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Ordinanza — n. 21920/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on ultra petita grounds but allows cassation for failure to rule on a specific credit claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21920/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground alleging ultra petita regarding the bank's own credit against the guarantors, finding the appellate court correctly balanced credits and debits. However, the Court allowed the fourth ground, ruling that the appellate judgment violated the principle of correspondence between the claim and the decision by omitting a ruling on a specific credit claim of €119,709.44. Consequently, the contested sentence was quashed and remanded for a new trial to address this omission.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 633 c.c.: The appellate court violates the principle of correspondence between the claim and the decision if it fails to rule on a specific credit claim that was not contested by the opponent and was not the subject of the expert report, even if the overall balance is addressed.

Parole chiave

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ultra petita principio di corrispondenza decreto ingiuntivo omissione di pronunciamento rinvio in diversa composizione credito monitoriamente ingiunto fallimento avere bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., con nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 2033 c.c.
s.r.l., incorrendo in un vizio di ultrapetizione, non avendo mai i garanti formulato la relativa domanda di ripetizione ex art. 2033 cod.
Art. 112 c.p.c.
Art. 633 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
civ., con nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
artt. 2033 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ.
art. 2033 cod. civ
s.r.l., incorrendo in un vizio di ultrapetizione, non avendo mai i garanti formulato la relativa domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ.
art. 100 cod. proc. civ
e dell’art. 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
artt. 633 cod. civ
4 Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 633 cod. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in nome e per conto di Siena Npl 2018 s.r.l., in persona del procuratore Renato Foti, quale responsabile del settore dipartimentale dell’area recupero crediti, in forza di procura a lui conferita per atto del dott. Mario Zanchi, notaio in Siena, in data 12 maggio 2014, Rep. 33190, Racc. 15728, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bosio, n. 2, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Mario Carboni e Tonino Carboni, rappresentati e difesi dall’avv.

Roberto Liberatore, unitamente all’avv. Simona Rendina,ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Muggia, n. 21, giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrenti - e contro Fallimento S.A.I.R. Società Appalti Impianti Ristrutturazioni s.r.l., in persona del curatore fallimentare avv. Giuseppe Cosentino - intimato – avverso la sentenza n. 5654/2017 del 7 settembre 2017, della Corte D'Appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023 dal cons. Cosmo Crolla . FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 aprile 2011, respinse l’opposizione proposta da Mario Carboni e Tonino Carboni, in qualità di fideiussori della società S.A.I.R. s.r.l, dichiarata fallita, al decreto ex art 641 cpc che aveva ingiunto ai ricorrenti, nella spiegata qualità, il pagamento di € 156.870,36, oltre spese ed accessori per saldo negativo del conto corrente nr. 5874,95, acceso in data 16/6/1998 e chiuso in data 8/2/2005, e per la passività, pari ad € 119.709,14, generata dal rapporto anticipazione su fatture nr. 15186302,70 2 La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 settembre 2017, ha accolto il gravame proposto dai soccombenti e, previa revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato la banca al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 5.160,65. 2.1 La Corte territoriale ha rilevato che, secondo quanto emerso dall’espletata CTU, depurato il conto corrente nr 5874,95 da qualunque forma di interessi anatocistici addebitati nel corso del rapporto, applicato il tasso di interessi originariamente pattuito e non quello modificatoin peius ed esclusa la CMS, il saldo finale del conto corrente faceva registrare un saldo positivo, in favore del correntista, di € 5.160,65. 3 La Banca ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso Mario Carboni e Tonino Carboni. Non svolge difese il Fallimento S.A.I.R. s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., con nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l’ impugnata decisione ha condannato la banca al pagamento della somma di € 5.160,65 in favore dei garanti della fallita S.A.I.R. s.r.l., incorrendo in un vizio di ultrapetizione, non avendo mai i garanti formulato la relativa domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ.

La sentenza avrebbe dovuto, se del caso, limitarsi ad accertare il saldo attivo del conto corrente e che nulla dovevano Mario Carboni e Tonino Carboni. 1.1Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha condannato la banca al pagamento della somma di € 5.160,65 in favore dei garanti, carenti di legittimazione attiva, atteso che la somma è stata pagata dalla società e non dai fideiussori, i quali, pertanto, non hanno dato prova di avere effettuato pretesi versamenti non dovuti. 2 Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 Secondo l'orientamento di questa Corte :« Il potere - dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite dei rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori" (Cass.28180/2017 408/2018). 2.2 Nel caso di specie dalla lettura delle conclusi oni dell’atto di citazione e dell’appello, trascritte, in ossequio al principio di specificità, nel corpo del ricorso,si evince inequivocabilmente che i fideiussori non abbiano formulato domanda di condanna nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Sienalimitandosi a chiedere un accertamento negativo, anche parziale, del credito monitoriamente azionato dalla Banca. 3 Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1284 cod. civ. e dell’art. 117, commi 6 e 7, t.u.b., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena a pagare ai garanti la somma la sorte capitale di € 5.160,65 conteggiata dal perito d’ufficio , senza considerare l’opposto credito della Banca verso gli stessi per competenze calcolate dal perito per essere comunque maturate sullo stesso conto corrente. 3.1 Il motivo è inammissibile 3.2 Si legge nella sentenza « depurato il conto corrente nr . 5874,95, da qualunque forma di capitalizzazione, competenza, in presenza di variazione dei tassi di interesse applicati in senso sfavorevole al correntista e sostituito, per la non provata osservanza degli artt. 117 co.5 e 118 Tub, il tasso applicato con quello pattuito per iscritto risulta per il periodo 1998 al 2005 che le competenze maturate esclusa la CMS a debito del correntista ammontano al saldo negativo di -8138,77 e con la CSM al saldo negativo di -14.904,22 mentre al netto delle CMS e degli interessi maturati il saldo positivo d c/c nr 5874,95 era di +5.160,65 ». 3.3 La ricorrente con la censura di violazione di legge mira a sollecitare una diversa interpretazione delle conclusioni peritali ed in buona sostanza si risolve in una contestazione di un accertamento in fatto che andava articolata come il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art 360 comma 1 nr. 5 cpc qui non dedotto. 4 Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 633 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi su una delle due ragioni di credito monitoriamente ingiunte, non contestata dagli opponenti e non oggetto di c.t.u. se non limitatamente al calcolo delle competenze per essa maturate, consistente nell’importo di € 119.709,44 quale saldo debitore del rapporto di anticipazioni su fatture. 4.1 L’opposta ingiunzione aveva, infatti, ad oggetto anche il saldo debitore del rapporto anticipi su fatture e la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento di tale credito e di condanna degli opponenti al pagamento della predetta somma, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 4.2 Il motivo merita accoglimento. 4.3 La Corte capitolina, decidendo sul complessivo rapporto bancario, ha completamente omesso di pronunciarsi sulla parte di credito azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo costituito dal saldo debitorio di € 119.709,44 relativo al rapporto anticipi su fatture nr. 15186302,70, non rettificato dal CTU e non oggetto di specifica contestazione nei suoi fatti costitutivi, incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 5 In accoglimento del primo e del quarto motivo va cassata l’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte, accoglie il primo e il quarto motivo, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composi