Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22072/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses detention extension due to lack of evidence and rigid statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22072/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Peace Judge's order extending the detention of a Ghanaian citizen at a repatriation center. The applicant argued that the administration failed to prove severe identification difficulties or gather necessary travel documents, violating EU directives and domestic law. The court ruled that administrative authorities lack discretion in detention extensions, which must strictly adhere to legislatively imposed time limits and specific factual justifications.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15, para. 2 and 3, Directive 2008/115/EC; Art. 14, para. 5, D.Lgs. n. 286/1998: Administrative authorities lack discretion in extending detention periods; extensions must strictly comply with legislatively fixed time limits and specific factual justifications.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention extension repatriation center administrative discretion statutory time limits foreign national rights judicial review evidence burden

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Directive 2008/115/EC, Art. 15, para. 2 and 3
la violazione dell’art. 15, parr.
D.Lgs. n. 286/1998, Art. 14, para. 5
2 e 3, della direttiva 2008/115/CEe de ll’ art. 14, 5 ° co., del d.lgs.
Codice di Procedura Civile, Art. 360, 1° co., n. 3
CONSIDERATO CHE6.Con il primo mot ivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Codice di Procedura Civile, Art. 360, 1° co., n. 5
CONSIDERATO CHE6.Con il primo mot ivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Codice di Procedura Civile, Art. 382, 3° co.
In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 30.6.2021 va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 82
D.P.R. n. 115/2002, Art. 83, 2° co.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 133
Costituzione, Art. 13
art. 13 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322
Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939
Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939).
Cass., 7 gennaio 2021, n. 82
Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064
Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064) ” (così Cass.
Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647
6064) ” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione ; cfr.
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Maurizio Veglio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Casale Strozzi, n. 31, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore. INTIMATA avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 30.6.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 5aprile2023 del consigliere dott.

Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.In data 29 . 6 .2021 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la prima proroga del trattenimento di Harod Owusu Nsia , cittadino del Ghana,presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Prospettavale gravi difficoltà sia ai fini dell’accertamento della identità e della nazionalità del cittadino straniero sia ai fini dell’acquisizionedei documenti di viaggio necessari ai fini del rimpatrio(cfr. ricorso, pag. 2).

2. All’udienza del 30 . 6 .2021 Harod Owusu Nsia si opponeva , come da memoria,alla proroga. Lamentava la mancataallegazione di documentazione a supporto dell’attività istruttoria dell’Amministrazione(cfr. ricorso, pag. 3). 3.Con provvedimento del 30 . 6 .2021 il Giudice di Pace di Torino prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di Harod Owusu Nsiapresso il C.P.R. di Torino. 4.Avverso il provvedimento del giudice di pace in data 30.6.2021 ha proposto ricorsoHarod Owusu Nsia; ne ha chiesto sulla base di d u e motiv i la cassazione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Il Questore di Torino non ha svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE6.Con il primo mot ivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CEe de ll’ art. 14, 5 ° co., del d.lgs. n. 286/1998. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo e controverso - ovvero dell’inesistenza di contatti tra la Questuradi Torino ed il Ministero dell’Interno - in relazione all’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE ed all’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998.

Deduce che la Questura di Torino non ha fornito prova di alcuna attività istruttoriavolta alla sua identificazione e all’acquisizione dei documenti per il viaggio(cfr. ricorso, pag. 6). Deduce altresìche la fede privilegiata non assiste il contenuto ideologico delle dichiarazioni della pubblica amministrazione(cfr. ricorso, pag. 7). Deduce quindi che ha errato il g.d.p. a reputare sussistenti le “gravi difficoltà” postulate dall’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998 e della cui dimostrazione la Pubblica Amministrazione è senz’altro onerata(cfr. ricorso, pag. 8). 8.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo di ricorso. 9.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998:

“la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni”.10. Evidentemente, al cospetto dei puntuali riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula, i rilievi motivazionali dell’impugnato provvedimento –“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, tenuto conto che quanto dedotto dalla P.A. circa i contatti con il Ministero ha fede privilegiata ” - non danno conto della sussistenza nella specie delle condizioni ( gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità dell’espellendo ovvero nell’acquisizione dei documenti per il viaggio)cui è subordinata la prima proroga d el trattenimento e danno ragione in pari tempo dell’ “error in iudicando” denunciato con il primo motivo.

In particolare,il giudice a quo ha ingiustificatamente sussunto la concreta fattispecie nell’alveo della fattispecie astratta nonostante, per un verso,i ben precisiriscontri prefigurati dalla disciplina legislativa e di cui l’Amministrazione, all’uopo onerata, non ha dato alcuna contezza, nonostante, per altro verso, l’irrilevanza dellacircostanz a richiamata dal giudice di pace ovvero nonostante l’irrilevanza dei (non meglio definiti)contatti intercorsi tra la Questura di Torino ed il Ministero dell’Interno (cfr. ricorso, pag. 7), nonostante, per altro verso ancora, la ben diversa prospettazione difensiva della Questura di Torino, che all’udienza del 30.6 .2021 si era limitata, propriamente, ad addurre che la procedura di identificazioneera a cura del Ministero – come da esibita circolare ministeriale- e che si era in attesa di riscontro (cfr. ricorso, pag. 3 ) . 11.L’irrilevanza della circostanza (i non meglio definiti contatti intercorsi tra la Questura ed il Ministero ) richiamata dal giudice di pace , a rigore mera prospettazione difensiva, rende del tutto vano il riferimento operato dal giudice a quoalla fede privilegiata.Riferimento per giunta improprio, siccome la fede privilegiata di certo non assiste il contenuto ideologico delle dichiarazioni soggettivamente ascrivibili alla pubblica amministrazione (cfr.

Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22903) ed a fortiori non assiste il contenuto delle dichiarazioni rese in giudizio dalla parte pubblica. 12.In questo quadro le circostanze enunciate dal Ministero in controricorso (la Direzione centrale, “verificata la disponibilità del posto presso il CPR di Roma e la disponibilità a concordare l’audizione presso l’Ambasc i ata del Ghana, comunica alla Questuracompetente la necessità del trasferimento del trattenuto presso il CPR di Roma”: così controricorso, pag. 2; “il rifiuto sistematico [del trattenuto] di sottoporsi al tampone risulta essere circostanza che ha senz’altro impedito il trasferimento presso il CPR di Roma e l’audizione davanti al funzionario dell’Ambasciata del Ghana”: così controricorso, pag. 4)non possono in alcun modo soccorrere, siccome volte, evidentemente, ad integrare l’impianto motivazionale dell’impugnato provvedimento. 13.L’ “error in iudicando” viepiù rileva, giacché si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322;

Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7gennaio 2021, n. 82;

Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064) ” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione ; cfr. altresì, analogamente, Cass. 28.2.2019, n. 6064).

14. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 30.6.2021 va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga sarebbe stata da disporre. 15.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 16.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Cortecosì provvede: accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 30.6.2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2023. Il presidente dottor Carlo De C