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Ordinanza Interlocutoria — n. 22450/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands expulsion case to hearing regarding whether prior international protection request constitutes impediment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22450/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to public hearing to address the relevance of a prior international protection request as an impediment to expulsion. The applicant argued that expressing a desire for protection before formalizing the request at police offices should block expulsion under Article 6 of D.Lgs. 25/2008. The court declined to rule on the merits, stating the issue requires further examination in open court.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.lgs. n. 25/2008; The court must determine whether a prior expression of desire for international protection, even before formal submission, constitutes a factual impediment to expulsion proceedings.

Parole chiave

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expulsion impediment international protection request prior expression of will police office formalization Article 6 D.Lgs 25/2008 remittal to public hearing Cassazione Ordinanza Interlocutoria protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.lgs. n. 25/2008
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 12881-2022 proposto da: HAYAT UMAR, difeso l’Avvocato MONICA GONZOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI MILANO; -intimati - avverso l’ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO del 29/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere GIUSEPP E DONGIACOMO; ritenuta la necessità di rimettere alla pubblica udienza la questione, sollevata con il primo motivo di ricorso, della rilevanza, quale fatto impeditivo dell’espulsione, della manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale, anche eventualmente con domanda reiterata, espressa in data anteriore a quella della formalizzazione della domanda stessa presso gli uffici di polizia ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008.Ric. 2022n.12881 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile,