Cassation court remands consumer plan debt relief case to public hearing on necessary joinder issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the interlocutory order and remanded the case for a public hearing to address a specific legal question. The appellant argued that the lower court violated the principle of adversarial proceedings by failing to notify all necessary co-creditors of the claim reconsideration, despite some participating in the first instance. The court determined that the scope of necessary joinder in consumer debt relief proceedings requires further clarification before a final ruling on the procedural nullity claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 2 legge 3/2012; Art. 375 comma 2 c.p.c.: The court must clarify whether necessary joinder in consumer debt relief proceedings applies to all creditors or only those participating in the first instance before ruling on procedural nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8041/2020 R.G. proposto da : FIGENPA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA GRAZIA (BTTMGR66C44H501G) rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIVO SUSANNA (SCHSNN75H46A145B), FEMIA ELENA (FMELNE73E62D969E) -ricorrente- contro DALIA VINCENZO, MT SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, MARTINI GABRIELLA, COSTAMAGNA ROBERTO, TOWERS CQ SRL, PLUSVALORE SPA IN LIQUIDAZIONE, SORIS SOCIETÀRISCOSSIONI SPA -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CUNEO n. 1708/2019 depositata il 19/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.
Rilevato che: 1. – Vincenzo Dalia ha present ato una proposta di piano del consumatore di cui il giudice designato del Tribunale di Cuneo ha negato l'omologazione , per mancanza del requisito della meritevolezza e per l’irragionevole durata del piano; 1.1. – i n quella sede FIGENPA s.p.a. , società di inter mediazione finanziaria che pochi giorni prima del deposito del piano aveva concesso al debitore un prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, è stata convocata ma ha scelto di non partecipare; 1.2.
– il Tribunale di Cu neo , in composizione collegiale , ha accolto il reclamo del Dalia e, in riforma della decisione, ha omologato il piano del consumatore, ritenendo sussistente sia la meritevolezza che la ragionevolezza della sua durata; 1.3. – avverso detta pronuncia FIGENP A propone ricorso straordinario per cassazione affidato a un motivo; 1.4. –gli intimati non svolgono difese. Considerato che: 2. –la ricorrente lamenta la nullità del procedimento di reclamo di cui all’art. 12, comma2 ( richiamato dall’art. 12 - bis, co mma 5 ) della legge n. 3 del 2012 e di cui all’art. 739 c.p.c. , per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 101 e 102 c.p.c. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., deducendo di aver appresosolo a posterioridel provvedimento di a ccoglimento del reclamo ; 2.1.
–in particolare, a pag. 4 del ricorso d educe di aver ricevuto notifica del reclamo ma non anche del decreto di fissazione dell’udienza, come necessario ai fini del contraddittorio nei procedimenti camerali (Cass. 4555/2011), mentre a pag. 14 sostiene dinon aver ricevuto nemmeno la notifica del reclamo; 2.2. – in ogni caso, sostiene che il tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio solo nei confronti dei creditori che avevano partecipato al primo grado, nonostante fossero tutti litisconsorti necessari (Cass. 23302/2015 in tema di esdebitazione), con conseguente violazione del principio del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Cass. 3522/2000); 3.
–il Collegio ritiene che meriti un approfondimento in pubblica udienza la questione posta dal ricorso se , in casi del genere , ricorra in sede di reclamo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i creditori, ovvero solo tra i creditori che abbiano partecipato alla prima fase del procedimento di omologazione del piano del consumatore; 3.1. – sussistono al riguardo i presup posti di cui all’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.