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Ordinanza — n. 22092/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes detention extension due to lack of concrete evidence for identification or repatriation needs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22092/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the District Judge's order extending the detention of a Sri Lankan national at a repatriation center. The applicant argued that the extension lacked concrete evidence justifying either the identification of the foreigner or the necessity to organize repatriation operations. The court found the administrative authority's generic reference to awaiting documentation insufficient to meet the strict legal requirements for a second extension, leading to the annulment of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5, t.u. imm.; In cases of foreigner expulsion, a second extension of detention requires concrete evidence proving either the identification of the foreigner or the necessity to organize repatriation operations, as mere administrative inertia or generic references to documentation are legally insufficient.

Parole chiave

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detention extension foreigner expulsion concrete evidence repatriation operations identification requirement Cassation annulment administrative inertia asilo di cittadino srilankese

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5, t.u. imm.
Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per il principio della “ragione più liquida”, è fondato, poiché ricorre la denunciata violazione dell’art. 14, comma 5, t.
Art. 13 Cost.
Art. 360, n. 3) c.p.c.
violazione dell’art. 360, n.
Art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98
Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per il principio della “ragione più liquida”, è fondato, poiché ricorre la denunciata violazione dell’art. 14, comma 5, t.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., nn. 6066/19, 82/21, 14842/21, 1648/22
3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE – mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento (Cass., nn. 6066/19, 82/21, 14842/21, 1648/22)».
Corte cost. 105/2001
Corte cost. 105/2001 e n.385/2001), e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.
Corte cost. n.385/2001
Cass.25875/2021
Cassation court allows second detention extension due to lack of concrete identification evidence required by law.
Cass. 1648/2022
Cassation court dismisses detention extension for foreigner due to lack of concrete identification evidence required by law.
Cass. 7749/2023
Cassation court dismisses appeal against peace judge's detention order due to lack of substantive reasoning on private life and repatriation impossibility.
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18174/2022 R.G. proposto da : Haturusinghayalage Lolimba Padmasiri, elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro Ministero dell'Interno, Questura di Torino -intimati- avverso il DECRETO d el GIUDICE DI PACE di TORINO R.G. n. 15940/2021depositato i l 31/01/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTIDI CAUSA 1. Con provvedimento in data 31/01/2022 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di HATURUSINGHAYALAGE Lolimba Padmasiri,nato in Sri Lanka, il 14 gennaio 1973, presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Torino, disposto dal Questore di Milano con decreto del 3 dicembre 2021, convalidato con decreto del 6-12-2021 e già prorogato con decreto del 31-12-2021, ritenendo giustificata la richiesta proroga in attesa dell’acquisizione della documentazione richiesta tramite autorità consolare al Paese di origine e necessaria per dare esecuzione all’espulsione.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I motivi di ricorso sono così rubricati : « I . ; II. violazione dell’art. 360, n.

3) c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, art. 15, par. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE – mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento (Cass., nn. 6066/19, 82/21, 14842/21, 1648/22)».

2. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per il principio della “ragione più liquida”, è fondato, poiché ricorre la denunciata violazione dell’art. 14, comma 5, t. u. i mm. con riguardo alle ragioni giustificative della seconda proroga del trattenimento del ricorrente. 2.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (cfr.

Corte cost. 105/2001 e n.385/2001), e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass.610/2022).

Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio ( Cass.25875/2021; id.1648/2022). 2.2.

Ora, nel caso di specie il Giudice di Pace ha motiva to la prorogaper relationem alle osservazioni della PA, la quale aveva affermato a verbale d’udienza del 31 - 1 - 2022 che “In data 11.12.2021 è stata avanzata al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dello Sri Lanka richiesta di riammissione con modulo relativo … si è in attesa della documentazione ai fini della riammissione”. Ragioni, queste, di cui sfugge il collegamento con la previsione della norma invocata, a mente della quale, come si è detto, le proroghe succes sive alla prima possono essere disposte esclusivamente “qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”.

In particolare, stante il generico riferimento all’attesa della “documentazione ai fini della riammissione”, nonché all’inerzia non imputabile alla P.A., non è dato neppure comprendere quale sia stata la ragione giustificativa della seconda proroga, tra le due previste dalla norma (identificazione oppure esigenze organizzative ai fini del rimpatrio). 2.3. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegu ono l’assorbimento del primo motivo e la cassazione senza rinvio del decreto impugnato del 31-1-2022, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga).

3. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (così Cass. 7749/2023; v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso avverso il provvedimento di proroga del trattenimento di data 31 - 1 -