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Ordinanza — n. 22109/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding nullity of derivative contracts under TUF withdrawal rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22109/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and remanded the case to a new public hearing. The lower court had declared derivative contracts null due to the absence of a withdrawal clause, a point contested by the bank. The court noted the lack of established precedent on this specific issue and required further examination by the full bench.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 6, TUF; Art. 30, comma 7, TUF; Art. 360, n. 3, c.p.c.: When a cassation appeal raises novel questions regarding the application of withdrawal rights to derivative contracts without sufficient precedent, the case must be remanded to public hearing for full examination.

Parole chiave

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derivative contracts nullity TUF withdrawal rights retroactive application cassation remand public hearing procedure recesso dal contratto proposta con riserva di revoca nullità del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 6, TUF
d) nel contratto era assente qualsiasi informazione sull’esistenza del diritto di recessoai sensi dell’art. 30, comma 6, TUF;
Art. 30, comma 7, TUF
Oggetto: contratti derivati art. 30 TUF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.5 .
Art. 360, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.
Art. 1418 c.c.
artt. 1418 c.c
3,c.p.c., con riguardo alle norme di cui agli artt. 1418 c.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da Intesa San Paolo s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difes a da ll’ Avv. Giovanni Trenti,elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino , via Ettore de Sonnaz, 21 -ricorrente- Contro Etna energia s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’ Avv. Dario Sanfilippo , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Alberto Pennisi, in Roma, viale Mazzini, 142 –controricorrente– avverso la sentenza n. 1822 /2018 del 2.10 .2018, depositata il 19.10.2018,della Corte di Appello di Torino, mai notificata .

Oggetto: contratti derivati art. 30 TUF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.5 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, ritualmente notificato, Etna Energia s.r.l. ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, "per sentire dichiarare, in caso di mancata produzione del contratto quadro di cui l'attrice non è mai stata in possesso, la nullità del contratto quadro medesimo per assenza di forma scritta con conseguente nullità dei singoli contratti di Interest Rate Swap oggetto di causa e con conseguente obbligo di restituzione della somma incassata dalla Banca a titolo di poste passive da derivati che veniva quantificata in € 398.553,30 o in quell'altra somma maturanda nel corso del giudizio.

Nel caso di produzione da parte della Banca della copia del contratto quadro, l'attrice chiedeva di dichiarare la nullità di esso e di tutti i contratti di Interest Rate Swap per tutti gli altri motivi indicati in citazione, oltre alla condanna alla restituzione delle somme incassate come sopra quantificate. In subordine , e previo accertamento del grave inadempimento della Banca derivante dalla violazione degli obblighi informativi, chiedeva pronunziare la risoluzione dei contratti con conseguente condanna della Banca al risarcimento dei danni quantificati semprein misura corrispondente alle somme incassate a seguito della contabilizzazione dei derivati.

Il Tribunale di Torino:

a) dichiarava la nullità per mancanza di sottoscrizione della convenuta dei contratti quadro; b)dichiarava la nullità dei due contratti di swap oggetto di causa per i motivi di cui in parte motiva; c ) condannava Intesa Sanpaolo s.p,a., a pagare a favore di Etna Energia s.r.l. lasomma di € 524.600,42, oltre interessi legali;

d) compensava le spese di lite nella misura di 1/3.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Intesa San Paolo S.p.a. interponeva tempestiva impugnazione contro la predetta decisione. Per quanto qui di interesse, la Corteha ritenuto accertato che:a) la proposta contrattuale è stata sottoscritta dalla Banca e consegnata al cliente in uno studio notarile in data 19gennaio 2012;

b) che le stesse “disposizioni di stipula” erano state sottoscritte da entrambe le parti nella medesima occasione e sede dello studio notarile;

c) lo scambio delle lettere di conferma avvenuto nella filiale della banca in Dalmine il 1° febbraio 2012 aveva efficacia meramente ricognitiva poiché nelle stesse veniva chiaramente indicato che i contratti erano stati stipulati il 19.12.2012;

d) nel contratto era assente qualsiasi informazione sull’esistenza del diritto di recessoai sensi dell’art. 30, comma 6, TUF;

e) la nullitàdel contratto per omessa previsione del diritto di recesso , ai sensi del comma 7 dell’art. 30, cit.,è applicabile ai co ntratti relativi a tutti i servizi di investimento anche se sottoscritti antecedentemente al 1° settembre 2013;

f) la Banca non aveva prodotto alcuna allegazione circa l’esistenza di trattative più o meno approfondite che potessero giustificare l’esclusione della previsione del diritto di recesso e l’applicabilità dell’art. 30 TUF;

g) il ruolo escludente non poteva essere assegnato dall’esistenza di una delibera autorizzativa. Intesa San Paolos.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con un motivoarticolato in tre punti ed anche memori a . Etna energia s.r.l.ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce: 1.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3,c.p.c., con riguardo alle norme di cui agli artt. 1418 c.c. e 30 TUF, per avere errato la Corte nel dichiarare la nullità dei contratti di IRS "Tasso Certo" del 1° febbraio 2012 stipulati tra le parti con lo scambio delle conferme presso la Filiale della Banca in Dalmine e non già nell'ambito di un'offerta "fuori sede" attesa la mancata indicazione del diritto di recesso. Sul punto, l'erroneità della decisione della Corte d'Appello viene dedotta sotto tre distinti profili da leggersi in via di grad u ato subordine:

i) per aver ritenuto che i contratti di IRS siano stati perfezionati "fuori sede" in data 19 gennaio 2012, e non il 1° febbraio 2012 ; ii) inogni caso, per avere ritenuto applicabile alla fattispecie sub judicel'esercizio dello jus poenitendi, nonostante l’insussistenza della ratiodella previsione della facoltà di recesso in questione; iii) e comunque per avere esclusol’applicabilità della modifica del comma 6 dell'art. 30 TUF, introdotta dall'art. 56 quaterd.l. n. 69/2013, che avrebbeinvece carattere retroattivo e chiarirebbe che, per il passato, la necessità dell'inserimento della clausola di recesso sarebbe riferita ai soli servizi di collocamento in senso stretto e di gestione di portafogli, non anche agli altri. 1.1 L’esame delle censure articolate dalla ricorrente comporta la soluzione anche di questioni, inerenti all’istituto del recesso ex art. 30, comma 6, TUF, sulle quali mancano precedenti in termini nella giurisprudenza di questa Corte, talché è opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza con la partecipazione anche del Procuratore Generale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso i