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Ordinanza — n. 22508/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal by Albanian citizen, ruling general protection applies regardless of specific expulsion article.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22508/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against a peace judge's dismissal of an expulsion opposition. The lower court rejected the claim because the expulsion order was issued under Article 14, paragraph 5-ter of Law 286/1998, which does not explicitly require considering family ties like Article 13 does. The court held that the general prohibition on expulsion violating private and family life under Article 19, paragraph 1.1, applies universally to all expulsion types, mandating the lower court to evaluate the applicant's family bonds and social integration. Consequently, the expulsion decree was quashed and remanded for a new hearing where these protective factors must be assessed.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1.1; Art. 5, comma 6 of Law 286/1998: The general prohibition on expulsion for violating private and family life applies to all expulsion measures, requiring assessment of family ties and social integration regardless of the specific legal basis for the expulsion order.

Parole chiave

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expulsion opposition family life protection Law 286/1998 private life rights remand for new hearing foreigner expulsion cassation appeal espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1.1 of Law 286/1998
Con l ’ unico motivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 19, comma 1.1., e dell’art.
Art. 5, comma 6 of Law 286/1998
19, comma 1.1., e dell’art. 5, comma 6, del d.lgs.
Art. 13, comma 2-bis of Law 286/1998
1 - CC del 5 aprile 20 2 3 5-ter e non a norma dell ’ art. 13, comma 2, lett.
Art. 14, comma 5-ter of Law 286/1998
Il giudice, in particolare, ha rilevato, per un verso, che l’espulsione era stata adottata ai sensi dell’art. 14, comma Ric.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13542-2022 proposto da: DINGOZI RESIM,difeso dall’Avvocato ALESSANDRO PRATICÒ per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro PREFETTO DI TORINO; -intimata - avversol’ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO emess a il 5/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con l ’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta da Dingozi R esim, cittadino albanese, avverso il decreto con il quale il prefetto di Torino ne aveva disposto l’espulsione. 1.2. Il giudice, in particolare, ha rilevato, per un verso, che l’espulsione era stata adottata ai sensi dell’art. 14, comma Ric. 2022n.13542- Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 5-ter e non a norma dell ’ art. 13, comma 2, lett.

a) o b), del d.lgs. n. 286/1998, con la conseguente impossibilità di applicare l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 cit., e, per altro verso, che il richiedente non aveva inteso esercitare il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto e che non si poteva, dunque, tener conto della natura e dell’effettività dei suoi legami familiari, della durata del suo soggiorno nel territori nazionale e dell’ esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d’origine. 2.1. Dingozi Resim, con ricorso notificato il 31/5/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza. 2.2.

Il prefetto di Torino è rimastointimat o . RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l ’ unico motivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 19, comma 1.1., e dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione sul rilievo che non poteva trovare applicazione l’art. 13, comma 2 - bis , del d.lgs. n. 286/1998, non sussistendone i presupposti normativi poiché il decreto di espulsione era stato adottato a norma dell’art. 14, comma 5-tere non ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.

a) o b) del d.lgs. n. 286 cit., omettendo, tuttavia, di considerare chele circostanze che vietano l’espulsione, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1., cit.,per l’esigenza di evitare la lesione della vita privata e familiare del espulso in considerazione della durata del suo soggiorno nel territorio italiano, del percorso di integrazione e dellapresenza in Italia di significativi rapporti familiare, possono essere fatte valere proprio nei giudizi di opposizione al decreto diespulsione, anche in mancanza della preventiva presentazione diuna domanda di rilascio di permesso di soggiorno.Ric. 2022n.13542- Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 3.2. La disposizione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286cit., sulla quale l ’ ordinanza ha fondato la sua decisione, ha aggiunto il ricorrente, non è, del resto, applicabile al caso di specie poiché t ale norma concerne le espulsioni ai sensi del comma 2, lett.

a) e b), dello stesso articolo , nei confronti degli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero ricongiunti, ai sensi dell’art. 29, e non si applica alle espulsioni adottate ex art. 14, comma 5-terdel d.lgs. n. 286 cit., trattandosi,piuttosto, di fare applicazione non dell ’ art. 13 , comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 cit., che configura un criterio discrezionale cui deve conformarsi il prefetto nell’adottare un decreto di espulsione in presenza di legami familiari significativi, ma dell’art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286cit., che prevede una condizione di inespellibilità che sussiste quando i legami familiari integrano o concorrono a integrare i più rigorosi presupposti del diritto al rispetto della vita privata e familiare. 3.3. Il motivo è fondato. 1.3. Il giudice di pace, infatti, dopo aver rilevato che: - l’espulsione era stata adottata ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter e non a norma dell’art. 13, comma 2, lett.

a) o b), del d.lgs. n. 286/1998; - il richiedente non aveva inteso esercitare il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto; - non era, di conseguenza, applicabile l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 cit.; ha escluso che si potesse tener conto della natura e dell’effettività dei suoi legami familiari, della natura e della durata e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessata nonché dell’esistenza di legami familiari culturali e sociali con il suo paese d’origine. 1.4. Ora, è vero che l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che “nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti Ric. 2022n.13542- Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine” e che analoga disposizione non è, invece, prevista o richiamata nell’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell ’ art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 cit.. 1.5.

Ritiene, tuttavia,la Corte che il divieto di espulsione previsto dall ’ art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 cit., nella parte in cui disponeche: - “non sono … ammessi il respingimento o l’espulsione di unapersona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto dellasua vita privata e familiare”; -“ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionalenonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”; debba trovare applicazione, per la sua valenza di norma protettiva di carattere generale, anche per l’espulsione disposta, come quella in esame, ai norma dell’art.14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 cit.. 1.6.

Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto di non poter tenere conto della natura e dell’effettività dei suoi legami familiari, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e dell’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d’origine, non si è, quindi,attenuto al principio esposto e dev’essere, come tale, cassato.Ric. 2022n.13542- Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 2. Il ricorso dev’essere, pertanto , accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio per un nuovo esame al giudice di pace di Torino che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidarele spese del giudizio di legittimità .

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio per un nuovo esame al giudice di pace di Torino che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le spese del giudiziodi leg