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Ordinanza — n. 22516/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of clear factual basis and discretionary evidentiary issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22516/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nefatti Farah inadmissible against the Rome Peace Court's order dismissing her expulsion annulment request. Farah argued the lower court failed to examine crucial evidence regarding her sister's expulsion and the suspension of enforcement, but the Court found her single ground lacked sufficient factual detail and relied on unverified allegations. The Court further ruled that the Peace Court's refusal to order document production was a discretionary act not subject to cassation review under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 368 c.p.c.; Art. 118, 119 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the ground lacks clear factual indications and relies on allegations not supported by the record, while the lower court's refusal to order document production constitutes a discretionary act immune from cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of factual basis discretionary evidentiary measure expulsion annulment proceedings document production order inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione mancanza di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 368 c.p.c.
Art. 118 c.p.c.
Art. 119 c.p.c.
Art. 94 disp. att. c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater t.u. spese giust.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 novembre 2021, n. 31251
, Cass. 3 novembre 2021, n. 31251; Cass.
Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412
31251; Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412); - pertanto, per le esposte considera zioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18534/2022R.G. proposto da Nefatti Farah, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Zofrea , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Principe Umberto, -ricorrent e - contro Ministero dell’Interno -intimato - Prefetturadi Roma -intimato - avversol’ordinanza del Giudice di Pace di Roma de positat a il 15 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Farah Nefatti propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Oggetto: immigrazione - espulsione Giudice di Pace di Roma,depositata il 15 luglio 2022 , che ha dichiarato improcedibile il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato italiano emesso dal Prefetto di Roma e del conseguente ordine di allontanamento adottato dal Questore di Roma; -il ricorso è affidato a un unico motiv o ; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; -la Prefettura di Roma non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: -con l’unico motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per aver il giudice di merito omesso di acquisire d’ufficio elementi di prova decisivi della cui esistenza era a conoscenza; - evidenzia, in proposito, che il Giudice di Pace aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso in ragione della mancata produzione in giudizio del decreto diespulsione prefettizio e del contestuale ordine di allontanamentoemesso dal Questore di Roma relativi alla ricorre n te, rilevando che la documentazione prodotta in giudizio si riferiva ad altro soggetto (tale Naffati Hiba); -aggiunge che quest’ultima, sua sorella , era stata anch’essa attinta da provvedimento espulsivo,tempestivamente impugnato ; - riferisce che a seguito di comunicazione del 3 febbraio 2022 aveva appreso che lo stesso Giudice di Pace aveva sospeso l’esecuzion e dei provvedimenti impugnati dalla ricorrente; -il motivo è inammissibile, in quanto è privo di una chiara e sufficiente indicazione dei fatti di causa e, inoltre, si fonda su allegazione, quali l’avvenutaimpugnazione da parte di Naffati Hiba del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti e della sospensione dei provvedimenti impugnati da quest’ultima che non trovano riscontro nella sentenza, né risultano essere stati ritualmente introdotti nel giudizio, e delle quali non è illustrata la concludenza; - si osserva, altresì, che l’ ordine di esibizione – subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.

– costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante ed è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto ( cfr. , Cass. 3 novembre 2021, n. 31251; Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412); - pertanto, per le esposte considera zioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso