroneità del piano di riparto parziale delle somme depositato il 14.3.2018 e comunicato il 17 settembre 2018. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Sanremo assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, affidandolo a quattro motivi.
Luciano Di Bella non ha svolto difese. Considerato che:
1. Co n il primo motivo è denunciato il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente deduce che in base al combinato disposto degli artt. 254 commi 1° 2 ° e 261 comma 3° d.lgs n. 209/2005 (codice delle Assicurazioni Private), anche l’opposizione al piano di riparto redatto dal Commissario Liquidatore di una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa segue il rito disciplinato dagli artt. 98 e 99 legge fall., il quale prevede la decisione collegiale. Ad avviso della ricorrente, l’essere stato il procedimento definito con un provvedimento emesso da un singolo componente del collegio, designato come giudice relatore, dà luogo ad un’ipotesi di nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ..
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 50 bis comma 1° n. 2 e 50 ter cod. proc. civ. e 99, comma 11° cod. proc. civ.. La ricorrente deduce che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater al successivo art. 161 comma 1° cod. proc. civ., un’autonoma causa di nullità della decisione che può essere fatta valere come causa di impugnazione.
3. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per avere il g iudice monocratico del Tribunale di Roma, dopo aver assunto la causa in riserva, deciso la causa senza in alcun modo manifestare alle parti, o rendere in altro modo esplicito, che si trattava di una rimessione della causa in decisione, così impedendo anche il deposito degli scritti difensivi conclusionali, come previsto dal penultimo comma dell’art. 99 legge fall..
4. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ.. sul rilievo della radicale carenza di motivazione del provvedimento con cui il G.D. ha accolto l’opposizione al piano di riparto.
5. Osserva il Collegio che questione pregiudiziale all’esame delle censure contenute nei primi tre motivi del ricorso (riconducibili, per lo più, alla questione della composizione monocratica o collegiale del giudice che deve decidere sull’impugnazione del piano di riparto parziale) è verificare se In proposito, l’art. 260 cod. ass., pur prevedendo, al suo secondo comma, la possibilità di procedere a riparti parziali, non stabilisce alcuna forma di impugnazione degli stessi, mentre l’art. 261 cod. ass., a sua volta, prevede, al terzo comma, che gli interessati possano impugnare l’ultimo riparto (“ L'opposizione è disciplinata dagliarticoli 98 e 99 della legge fallimentare”). Infine, l’art. 245, comma 7, cod. ass., dispone che “p legge fallimentare” Tenuto conto che le questioni relative all’impugnabilità o meno del riparto parziale nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa delle compagnie assicurative opportuna la trattazione delle question i medesime in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del giud