Cassation court remands case to examine if citation notice was validly served at wrong address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing to address a procedural defect regarding the service of citation. The lower court had dismissed the appeal because it was filed late, assuming valid service at the appellant's official address. However, the appellant argued the citation was actually served at a different number, which would invalidate the service entirely. The court found the evidence insufficient to prove the appellant received the notice at the alternative address and ordered the parties to submit observations on this new issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5; Art. 384 c.p.c., comma 3: When a party raises a defect in the service of process that could invalidate the proceedings, the court must examine it ex officio; if the evidence is inconclusive regarding the validity of service, the case is remanded for further proceedings to allow the parties to clarify the factual situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4270/2018 proposto da Gigliotti Giuseppina, elettivamente domiciliatasi in Chianciano Terme, alla via Emilia, n. 19, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Nicoletta Pippi, giusta procura incalce al ricorso -ricorrente - contro Fallimento Calabra Import Export srl, in persona del Curatore dr. Massimo De Lorenzo, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Giovambattista Agosto in Catanzaro, alla via Chimirri, n. 27, giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza nr. 1141/2017 della Corte d’Appello di Catanzaro depositata in data 16/6/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/5/2023 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Gigliotti Giuseppina avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che la condannava al pagamento della somma di € 3.421.572,05 ritenendola responsabile, in qualità di amministratore della soc. Calabra Import Export srl di atti di mala gestio. 2 La Corte rilevava la tardività della proposizione dell’atto di appello in quanto notificato il 01/06/2011, oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 25/01/2010. 2.1 Si escludeva l’applicazione della disciplina di cui all’art 327 cpc secondo comma in quanto la notifica dell’atto di citazione era stata regolarmente effettuata con le forme dell’art 140 cpc in Via Paolo Serrao nr 5 corrispondente alla residenza di Gigliotti Giuseppina risultante dalle certificazioni anagrafiche. 2.2 L’appellante non aveva, infatti, assolto l’onere di provare che il curatore notificante fosse a conoscenza del diverso luogo di residenza effettiva del destinatario della notifica rispetto al domicilio anagrafico. 3.Giuseppina Gigliotti ha proposto ricorso Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria.
Il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1 Con il motivo di impugnazione la ricorrente deducela violazione e la falsa applicazione dell’art 360 comma 1 nr. 4 e 5 cpc avendo la Corte omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini della decisione costituito dalla circostanza, evidenziata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, che la notifica dell’atto di citazione era stata effettuata presso un numero civico diverso da quello della residenza anagrafica (via Paolo Serrao 7 invece che 5). L’accertamento di tale fatto avrebbe comportato l’inesistenza della notifica rilevabile d’ufficioin ogni grado e stato del giudizio. 2 Dall’esame degli atti di causa, consentito in virtù del dedotto vizio di error in procedendo, risulta che la notifica dell’originario atto di citazione a Gigliotti Giuseppina fu eseguita in data 23/5/1998 con le modalità previste dall’art 140 cpc (deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta esterna e spedizione della raccomandata) senza che vi fosse la prova della ricezione della raccomandata contenente l’avviso di deposito non risultando depositata la cartolina che attesta il ricevimento del plico da parte del destinatario. 3 La mancata prova del ricevimento della raccomandata informativa si riverbera sulla mancanza di prova del perfezionamento della notifica, eseguita con le modalità dell’irreperibilità relativa (cfr.
Corte Costituzionale nr 3/2010). 4 La mancanza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio (cfr. Cass S.U 10012/21) resisterebbe alla regola della conversione in motivo di gravame ( ) attesa la radicale inidoneità dell’atto all’instaurazione del giudizio ( c fr. Cass.17060/2007). 5 Si dispone pertanto che le parti prendano posizione sulla questione, rilevata d’ufficio, e si assegna, ex art. 384 3 comma cpc, al pubblico ministero e alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito in cancelleria di osservazioni su tale questione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa a nuovo ruolo per gli incombenti di cui alla parte