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Ordinanza — n. 22275/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expense compensation when state party is victorious and client is state-funded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22275/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appellant's request to overturn a lower court's order compensating legal expenses. The appellant, who was admitted to state-funded legal representation, argued that the judge lacked authority to order the state to pay costs after the state's administrative decision was revoked. The court ruled that since the state was the victorious party and the client was state-funded, the lower court correctly applied the law by offsetting costs rather than awarding them, as the client had no right to claim such expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 82 d.P.R. n. 115/2002: When a state administration is the victorious party in a case where the opposing party is admitted to state-funded legal aid, the court must liquidate the defender's fees under Art. 82 d.P.R. n. 115/2002 rather than ordering cost compensation under Art. 133 d.P.R. n. 115/2002.

Parole chiave

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state funded legal aid cost compensation rules administrative litigation legal expense offset Cassazione Roma patrocinio a spese dello Stato expense allocation spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Con l ’ unico motivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché dell’art.
Art. 92, comma 2°, c.p.c.
91 c.p.c., nonché dell’art. 92, comma 2°, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
77/2018, in relazione all’art. 360 n.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
115/2002, a seguito di istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo, per contro, riferirsi a tale ipotesi l’art. 133 del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 91 c.p
Con l ’ unico motivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché dell’art.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18583 del 2012
115 cit., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato(Cass. n. 18583 del 2012;
Cass. n. 30876 del 2018
Cass. n. 19299 del 2021
30876del 2018; Cass. n. 19299 del 2021 ; Cass.
Cass. SU n. 24413 del 2021
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15060-2022proposto da: BADJIE OMAR BUN,difeso dall’Avvocato ALESSANDRO FERRARA per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro PREFETTURA DI MILANO; -intimata - avverso l ’ ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO DEL14/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il ricorrente, con ricorso notificato il 19/6/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza con la quale il giudice di pace, dopo aver dichiarato, in sede di rinvioa seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 39134/2021, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dalla prefettura di Milano, ha disposto la compensazione delle spese processuali.Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 1.2.

La prefettura è rimasta intimat a . RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l ’ unico motivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché dell’art. 92, comma 2°, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l ’ ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace , dopo aver dichiarato, in sede di rinvio, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione perché revocato in sede di autotutela, ha disposto, senza alcuna motivazione, la compensazione integrale delle spese processuali maturate nel pregresso grado di legittimità, senza, tuttavia, considerare che l’art.92, comma 2°, c.p.c., nella versione introdotta dal d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014, come modificato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte c ostituzionale, identifica (a parte l’ipotesi della soccombenza reciproca) le ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali con la “ assoluta novità della questione”, con il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché, come statuito dalla Consulta, con “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. 2.2.

Il motivo va respinto, ma la motivazione dev’essere integrata nei termini che seguono. Il ricorrente, infatti, quale parte vittoriosa ammessa per legge (in difetto di emergenze che possano deporre in senso contrario) al patrocinio a spese dello Stato, non aveva alcun diritto alla pronuncia, da parte del giudice di merito, della condanna dell’Amministrazione statale resistente (e virtualmente soccombente) al pagamento delle spese processuali e, quindi, non ha alcuna legittimazione a dolersi della relativa compensazione. Questa Corte, invero, ha Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 giàavuto modo di chiarire che, nel caso, come quello in esame, in cui laparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è soccombente un’Amministrazione statale, il giudice non deve provvedere allaregolazione delle spese né, com’è accaduto nel caso in esame, può disporre la compensazione delle stesse poiché, in siffatta ipotesi, i l compenso e le spese spettanti al difensoredella parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati,ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, a seguito di istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo, per contro, riferirsi a tale ipotesi l’art. 133 del d.P.R. n. 115 cit., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato(Cass. n. 18583 del 2012;

Cass. n. 30876del 2018; Cass. n. 19299 del 2021 ; Cass. SU n. 24413del 2021). 2.3. Il ricorso, per l’infondatezza dell’unico motivo articolato,va a sua volta igettato . 2.4. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte della parte resistente.

3. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così de