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Ordinanza — n. 22544/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding creditor voting rights in debt restructuring when assignee proves debt priority but not assignment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22544/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Tiziana Bottiglioni's appeal against a lower court decision rejecting Siena NPL's negative vote in a debt restructuring agreement. The lower court held that the assignee's vote counted because the debt was listed in the assignment notice, relying on derogatory rules in the Debt Restructuring Act. The Supreme Court affirmed this, ruling that in bankruptcy scenarios, a creditor must only prove the debt's existence and priority relative to the bankruptcy date, not the specific date of the assignment contract.

Regesto Legislator

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Art. 58 TUB; Art. 1264 c.c.; In bankruptcy proceedings, a creditor-assignee's right to vote depends on proving the debt's existence and priority prior to bankruptcy, not the date of the assignment contract.

Parole chiave

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debt restructuring creditor voting rights assignment of claims bankruptcy priority TUB derogatory rules assignment notice legitimacy of vote ammortamento di titoli di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 58 TUB
in nome e per conto di Siena NPL – titolare del credito in forza di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB – voto ritenuto invalido in prime cure per assenza della notifica della cessione ai sensi dell'art.
Art. 1264 c.c.
58 TUB – voto ritenuto invalido in prime cure per assenza della notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. e mancata produzione del contratto di cessione del 20/12/2017.
Art. 2704 c.c.
Infatti, nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto –il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c.
Art. 45 l.fall.
Art. 115 l.fall.
l.fall.), restando altrimenti opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura, come attesta inequivocabilmente l’art. 115 l.fall. 4.3.
Art. 56, co. 2, l.fall.
Art. 127, ult. co. l.fall.
2, l.fall.) o dell’espressione del voto nel concordato fallimentare (art. 127, ult.co.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 1264 c.c
58 TUB – voto ritenuto invalido in prime cure per assenza della notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
articolo 1264 c.c
58 TUB – voto ritenuto invalido in prime cure per assenza della notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2130/2019 R.G. proposto da : BOTTIGLIONI TIZIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato DIRINDELLI GIOVANNI (DRNGNN77T30I726L), giusta procura speciale allegata al ricorso, indirizzo PEC: giovannidirindelli@pec.ordineavvocatisiena.it -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da JULIET SPA A SOCIO UNICO, elettivamente domiciliatain ROMA ,VIA BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) rappresentata e difes a dall'avvocato BIANCHINI MARCO (BNCMRC73T11I726N)marcobianchini@pec.ordineavvocatisiena.it -controricorrente- nonchécontro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SIENA n. 2132/2018 depositatoil 09/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – Il T ribunale di Siena ha accolto il reclamo proposto da Siena NPL 2018 s.r.l. (di seguito Siena NPL) contro il decreto del giudice designato che aveva omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto in data 29 / 11 / 2017 da Tiziana Bottiglione, nonostante il voto negativo espresso da Banca MPS s.p.a. in nome e per conto di Siena NPL – titolare del credito in forza di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB – voto ritenuto invalido in prime cure per assenza della notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. e mancata produzione del contratto di cessione del 20/12/2017. 1.1.

– I giudici del reclamo hanno osservato che :

i) in base alla documentazione allegata, il debito chirografario in questione, di euro 20 2. 722,00 0 , risultava « ricompreso come categoria tra quelle descritte nell'avviso della cessione del 20 / 12 / 2017 » ; ii) l'art. 58 TUB contiene una disciplina derogatoria che subordina l'efficacia della cessione dei credit i in blocco alla sola iscrizione nel Registro delle imprese e alla pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale (con la possibilità, entro tre mesi, di esigere l'adempimento sia da parte del cedente che del cessionario, nonché di recedere per giusta causa dal contratto) ed esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione dei privilegi, nonché la trascrizione nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria; iii) l’art. 58, comma 4, TUB dispone che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 c.c.; iv) pertanto il v oto negativo espresso dalla cessionaria (per il tramite della cedente, che agiva in nome per conto della prima) doveva essere computato tra i voti negativi, con l’effetto del mancato raggiungimento della maggioranza del 60%e la conseguente impossibilità di omologa re l’accordodi composizione della crisi da sovraindebitamento. 2.

– Avverso detta decisione Tiziana Bottiglione ha propo sto ricorso per cassazione in due motivi , cui solo Siena NPL ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE 2.1. – C on il primo motivo , rubricato « violazione e /o falsa applicazione degli artt. 11 co mma 2 della legge n . 3 / 2012 e/o 4 5 , 169 L.F. con riferimento allacarenza di legittimazione ad esprimere voto negativo in capo alla “Siena 2018 NPL- s.r.l.” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. », la ricorrente lamenta : che MPS ha espresso voto negativo dichiarando “di agire esclusivamente in nome e per conto di Siena NPL”; che la cessione del credito doveva essere dichiarata inopponibile, in quanto intervenuta in data successiva al deposito del ricorso; che si devono applicare gli articoli 169 e 45 l.fall. nonché l'ar t. 2914 n. 2 c.c. (per cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento); che pertanto il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inopponibile alla procedura di esdebitazione il voto negativo di Siena NPL, in quanto Banca MPS «non era più titolare del credito oggetto di cessione». 2.2.

– Con i l secondo mezzo , rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e/o 36 del d.lgs. n. 546/1992 e/o 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. –Nullità della sentenza per “motivazione apparente” in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.», la ricorrente sottolinea l'erroneo riferimento alla «posizione della debitrice principale Lettieri srl» (ai fini della consultazione on line tramite il codice numerico della pratica , a conferma dell’avviso di cessione per cui è causa) e lamenta che la motivazione consta di affermazioni generiche ed ellittiche, trascrive ndo l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e concludendo che non sarebbe comprensibile l'iterlogico della motivazione. 3.

–Entrambe le censure sono infondate. 4. –In primo luogo, non sussiste l’error in iudicando denunziato con il primo mezzo, avendo i giudici del reclamo accertato che Siena NPL 2018 s.r.l. era legittimata ad esprimere il proprio voto (contrario) sulla proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto ce ssionaria dei crediti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. all’esito di un’operazione di “cartolarizzazione”, disciplinata dal d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) , che, in deroga alle regole generali in materia di cessione dei crediti, prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (nel caso di specie effettuata sulla G.U.

Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017) senzaoneri di notificazione a carico del cessionario . 4.1. –Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i n caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolaritàdel credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che la valutazione dell'idoneità asseverativa del pre detto avviso, nei termini appena indicati, è devoluta al giudice di merito , alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 4277/2023;conf.

Cass. 20495/2020, 31188/2017). 4.2.– In secondo luogo, risulta erroneo il rifer imento di parte ricorrente al combinato disposto degli artt. 2914 n. 2 c.c. e 45 l.fall. ( per cui «non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento»), disposizione che opera a ben vedere qualora sia fallito il creditore cedente , e non (come nel caso di specie)il debitore ceduto. Infatti, nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto –il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. – e non anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito, potendo quest’ultimo essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento.

Ne sono testimonianza le disposizioni della legge fallimentare che prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento, stabilendo che il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di una eventuale compensazione (art. 56, co. 2, l.fall.) o dell’espressione del voto nel concordato fallimentare (art. 127, ult.co. l.fall.), restando altrimenti opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura, come attesta inequivocabilmente l’art. 115 l.fall. 4.3.

–E’ pertanto corretto affermare che il combinato disposto degli artt. 45 l.fall. e 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell’opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poiché la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex art. 2914 e ss. c.c., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari, ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente. Va dunque data continuità all’orientamento di questa Corte per cui, in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento (Cass. 2217/2022, 10545/2014). 5.

– Anche l’ error in procedendo denunziato con il secondo motivo, in riferimento al profilo motivazionale,non trova riscontro. 5.1. –Il provvedimento impugnato, infatti, al di là dell’erroneo riferimento( però del tutto marginale e perciò inidoneo ad inficiare la solidità della motivazione) all’art. 111 c.p.c., appare sorretto da argomentazioni espresse in forma chiara ed intelligibil e (sinteticamente riportate sopra, sub 1.1.), e non risulta certo affetto dai gravi vizi motivazionali che possono determinarne la nullità, come individuati dalle sezioni unite di questa Corte (Cass.

Sez. U, 8053/2014, 34474/2019; cfr. Cass. 2001/2023). 6. – S egue il rigetto del ricorso , con condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo. 7. – S ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019 , 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3. 8 00,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contrib