Italian Supreme Court dismisses mortgage appeal to join it with a pending revocation action for priority review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by multiple borrowers against Barclays Bank regarding Swiss Franc-indexed mortgage clauses. The borrowers argued for clause invalidity due to lack of transparency, while the bank contended the terms were clear and did not create a significant imbalance. The court decided to remand the case to join it with a separate revocation proceeding, prioritizing the substantive review of the judgment's merits over the current appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: When a revocation action and a cassation appeal concern the same judgment, the revocation proceeding must be joined to the cassation case to ensure the substantive review of the merits takes priority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr.28075/2020 proposto da Fabrizio Nicoletti, Viviana Destito, Antonio Maurizio Fontana, Flavia Candela, Tommaso De Masi, Andreina Polese , Rosangela Donnici , Stefania Donnici, Claudio Rigamonti , Marika Macalli Walter Campi, Laura Pecoraro, Giuseppina Ascione, Raffaella Di Maggio, Federica Barbieri Giorgio Frigau, Franco Verrelli, Cristina Gambino, Giovanni Careddu, Piera Beluffi, Giuseppe Michele Antonio Cacace e Alessandro Gallo elettivamente domiciliati in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Tedoldi e Daniela Parisi , giusta procura in atti -ricorrenti - contro Barclays Bank Plc elettivamente domiciliata in Roma, Via Via Taurianova nr 101 presso lo Studio dell’avv.
Giovanni Damiani, Patrizia Parenti rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani, Loris Bovo e Manuela Caccialanza, giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza nr. 621/2020 della Corte d’Appello di Milano depositata in data 21/2/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/2023 e, in riconvocazione del 12/7/2023, dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Fabrizio Nicoletti, Viviana Destito, Antonio Maurizio Fontana, Flavia Candela, Tommaso De Masi, Andreina Polese, Rosangela Donnici, Stefania Donnici, Claudio Rigamonti, Marika Macalli, Walter Campi, Laura Pecoraro, Giuseppina Ascione, Raffaella Di Maggio, Federica Barbieri, Giorgio Frigau, Franco Verrelli Cristina Gambino, Giovanni Careddu, Piera Beluffi, Giuseppe Michele Antonio Cacace, Alessandro Gallo Mauro Buglione e Linda Cameron (di seguito indicati per brevità «i mutuatari») proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda con la quale gli attori avevano chiesto:
a) che fosse accertata e dichiarata l’invalidità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazione al Franco Svizzero ( CHF) e, precisamente, che disciplinavano «l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari » ;
b) che il contratto fosse ricondotto alle previsioni di Legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e con condanna della Banca a restituire o a riaccreditare le somme percette in eccesso e a risarcire i danni .
2. Sul gravame dei mutuatari la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello; i giudici milanesi hanno osservato:
a) che il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari riportava in modo chiaro e trasparente le variabili che incidevano sull’assetto economico del mutuo ( «tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») ed, inoltre, il riferimento all’euro era sempre accompagnato dalla dizione «indicizzato al franco svizzero»;
b) che tale meccanismo di indicizzazione , chiaro ed intellegibile, nè presentava i caratteri dell’illiceità, né determinava una situazione di apprezzabile squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti;
c) che, in ogni caso, l’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non poteva determinare la richiesta di declaratoria di nullità, in quanto l’art. 35 1 comma d.lvo 206/2005 non prevede tale effetto;
d) che il meccanismo di calcolo del tasso variabile ancorato nella valuta estera, in particolare in franchi svizzeri, non snaturava lo schema del mutuo in un implicito strumento finanziario di tipo derivato.
3. I mutuatari hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, Barclays Bank ha svolto attività difensiva mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con la memoria ex art 380 bis cpc i ricorrenti ha nno avanzato istanza di riunione del presente giudizio con il procedimento nr. 27843/2022 R.G. Cass incardinato da uno degli odierni ricorrenti, Franco Verrelli, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1234/2022, pubblicata il 12 aprile 2022, con la quale il Collegio meneghino ha rigettato l’impugnazione per revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la stessa sentenza impugnata con ricorso per cassazione. 2.Orbene, secondo la giurisprudenza di questo Corte il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell'iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata ex art. 395 c.p.c., si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch'esso a critica vincolataex art. 360 c.p.c..
La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione risponde alla esigenza di assegnare priorità alla impugnazione di merito, tesa a far valere vizi di "giustizia" dellasentenza, rispetto a quella di pura legittimità (cfr. Cass. 8615/2011, 19493/2020 e 26298/2021). Si impone pertanto rimettere la causa sul ruolo per consentire la trattazione congiunta deiprocedimenti. PQM Rinvia il ricorso a nuovo ruolo per gli incombenti di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Con