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Ordinanza — n. 21926/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's dismissal due to lack of specific appeal grounds violating procedural specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21926/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of the appeal. The appellant argued that the appellate court violated procedural specificity by failing to address detailed grievances in the appeal act. The court found the appeal act sufficiently specific, allowing the appellate court to address the merits, but ruled the second ground inadmissible due to lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The appeal act must specifically identify grievances to avoid generic repetition, yet courts may address merits if the appeal clearly outlines contested points without violating the principle of contradiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural specificity appeal act requirements principle of contradiction interest in appeal merits adjudication credito contestato diritto bancario banca emittente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 1283 c.c.
Art. 1284 c.c.
Art. 117 Tub.
art. 345 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17004/2015
Cass. n. 23781/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 6765/2018 proposto da: Eureka Comunicazioni Telematica srl, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Pellegrino Cavuoto ed elettivamente domiciliata presso in Roma Via Bafile nr 5 presso lo Studio dell’avv. Simona Martinelli - ricorrente - contro Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. coop., elettivamente domiciliati in Roma alla Via Cicerone nr 44 presso lo Studio dell’avv. Amedeo Pomponio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ; - controricorr ente - avverso la sentenza n. 4654/2017 del 12/07/2017, della CORTE D'APPELLO di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023 dal cons. Cosmo Crolla .

CONSIDERATO IN FATTO 1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12/7/2017, ha dichiarato inammissibile (ed in ogni caso infondato ) l’appello proposto da Eureka Comunicazioni Telematica srl avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta dalla società di condanna della Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. coop (di seguito indicata per brevità semplicemente «Banca»)al pagamento delle somme indebitamente corrisposte, secondo la correntista, a titolo di interessi usurari, illegittima capitalizzazione e applicazione di commissione massimo scoperto con riferimento al conto corrente di corrispondenza nr. 4724. 2 La Corte distrettuale rilevava che l’atto di appello, così come articolato, si poneva in contrasto con i principi di specificità dettati dall’art 342 cpc risolvendosi in una « generica reiterazione ed ampliamento degli assunti del primo grado non simmetrici rispetto alla sentenza». 2.1 Si confermavano, nel merito, gli accertamenti del Tribunale relativi all’insussistenza delle denunciatenullità contrattuali con la conseguente superfluità della richiesta CTU e alla tardività delle integrazioni alla domanda contenute bella CTP depositata entro il termine di cui all’art 183 VI comma nr. 2 cpc. 3.1 Eureka Comunicazioni Telematica srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria; la Banca ha svolto difese con controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.342 cpc; assume che nell’atto di appello erano indicate in modo dettagliato e distinto le doglianze proposte contro la pronuncia di primo grado; deduce, quindi, l’erroneità della sentenza impugnata, atteso che l’art. 342 cit. non esige dall’appellante inutili formalismi o il rispetto diparticolari formule sacramentali. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 1283 e 1284 cc e 117 Tub, per avere la Corte deciso nel merito dopo essersi spogliata della potestas iudicandi.

Si contestan o, in ogni caso, i rilevi circa l’infondatezza della domanda denunciando l’illegittimità degli interessi anatocistici, della CMS e delle spese addebitati sul conto corrente. 2 Il primo motivo è fondato. 2.1 In materia di specificità dei motivi di appello, a seguito della modificazione dell’art 342 cpc operata dall’art 54 del d.l. 83/2012, è intervenuto l’arresto delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 27199 del 2017, hanno enunciato il seguente principio : «gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giud izio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado». 2.2 E’ stato, inoltre, precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che l'appellante « che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello», e ciò in quanto, sostenere il contrario, «significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che - a tacer d'altro - non sarebbe coerente col divieto di nova prescritto dall' art. 345 c.p.c.

» (cfr. Cass.3115/2018, 24464/2020, 23781/2020,21401/2021e 4128/2022). 2.3 D'altra parte, come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi che le Sezioni Unite hanno già ribadito, nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia). 2.4 Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità del gravame senza attenersi ai principi giurisprudenziali di cui si è appena dato conto. 2.5 Secondo quanto si evince dai brani della motivazione trascritti nel corpo ricorso in ossequio al principio di specificità il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda proposta per le seguenti ragioni:

a) l’attrice aveva basato le proprie richieste su affermazioni di cause di nullità e principi giuridici non assistiti da elementi probatori o smentiti dalle risultanze contrattuali prodotte dalla banca, dalle quali si evinceva che l’entità della CMS era stata determinata e gli interessi passivi era stati addebitati solo per il costo del denaro erogato in affidamento sul conto anticipi;

b) il deposito, avvenuto con le memorie ex art. 183 cpc , della CTP, atto di parte contestato, aveva alterato il principio di non contradditorio non consentendo a controparte di valutare le argomentazioni difensive e, quindi, di compiutamente controdedurre;

c) la richiesta di CTU non era stata ammessa in quanto formulata dopo la richiesta di rinvio per precisazione delle conclusioni ed in quanto irrilevante ai fini decisori. 2.6 L’appello della società, ripartito in tre motivi rubricati : 1) «sull’ammissibilità e sulla fondatezza della domanda attrice» ; 2) «sulla richiesta di CTU» e 3) «sul merito della domanda», contiene l’ individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. 2.7 In particolare l’appellate, in contrapposizione alle rationes decidendidella impugnata pronuncia, oltre a reiterare le censure di illegittimità della capitalizzazione trimestrale, ha dedotto la nullità della CMS, per mancanza di causa e per indeterminatezza, ha denunciato l’irregolarità delle modalità di calcolo e la periodicità della sua applicazione ed, inoltre, ha contestato le argomentazioni spese dalla sentenza sulla valutazione della CTP, precisando che l’elaborato tecnico assumeva valore di argomento di prova ed escludendo ogni violazione del contraddittorio dal momento l’atto era stato tempestivamente depositato con le memorie ex art 183 VI comma nr. 2 cpc. 2.8 La censura ha confutato anche le ragioni del rigetto della CTU eccependo che la richiesta era stata tempestivamente avanzata e che il Tribunale non aveva chiarito i motivi della ritenuta irrilevanza del mezzo di prova. 2.9 Non vi è dubbio, quindi, che l’atto di appello supera la soglia della specificità, avendo l'appellante individ uato i punti della decisione reputati ingiusti esprimendo il proprio opposto convincimento e ponendo il giudice d'appello in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica 3 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, essendo rivolto avverso la seconda parte della motivazione della sentenza impugnata che è priva di effetti giuridici. 3.1 Al riguardo deve darsi continuità all'orientamento alla stregua del quale, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con cui si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata ( cfr., fra molte, Cass. nn. 17004/2015 e 23781/2020). 3.2 In accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata , in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda