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Decreto — n. 22228/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 22228/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing an individual against the Regional Commission and the Ministry of the Interior, did not respond to the proposal for judgment definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings without a substantive review of the asylum claim.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction waiver of appeal rights statutory time limit Italian Civil Procedure Code asylum case dismissal indennità del difensore d'ufficio spese amministrative ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
4806/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
4806/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.45/2022 R.G. proposto da : OSAYOMWANBOR FRIDAY, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRACCI DORETTA (BRCDTT60P57G478J) -ricorrente- contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FIRENZE -intimato- e MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di PERUGIA pronunciato nel procedimento n.R.G. 4806/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 06.06.2023;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazion