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Ordinanza — n. 22130/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention extension due to lack of factual findings on complexity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22130/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued that a second extension of detention required a specific finding of procedural complexity, which the lower court allegedly failed to establish. The court rejected this claim because the lower court's decision did not contain the necessary factual findings to support such an argument, and factual assessments cannot be made during a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 14, comma 5, d.lgs. 286/98: A review of legality cannot substitute the lower court's factual findings regarding the complexity of repatriation procedures required for detention extensions.

Parole chiave

Generato dall'IA
review of legality factual findings detention extension procedural complexity inadmissible appeal immigration detention Cassazione domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico formulato motivo di ricorso, - rubricato, « Violazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 14, comma 5, d.lgs. 286/98

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 15647/21
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 7459 /20 2 2 r.g. propost o da: CRAXI KECIOUS ONYEKACHI, rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Maurizio Veglio , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studiodell’Avvocato Laura Barberio. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;QUESTORE DI TORINO. - intimati - avverso il decreto emesso d a l GIUDICE DI PACE DI TORINO il giorno 10/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott.

Eduardo Campese.FATTI DI CAUSA 1.Il Giudice di Pace di Torino, con decreto del 10 settembre 2021, prorogò il periodo di trattenimento di Craxi Kecious Onyekachi, cittadino nigeriano, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori quindici giorni. Giustificò la riconosciuta proroga «alla luce della richiesta di identificazione del 17.07.21 inoltrata dalla P.A.ed atteso il silenzio della Rappresentanza Consolare non imputabile alla P.A.». 1.1. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Craxi, affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ..

Il Questore di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione del ricorso predetto, sono rimasti solo intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico formulato motivo di ricorso, - rubricato, « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt., 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE - assenza della particolare complessità nelle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio a causa della mancata attività istruttoria della pubblica amministrazione (Cass., n. 15647/21)» -censura il provvedimento impugnato rimarcando che «la richiesta della Questura di Torino di seconda proroga del trattenimento, avanzata in data 8 settembre 2021, non risultava corredata da alcuna attività istruttoria successiva al 17 luglio 2021, né veniva dato atto di alcun elemento attestante la particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio». 1.1.Una siffatta doglianza si rivela inammissibile. 1.2.

Invero, secondo ilricorrente, trattandosi, nella specie, di persona già detenuta in carcere per più di novanta giorni, la seconda proroga poteva essere concessa soltanto in presenza di “particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio” ai sensi dell’art. 14, comma 5, settimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998. 1.2.1. Sennonché, rileva il Collegio che il presupposto di fatto d i tale argomentazione, e cioè la pregressa detenzione del Craxi per più di novanta giorni, non risulta dal provvedimento impugnato, né il relativo accertamento, chiaramente di natura fattuale, può essere effettuato in sede di legittimità.

2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino, altresì dandosi atto che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione c