Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22185/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the annual appeal deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22185/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline had passed. The appellant challenged a lower court's order extending the detention of a foreign national at a reintegration center, arguing violations of immigration law. The court determined the appeal was untimely as the notification occurred after the long-term annual period expired according to civil computation rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the annual appeal period, which is calculated according to civil time rules and ends on the day corresponding to the deposit date.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility annual appeal period expiration civil time computation rules detention extension review immigration detention appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 4.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Art. 14, commi 1.1 e 5, d.lgs. n. 286/1998
la violazione dell’art. 14, commi 1.1 e 5, del d.lgs.
Art. 327 c.p.c.
Il termine “lungo” ex art. 327 cod.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2000
8.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; pertanto, non si applica l’art. 13, 1° co.
art. 327 cod. proc. civ
Il termine “lungo” ex art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. (ord.) 15.7.2020, n. 15029
Cass. (ord.) 15.7.2020, n. 15029, secondo c ui nelcomputo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art.
Cass. (ord.) 1.2.2021, n. 2186
Cass. (ord.) 1.2.2021, n. 2186; Cass.
Cass. (ord.) 25.8.2020, n. 17640
2186; Cass. (ord.) 25.8.2020, n. 17640; Cass.
Cass. sez. lav. 18.7.2014, n. 16485
Cass. sez. lav. 12.11.2007, n. 23479
Cass. sez. lav. 12.8.2000, n. 10785
Cass. sez. lav. 12.8.2000, n. 10785).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Maurizio Veglio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Casale Strozzi, n. 31, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – c.f. 800141309 28 – in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. COSTITUITI avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Torino del 12.11.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott.

Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.In data 10.11.2021 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la terza proroga del trattenimento di Hibrahima Chaliou Nekpadro, cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centrodi Permanenza per i Rimpatri di Torino. 2.Con provvedimento del 12.11.2021 i l Giudice di Pace di Torino prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di Hibrahima Chaliou Nekpadro presso il C.P.R. di Torino.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso Hibrahima Chaliou Nekpadro; ne ha chiesto sullabase di un unico motiv o la cassazione. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino si sono costituiti tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 4.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, commi 1.1 e 5, del d.lgs. n. 286/1998. 5.Il ricorso è inammissibile siccome tardivamente proposto. 6.Il provvedimento del Giudice di Pace di Torino è stato depositato in data 12novembre 2021.

Del resto, nell’ “attestazione di conformità della copia dei documenti allegati al ricorso” l’avvocato Maurizio Veglio, difensore del ricorrente, ha dichiarato che il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 12 novembre 2021 è stato in pari data comunicato al suo indirizzo di posta elettronica certificata. Il termine “lungo” ex art. 327 cod. proc. civ. è dunque venuto a scad ere giovedì 12 maggio 2022(cfr. Cass. (ord.) 15.7.2020, n. 15029, secondo c ui nelcomputo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., siosserva, a norma degli artt. 155, 2° co., cod. proc. civ., e 2963, 4° co., cod. civ., il sistema della computazione civile, non “exnumero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentementedall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale;

Cass. (ord.) 1.2.2021, n. 2186; Cass. (ord.) 25.8.2020, n. 17640; Cass. sez. lav. 18.7.2014, n. 16485, secondo cui, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata; Cass. sez. lav. 12.11.2007, n. 23479;

Cass. sez. lav. 12.8.2000, n. 10785). Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata sia all’Avvocatura Generale dello Stato sia all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino in data venerdì 13 maggio 2022. Conseguentemente il ricorso per cassazione è stato notificato allorché il termine “lungo” era già decorso. 7.Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino sostanzialmente non hanno svolto difese; perciò, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese. 8.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; pertanto, non si applica l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2000.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2023. Il presidente dottor Carlo De Chiara