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Ordinanza — n. 22243/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court reverses lower court, ruling the debtor bears the burden to request mandatory mediation in injunction proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22243/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's decision, which had declared the debtor's opposition to a money judgment inadmissible. The debtor argued that the lower courts failed to order mandatory mediation because the creditor did not request it, claiming the oner was incorrectly placed on the debtor. The court ruled that once an opposition is filed, the burden shifts to the opposing party to request mediation, and their failure to do so renders the opposition inadmissible.

Regesto Legislator

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D.lgs. 28/2010, art. 5; In mandatory mediation proceedings initiated by a money judgment, the burden to request mediation falls on the opposing party after the opposition is filed, and failure to act results in the inadmissibility of the opposition.

Parole chiave

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mandatory mediation money judgment opposition inadmissibility burden of request Cassation reversal banking contracts procedural burden risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 28/2010, art. 5
La corte del merito ha in primo luogo ricordato che il primo giudice aveva assegnato termine di 15 giorni alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall’art. 5, primo comma, del d.lgs.
Art. 281sexies c.p.c.
art. 281sexies c.p.c., respingendo l’opposizione per assenza del procedimento di mediazione.
Art. 83 c.p.c.
Il Catini opponeva dunque il predetto provvedimento monitorio, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Rieti e rilevando che il procedimento monitorio era insanabilmente nullo ex art. 83 c.p.c.perché nel ricorso mancava idonea procura del legale rappresentante del preteso creditore S.p.a.Italfondiario.
Art. 18 Cpc
opposto; violazione dell’art. 18 Cpc e dell’art.
Art. 1956 C.C.
18 Cpc e dell’art. 1956 e art.
Art. 1957 C.C.
1956 e art. 1957 C.C.” e del terzo motivo, declinato come vizio di “omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione ex artt.
Art. 125 Cpc
art. 83 c.p
Il Catini opponeva dunque il predetto provvedimento monitorio, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Rieti e rilevando che il procedimento monitorio era insanabilmente nullo ex art. 83 c.p.c.perché nel ricorso mancava idonea procura del legale rappresentante del preteso creditore S.p.a.Italfondiario.
art. 281sexies c.p
art. 281sexies c.p.c., respingendo l’opposizione per assenza del procedimento di mediazione.
art. 1957 C.C
1956 e art. 1957 C.C.” e del terzo motivo, declinato come vizio di “omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione ex artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020
Sez. 3, Ordinanza n. 159 del 08/01/2021
19596 del 18/09/2020;Sez. 3, Ordinanza n. 159 del 08/01/2021 ).
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Testo completo

one a decreto ingiuntivo; onere proposizione Dott. Carlo De Chiara Presidente Dott. Mauro Di Marzio Consigliere Dott. Loredana Nazzicone Consigliere Dott. Massimo Falabella Consigliere Ud. 5/5/2023CC Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26660-2019 r.g. proposto da: Catini Domenico, C.F. CTNDNC55H02G496W, nato a Pescorocchiano (RI) il 02/06/1955 e ivi res.tein via C. Battisti, difeso dall'Avv. Michele D'Ippolito, e dall'Avv. Enrico Moccia, per procura in calce al ricorso introduttivo. - ricorrente - contro Intesa Sanpaolo S.p.a., con sede in Piazza San Carlo 156 in Torino, C.F. 00799960158 -P.I. 10810700152, elett.te dom.ta in viale Regina Margherita 217 00198 Roma (RM) presso l’Avv.

Filippo Falivene del Foro di Rieti che la rappresenta e difende per procura in atti. - controricorrente - avverso la s entenza della Corte d’Appello di Roma n . 855/2019 del 06/02/2019,Repert. n. 990/2019, del 07/02/2019 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con atto datato 8/10/15 Domenico Catini opponeva il decreto ingiuntivo emessodal Tribunale Civile di Rieti n. 309/15 richiesto da Italfondiario S.p.a. (che agiva quale società incorporante della Castello Crediti S.r.l.di Milano, a sua volta procuratore della Cassa di Risparmio di Rieti) per un credito della Cassa di Risparmio di Rieti verso la Società Catini S.r.l. e per il quale DomenicoCatini era stato chiamato a risponderne quale garante.

2. Il Catini opponeva dunque il predetto provvedimento monitorio, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Rieti e rilevando che il procedimento monitorio era insanabilmente nullo ex art. 83 c.p.c.perché nel ricorso mancava idonea procura del legale rappresentante del preteso creditore S.p.a.Italfondiario.

3. Il Tribunale di Rieti decideva la causa con sentenza, ai sensi dell’art. art. 281sexies c.p.c., respingendo l’opposizione per assenza del procedimento di mediazione.

4. Contro tale s entenza proponeva appello Domenico Catini, che rilevava l’erronea imputazione dell’onere della proposizione della mediazione a suo carico anziché a quello dell’opposto, con conseguente improcedibilità dell’azione del creditore. Inoltre,l’appellante ribadiva sempre la nullità ex art.83 c.p.c.del decreto ingiuntivo opposto e del ricorso monitorio, nonché la sua estraneità al presunto debito della Catini S.r.l.che aveva sede a Roma, e per la cui competenza avrebbe dovuto essere radicata la richiesta monitoria ed il relativo giudizio oppositivo innanzi al Tribunale di Roma , con conseguente nullità del predetto decreto anche per tale motivo.

5. Con la sentenza n. 855/2019 del 07/02/2019, qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellata Intesa Sanpaolo S.p.a., ha ritenuto infondato l’appello così proposto. La corte del merito ha in primo luogo ricordato che il primo giudice aveva assegnato termine di 15 giorni alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall’art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010, dichiarando successivamente improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza dell’espletamento del predetto incombente; ha osservato che la decisione resa dal Tribunale era conforme ai principi dettati, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24629/2015), secondo i quali, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravava sulla parte opponente, poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e dunque al principio d ella ragionevole durata del processo, con la conseguenza che doveva ritenersi l’opponente, il quale aveva interesse ad introdurre tale giudizio, ad essere gravato di tale onere.

2. La sentenza, pubblicata il6.2.2019, è stata impugnata da Catini Domenico Catini con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui Intesa Sanpaolo S.p.a. ha resistito con controricorso. Il ricorrenteha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamentavizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio edoggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010e violazione dei diritti di difesa dell’opponente. 1.1 Rileva il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe travisatole sue censure in sede di appello in ordine ad una erronea applicazione delle norme della mediazione e sull’onere incombente al creditore, quale attore sostanziale, di promuovere, a pena di improcedibilità della sua azione, la procedura di mediazione.

La Corteterritoriale avrebbe riconos ciuto - aggiunge il ricorrente -che era erronea la motivazione del primo giudice il quale aveva sostenuto , in modo generico, che l'onere della mediazione fosse a carico dell'opponente e non già della banca opposta, ma ciò nonostante la Corte di merito , pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sull'onere della mediazione (come testimoniato dalla rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite a seguito dell’ord. n. 18741/2019), aveva risolto sbrigativamente il dubbio interpretativo, separando in due parti il giudizio di opposizione monitoria.

Aveva infatti sostenuto la Corte d’appello che nella prima fase (monitoria) l’onere sarebbe spettato al creditore, mentre nella seconda (opposizione) ad egli opponente (che peraltro sarebbe stato solo un “garante” del debito ), avendo il legislatore “frazionato… il procedimento” per cui sarebbe “ … il soggetto interessato a coltivare l’opposizione ad essere gravato dell’onere di esperire il tentativo di mediazione”. 1.2 Tale interpretazione delle norme sulla mediazione –sottolinea il ricorrente –sarebbe carente ed anche contrastante con quanto affermato nell’ordinanza di rimessione n. 18741/2019.

Si evidenzia da partedel ricorrente che, per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di materia assoggettata alla c.d. mediazione obbligatoria,il legislatore non aveva indicato espressamentechi, fra l’opposto e l'opponente, dovesse ritenersi onerato della proposizione dell’istanza di mediazione e che, i n base al D.Lgs. 4/3/2010, n. 28, art. 5, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in una delle materie indicate dalla norma, tra cui i contratti bancari, sarebbe tenuto a esperire il procedimento di mediazione. 1.3 Osserva sempre il ricorrente che l’eventuale improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienzae che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata affatto tale eccezione dell’opposta edil Giudice avrebbe irritualmente disposto la mediazione solo alla quarta udienza , con la conseguente illegittimità del successivo provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità (per giunta con l’erronea motivazione censurata anche dalla Corte d’Appello). 1.4 Il motivo è fondato.

Occorre infatti ricordare che sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte a dirimere il contrasto interpretativo sopra ricordato in premessa, affermando espressamente che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”(così, Cass.

Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020;Sez. 3, Ordinanza n. 159 del 08/01/2021 ).

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo con il quale era stata denunciato vizio di “Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti su atti a base del D.I. opposto; violazione dell’art. 18 Cpc e dell’art. 1956 e art. 1957 C.C.” e del terzo motivo, declinato come vizio di “omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione ex artt. art. 83 e 125 Cpc”, con la riproposizione, cioè, di tutte le questioni non esaminate dai giudici del merito per l’assorbente rilievo della dichiarazione di improcedibilità della proposta opposizione.

3. Il Tribunale diRieti e la Corte di appello di Roma, recependo l'orientamento giurisprudenziale chele Sezioni Unite sopra ricordate non hanno ritenuto di confermare, hanno, dunque,dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e per l'effetto anchepassaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. La sentenza impugnata deve esserecassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando l'improcedibilità della domandadi opposizione, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In considerazione dei precedenti dubbi interpretativi esistenti in materia(poi superati dall’intervento delle Sezioni Unite), il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntiv