Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 22438/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses asylum seeker's appeal, ordering remand to wait on detention term violation consequences.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22438/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the asylum seeker's appeal against a Milanese court order regarding detention term violations. The applicant argued that the detention measures violated specific legislative provisions, while the state maintained the procedural timeline was correct. Consequently, the court refused to rule on the merits and instead ordered the case to be remanded to the lower court to await the decision on the consequences of the alleged term violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 28 bis del d.lgs. n. 25/2008; Art. 6 del d.lgs. n. 142/2015: When a lower court decision depends on the resolution of a separate issue regarding the consequences of a statutory violation, the higher court must remand the case rather than rule on the primary appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum seeker detention term violation consequences remand to new role procedural dependency Cassation interlocutory order durata del soggiorno sospensione dell'allontanamento carcerazione in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 bis del d.lgs. n. 25/2008
Art. 6 del d.lgs. n. 142/2015
25/2008 sul trattenimento del richiedente asilo disposto ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4431-2022proposto da: BACCAR WALID, difeso dall’Avvocato GIUSEPPE MARIANI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI MILANO; -intimati - avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI MILANO emesso l’11/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; ritenuta la necessità di attendere la decisione , fissata per la pubblica udienza del 30/3/2023,sulla questione dei riflessi della violazione dei termini di cui all’art. 28 bisdel d.lgs. n. 25/2008 sul trattenimento del richiedente asilo disposto ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.n. 142/2015 ;

P.Q.M.

La Corte così provvede: rinvia il ricorso a nuovo ruolo.Ric. 2022n.4431 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5a