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Ordinanza — n. 22593/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding positive action funding, upholding strict ULA calculation rules excluding overtime and unpaid leave.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22593/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Anna Cioffi's appeal against the Campania Region's revocation of positive action funding. Cioffi argued that the Regional Council incorrectly excluded overtime hours and unused vacation days from the annual labor units (ULA) calculation, claiming these should have been included to meet funding thresholds. The court held that the statutory definition of ULA strictly counts full-time employees, rendering overtime and leave irrelevant to the benefit's eligibility criteria. Consequently, the lower courts' application of the law was deemed correct, and the appeal was dismissed with costs awarded to the Region.

Regesto Legislator

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Art. 29 del d.l. n. 83/2012; Artt. 20, c. 1, lett. d) d.p.r. n. 314/2000: The annual labor units (ULA) for positive action funding are calculated strictly based on the number of full-time employees, excluding overtime hours and unused leave, as the legislative intent targets employment development rather than total labor hours.

Parole chiave

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positive action funding annual labor units female entrepreneurship overtime exclusion unpaid leave calculation administrative irregularities sanatoria provisions lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 29 del d.l. n. 83/2012
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del dl n.
Artt. 20, c. 1, lett. d) d.p.r. n. 314 del 2000
DM del 2.2.2001
circolare esplicativa del 2002
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20325/2018 TRA CIOFFI ANNA, elett.te domic. presso l’avv. Iolanda Buono,dalla quale èrappres. e difesa, con procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- E REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. in Roma,presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rappres. e difesa dall’avv. Corrado Grande, con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello n. 47/18 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 5.1.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023dal Consigliere rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO; RILEVATO Con citazione del 2009 Anna Cioffi, quale titolare della ditta individuale, chiese al Tribunale di Napoli l’accertamento dell’illegittimità del decreto dirigenziale del 4.8.09 con il quale la Regione Campania, contestando all’attrice che le unità lavorative -2- impiegate allo scadere del cd. “anno a regime”erano 2,8 invece delle 5 previste nella domanda d’ammissione al contributo, e che tale scostamento in diminuzione era superiore a quello ammesso dalla normativa, aveva revocato il finanziamento di euro 63.508,40 concessole nell’ambito delle agevolazioni di cui al 4° bando della l. n. 215/92, recante “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”.

Al riguardo, l’attrice assumeva che nel calcolo delle cd. ULA (Unità lavorative annue) si sarebbero dovute considerare le ore di straordinario e le ferie non godute, nonché i dipendenti occupati “a nero” la cui mancata emersione avrebbe dovuto essere addebitata all’INPS che non aveva completato l’iter di regolarizzazione promosso dalla datrice di lavoro. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che il numero di ULA corrispondesse al numero dei dipendenti e non al numero delle ore lavorate, come di fatto riconosciuto dall’attrice la quale aveva dichiarato di voler far emergere i lavoratori irregolari per riportare lo scostamento nei limiti consentiti.

Con sentenza del 5.1.18, la Corte territoriale respinse l’appello della Cioffi, osservando che: le norme richiamate in motivazione disponevano espressamente che il numero dei dipendenti occupatidoveva corrisponde re al numero delle unità lavorative per anno (ULA), cioè al numero medio mensile dei dipendenti occupati a tempo pieno, a prescindere dall’eventuale straordinario; una diversa interpretazione che muova dalla valorizzazione del maggior costo del lavoro straordinario si porrebbe, secondo la Corte di appello, in insanabile contrasto con la ratio sottesa alla legge istitutiva del finanziamento; circa l’omessa inclusione nel calcolo delle ULA di due lavoratrici irregolari, la stessa appellante ha riconosciuto l’incompletezza dell’iteramministrativo presso l’Inps. -3- Anna Coffi, nella qualità, ricorre in cassazione con tre motivi.La Regione Campania resiste con controricorso.

RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del dl n. 83/12, per non aver la Corte d’appellotenuto conto della sanatoria introdotta dalla suddetta norma che aveva eliminato l’obbligo di rispettare gli indicatori, mentre i contributi erano diventati a fondo perduto. Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo consistente nelle istanze presentate dalla ricorrente per l’emersione del lavoro sommerso, e per aver la Corte d’appello adottato una motivazione apparente circa l’incompletezza del procedimento amministrativo relativo alla suddetta questione, per fatti imputabili all’Inps.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, c.1, lett. d), d.p.r. n. 314 del 2000, 1, let t. f ), DM de l 2.2.2001, come integrato dalla circolare esplicativa del 2002, per aver la Corte territoriale escluso dal calcolo delle ULA, in ordine agli occupati dell’anno “a regime”,il lavoro straordinario e le ferie non godute, considerando che la suddetta circolare non vietavaespressamente il ricorso al lavoro straordinario. Il primo motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, non oggetto dei due gradi di merito, come eccepito dalla controricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi sull’irrilevanza delle ragioni dell’incompletezza del procedimento promosso innanzi all’Inps.Invero, sarebbe stato onere della ricorrente promuovere rapporti di lavoro regolari al fine di evitare i tempi incerti delle procedure amministrative, che sono dunque irrilevanti ai fini del perfezionamento della sanatoria in questione, configurando, di fatto, una diretta conseguenza dell’irregolarità originaria dei rapporti di lavoro. -4- Il terzo motivo è infondato in quanto sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno motivato chiaramente circa la non computabilità, ai fini della determinazione delle ULA, delle ore del lavoro straordinario e delle ferie non godute, trattandosi di dati non inclusi nell’ambito dei criteri di calcolosecondo la logica sottostante al riconoscimento del beneficio intesa a promuovere lo sviluppo dell’occupazione e non quello del lavoro straordinario.

Sotto ogni altro profilo la ricorrente non censura un’erronea applicazione dei criteri ermeneutici, ma propone piuttosto un’inammissibile istanza di riesame del merito. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princi