Italian Court dismisses appeal against expropriation compensation agreement, upholding contract interpretation by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Daniele Quaglio's appeal against a lower court ruling that confirmed his expropriation compensation claim was invalid. Quaglio argued the appellate court ignored his specific grievances and improperly interpreted a 1998 agreement where he reserved funds for ISMEA. The court held that the lower courts correctly applied contract law principles and that the agreed payment terms remained valid despite Quaglio's later attempts to nullify the acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation rejects appeals where the lower court adequately addresses all grievances and the interpretation of contractual terms falls within the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5301/2017 R.G. proposto da: QUAGLIO DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIOSI BENEDETTO, GRAZIOSI GIACOMO; -ricorrente- contro CAVET CONSORZIO ALTA VELOCITA' EMILIA TOSCANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE' GIUSEPPE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IACONO QUARANTINO MAURIZIO; -controricorrente- nonchè contro ISMEA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.
ROBECCHI BRICHETTI 10, presso lo studio dell’avvocato PIAZZA ANGELO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 131/2016 depositata il26/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Daniele Quaglio, proprietario di un fondo sito nel Comune di Bologna, convenne in giudizio il CAVET e ISMEA in persona del legale rappresentante davanti al Tribunale di Bologna per ivi sentir accertare il diritto a percepire in suo favore l’indennità di occupazione temporanea e di esproprio e scompaginamento versate dal CAVET all’Ismea in seguito adesproprio del suo fondo.
Il Tribunale di Bologna respinse la domanda. A seguito di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Bologna quest’ultima confermò la sentenza di primo grado ritenendo che in forza di accordi con ISMEA il Quaglio aveva approvato i criteri di riparto della futura indennità di esproprio riservando alla Cassa le somme che peraltro venivano imputate a decurtazione del residuo prezzo del fondo. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna propone ricorso Quaglio Daniele innanzi a questa Ecc.ma Corte per la cassazione della sentenza con tre motivi.
Cavet ed ISMEA, in persona del legale rappresentante, resistono con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Quaglio Daniele lamenta:
1) Omessa pronuncia per avere il Giudice esaminato il primo motivo di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), decidendo invece a proposito di “una censura diversa e non proposta”;
2) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere nello stesso tempo e parimenti, la Corte di Appello delibato su “una questione completamente diversa ed inconferente rispetto alla prima”, e fornito una motivazione “apparente ed intrinsecamente contraddittorio”;
3) violazione o falsa applicazione degli artt.1523 c.c. ed artt. 20 l.865/1971 e 27,40,52 e 64 l. 2359/1865 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento al capo della sentenza di appello in tema di indennità ablatorie (art. 360, n. 3 c.p.c.). I tre motivi di ricorso, da trattarsi unitamente sono infondati e devono essere respinti. Occorre chiarire che emerge dal medesimo ricorso che il Quaglio, titolare di un’impresa florovivaistica individuale esercitata sul fondo acquistato nel 1994, col beneficio della rateizzazione e grazie alle provvidenze a favore dei coltivatori diretti nonché con immediata immissione in possesso nel fondo, aveva concordato con CAVET i criteri di riparto della futura indennità di occupazione ed esproprio riservando alla ISMEA le somme che peraltro venivano imputate a decurtazione del residuo prezzo del fondo.
In particolare in data 24/8/1998 e 6/11/1998 venivano stipulati tra Cavet, Quaglio ed Ismea due atti di definizione consensuale delle indennità di occupazione di urgenza dei quali successivamente il Quaglio chiedeva dichiararsi la nullità davanti al Tribunale di Bologna. I motivi di ricorso sono inammissibili ed infondati. La sentenza impugnata risulta aver affrontato tutte le questioni e motivato adeguatamente. Il ricorrente pretenderebbe di far annullare due atti liberamente sottoscritti tra le parti il cui contenuto è univoco nello stabilire il versamento ad ISMEA da parte di Cavet di una parte dell’indennità spettante per l’occupazione del fondo, somma da computarsi come pagamento delle rate di prezzo ancora residuo.
Anche se “ingiustificata” (come afferma il ricorrente) la percezione di indennità aggiuntive incamerate a titolo proprio dalla ISMEA, i giudici di merito hanno ribadito che quanto versato era conforme alla pattuizione tra le parti e tanto basta a dichiararne la regolarità. Tra l’altro risulta precluso, in sede di legittimità, sindacare l’interpretazione del contratto operata dal Giudice di merito, potendo il vaglio di legittimità investire esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma non certo il risultato del processo interpretativo.
In considerazione di quanto sopra il ricorso va respinto con condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i