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Decreto — n. 21626/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as withdrawn; plaintiff formally renounced claim; court declares proceedings extinguished per CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 21626/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Tintalana s.r.l., had previously filed a recourse against a bankruptcy decree but subsequently submitted a written renunciation which the defendant accepted. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal renunciation of an appeal, accepted by the opposing party, validly extinguishes the proceedings without the need for a separate declaration of withdrawal.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy decree acceptance of renunciation condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20529/2021 R.G. proposto da: Tintalana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato Valerio Landi, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Fallimento di Brandamour s.p.a., in persona del curatore dott. Ivano Pagliero, rappresentato e difeso da ll’avvocato Silvana Solavagione, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Biella depositato il 21.6.2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18 luglio 2023. LaP