Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff formally waived the lawsuit. The parties had previously settled the dispute via a transaction, but the plaintiff later attempted to contest the outcome. The court ruled that the waiver met all procedural requirements under the Civil Procedure Code, necessitating the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A formal waiver of the lawsuit by the plaintiff constitutes a valid ground for declaring the proceedings extinguished without further examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 291/2022 R.G. proposto da: Bentura Elia, Bentura Davide, in proprio e nella qualità di socio della Alef Immobiliare s.r.l. ora in liquidazione, rappresentati e difesi da ll’avvocato Luca Bontempi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Viale Libia n.25; -ricorrenti– contro Fellah Musci, Fellah Raffaello, rappresentati e difes i da ll’avv ocato Barda Ilan David, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via A. Casella n.37; -controricorrenti – contro Alef Immobiliare s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avvocato Andrea Silla, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Boezio n.16; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3584/21 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 13.5.2021;letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, dovendosi provvedere sulle spese del giudizio - stante la mancata accettazione della rinuncia, da parte dei resistenti, nelle forme prescritte – si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, in ragione della non contestata stipulazione di un atto transattivo tra le stesse;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel te rmine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,17 luglio 2023. L