Cassation appeal dismissed for lack of interest due to unnotified withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's unilateral withdrawal was not properly notified to all opposing parties. Although the appellant submitted a withdrawal document shortly before the hearing, the court found no proof of service to the other defendants. Consequently, the withdrawal was deemed ineffective for extinguishing the proceedings, resulting in the appeal being rejected for a subsequent lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The unilateral act of withdrawing a cassation appeal is ineffective to terminate the proceedings unless formally notified to the opposing party, and failure to notify renders the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26155/2017 R.G. proposto da: SUD EST SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAPINIANO 29, presso lo studio dell’avvocato RAVAIOLI MARCO (RVLMRC58E03H501I) rappresentata e difeso dall'avvocato NITTI PAOLO (NTTPLA48T11A662A) -ricorrente- contro FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato PUNZI CARMINE (PNZCMN33H20A509G) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro FASANO MASSIMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNELLI IDA (GNNDIA59P47F054G) -controricorrente- nonché contro ASSICURAZIONI GENERALI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V) rappresentata e difeso dall'avvocato BRUDAGLIO VINCENZO (BRDVCN66M15L328Z) -controricorrente- nonchè contro RAS ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 678/2017 depositata il 22/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Massimo Fasano ha convenuto in giudizio le Ferrovie Sud Est e la Sud Est s.c.a.r.l.per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di uno scalo merci a confine col proprio fondo, con riversamenti di acque meteoriche tali da danneggiare unvigneto;l’adito Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, ha accolto la domandaprincipale per l’importo di 74.370,00 EUR, oltre rivalutazione e interessi, mentre ha respinto le domande di garanzia proposte dalla Sud Est s.c.a.r.l. nei riguardi delle assicurazioni Allianz s.p.a. (già Ras s.p.a.) e Generali Italia s.p.a., stante la prescrizione del relativo diritto; la sentenza è stata appellata dalla Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (succeduta ex lege alla Gestione commissariale per le Ferrovie del Sud Est) e dalla Sud Est s.c.a.r.l.con distinti atti; la Corte d’appello di Lecce, riunite le impugnazioni, ha ridotto l’ammontare della condanna a 59.496,00 EUR, oltre rivalutazione e interessi, respingendo gli appelli nel resto; la Sud Est. s.c.a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi e l a società Ferrovie del Sud Est ha depositato un controricorso adesivo; gli altri intimati (a eccezione della Ras) hanno replicato con controricorso.
Considerato che: in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso; l’atto risulta notificato alla sola Ferrovie del Sud Est, controricorrente adesiva; in mancanza della prova della notifica alle altre parti esso non può valere come effettiva e rituale rinuncia, per gli effetti di cui all’art.390 cod. proc. civ., ma solo come manifestazione di un sopravvenuto disinteresse al ricorso per cassazione; la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo se non notificata alla controparte costituita; rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio determina l'inammissibilità del ricorso (per tutte Cass.
Sez. 1 n. 13923-19);il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difettodi interesse; segue la condanna della ricorrente alle spese processuali sostenute dalle parti controricorrenti, salva la posizione della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per la quale, trattandosi di controricorrente adesiva, le spese possono essere viceversa compensate; non deve farsi luogo al raddoppio del contributo unificato, giacché il meccanismo sanzionatorio non si applica in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse. p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute dai controricorrenti Fasano e Assicurazioni Generali, liquidandole per ciascuno in 5.200,00 EURO, di cui 200,00 EUR O per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge; compensa le spese nel rapporto tra la ricorrente a le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automo