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Ordinanza — n. 22247/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to confusion between expulsion and detention orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22247/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant confused the detention order with a non-existent expulsion order. The applicant argued the detention lacked legal grounds, but the court noted the underlying expulsion decree was already validated by the judge of peace. Consequently, the appeal was rejected for mixing procedural objects and raising purely merits-based arguments against an already confirmed administrative act.

Regesto Legislator

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Art. 13 DPR n. 115/2002; Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002: An appeal is inadmissible when the applicant conflates distinct administrative acts, such as detention and expulsion, thereby failing to identify the correct legal basis for the challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal detention order expulsion decree procedural confusion merits arguments Cassation appeal administrative act permessi di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Con l’unico mo tivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs.
Art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
1 - CC del 5 aprile 20 2 3 delle circostanze di cui all’art. 19 del d.lgs.
Art. 13 comma 1-bis DPR n. 115/2002
Con l’unico mo tivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2772-2022proposto da: SUFJA SHKELQIM, difeso l’Avvocato ILENJA MEHILLI, per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro PREFETTURA DI ASTI e QUESTURA DI ASTI; -intimati - avverso il DECRETO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO emesso il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con il decreto in epigrafe, ha convalidato il provvedimento con il qualeè stato il questore ha disposto il trattenimento di Sufja Shkelqim, cittadino albanese, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 1.2.

Il giudice, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che non fossero elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione, né era stata documentata alcuna Ric. 2022n.2772 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 delle circostanze di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, e, per altro verso, che sussistevano altresì i presupposti previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 cit., non essendo al momento disponibile “idoneo vettore”ed essendo necessario acquisire un “documento validoper l’espatrio”. 2.1. Sufja Shkelqim, con ricorso notificato il 22/1/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto , notificato in data 23/11/2021. 2.2.

Il prefetto e il questore sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l’unico mo tivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/199 8 , nonché la mancanza di motivazione, ha dedotto che il decreto di espulsione è del tutto privo di motivazione, non avendo il giudice preso in considerazione nessuno degli elementi dedotti dalla difesa, e che mancano i presupposti previsti dalla legge per la sua emissione, ed ha, quindi, chiesto “la cassazione dell’ordinanza di convalida del decreto di espulsione emesso dal Questore di Asti, emesso il 22.11.2021 e notificato in data 23.11.2021, dal GDP di Torino”. 3.2.

Il ricorso è manifestamenteinammissibile perché confonde tra espulsione e trattenimento: il ricorrente, in effetti, pur impugnando il decreto del giudice di pace che ha convalidato il trattenimento disposto dal questore, allegato al ricorso per cassazione, ha, invece, censura to l’espulsione chiedendo la cassazione di una inesistente “ordinanza di convalida del decreto di espulsione emesso dal Questore”, per di più adducendo ragioni di puro merito. 3.3. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva della parte resistente.Ric. 2022n.2772 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 4.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Ro