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Ordinanza — n. 22179/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention extension due to lack of concrete identification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22179/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court properly extended the detention of a Moroccan national pending a travel document. Although the appellant argued the extension violated procedural requirements by lacking concrete proof of identification, the court found the lower court had already established that identification was complete and the extension was necessary to organize repatriation operations. Consequently, the decision was upheld because the factual basis for the extension was sufficiently grounded in the existing record.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; Art. 360 n. 5 c.p.c.: A second extension of detention for an expelled person requires concrete elements proving probable identification or the necessity to organize repatriation; failure to produce such elements renders the extension unlawful, but a finding that identification is already complete and a travel document is needed satisfies the statutory requirement.

Parole chiave

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detention extension expelled persons concrete elements probable identification repatriation operations inadmissible appeal travel document proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Con l’unico mo tivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, del d.lgs.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, può essere censurato, in sede di legittimità, solo per il vizio, nella specie neppure specificamente invocato come tale, previsto dall’art. 360 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18448-2022 proposto da: KADRANI CHERKI, difeso l’Avvocato GUIDO ERNESTO MARIA SAVIOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO e Q UESTURA DI TORINO , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - avverso il DECRETO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO emesso il 26/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace, con il decreto in epigrafe, dato atto “… della identificazione già effettuata del trattenuto e tenuto conto che si è in attesa di lasciapassare per il cui rilascio non è possibile compulsare ulteriormente l’autorità consolare, tenuto conto che la PA ha posto in essere ogni attività in suo potere e dovendosi ritenere che l’autorità consolare rilascerà in tempi Ric. 2022n.18448 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 ragionevoli il lasciapassare richiesto”, ha disposto l’ulteriore proroga del periodo di trattenimento di Cherki Kadrani, cittadino marocchino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 1.2.

Cherki Kadrani, con ricorso notificato il 27/7/2022, ha chiesto, per un motivo,la cassazione del decreto. 2.1. Il ministero dell’interno e la quest ura di Torino hanno depositato atto di costituzione. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l’unico mo tivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il giudice di pace ha disposto la seconda proroga del trattenimento dell’espulso presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri senza, tuttavia, considerare che, in forza della norma invocata, una volta decorso il termine di trenta giorni successivi alla prima proroga, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe solo qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione, ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. 3.1.

Nel caso in esame, invece, l’ulteriore proroga è stata disposta dal giudice senza indicare a suo fondamento nessun elemento concreto tale da far ritenere probabile l’identificazione del trattenuto o l’organizzazione del suo rimpatrio. La questura, infatti, si è limitata ad allegare una richiesta di identificazione e lasciapassare avanzata al Consolato del Regno del Marocco di Torino il 3/6/2022, già stata “utilizzata” in occasione della prima proroga, senza aggiungere altro e, quindi, evidentemente, senza provvedere al rispetto della più rigorosa disciplina, la quale Ric. 2022n.18448 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 richiede la produzione in giudizio di “concreti elementi” idonei a giustificare la protrazione della libertà personale individuale. 3.2.

Il giudice, pertanto, ha concluso il ricorrente, h a omesso di accertare in concreto e di darne poi atto nella motivazione la sussistenza degli elementi necessari a ritenere probabile l’identificazione dello straniero o l’organizzazione del suo rimpatrio . 1.3. Il motivo è inammissibile. Il giudice di pace, infatti, dopo aver dato atto dell’“identificazione già effettuata del trattenuto”, ha disposto l’ulteriore proroga del periodo di trattenimento di quest’ultimo sul rilievo che “l’autorità consolare rilascerà in tempi ragionevoli il lasciapassare richiesto”. 1.4.

Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, può essere censurato, in sede di legittimità, solo per il vizio, nella specie neppure specificamente invocato come tale, previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di una o più circostanze di fatto emergenti dagli atti del giudizio la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione della vicenda senz’altro idonea ad integrare gli estremi della fattispecie astratta rivendicata, escluso, per contro, ogni rilievo all’omesso (ed, a fortiori, errato) esame delle risultanze istruttorie quando, com’è avvenuto nel caso in esame, il fatto (costitutivo ovvero estintivo, impeditivo o modificativo del diritto azionato) rilevante ai fini della decisione sia stato comunque esaminato dal giudice di merito. 3.3.

Ed una volta affermato, in fatto, che, a seguito dell’intervenuta identificazione del trattenuto, “l’autorità consolare rilascerà in tempi ragionevoli il lasciapassare richiesto”, si sottrae, evidentemente, a qualsiasi censura in Ric. 2022n.18448 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 diritto la decisione che il tribunale ha, di conseguenza, assunto, e cioè, in difetto di emergenza di qualsiasi altro elemento di valutazione, l’accog limento della richiesta del questore di concessione dell’ulteriore proroga del trattenimento. 3.4. L’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, infatti, prevede che la seconda proroga del trattenimento possa essere rilasciata solo quando “siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, come ha, in effetti, accertato, in fatto, il decreto impugnato, il quale, dopo aver dato atto che l’identificazione del trattenuto era già stata effettuata, ha disposto l’ulteriore trattenimento in ragione della necessità, chiaramente riferibile al “fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” previsto dall’ultima parte della disposizione normativa sopra detta, di acquisire l’indispensabile (e già richiesto) titolo di viaggio (il lasciapassare).

4. Il ricorso, quindi, per l’inammissibilità del motivo articolato, è, a sua volta, inammissibile.

5. Nulla per le spese di lite in difet to di una vera e propria attività difensiva dei resistenti.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 Ric. 2022n.18448 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel