Italian Supreme Court dismisses bankruptcy appeal regarding creditor committee composition and asset valuation surplus.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the bankruptcy appeal filed by GB Immobiliare S.R.L. against the lower court's approval of a bankruptcy agreement proposed by Sistemi Aziendali di Anna Pavoncelli S.R.L. The appellant argued that the creditor committee was biased and that the declared asset surplus was inflated. The court held that the committee's composition was valid and the surplus was uncertain due to market risks, making the agreement non-abusive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, 41, 125 legge fall.; The bankruptcy agreement is not abusive if the surplus is uncertain due to market risks, and the creditor committee remains valid even if composed of interested parties.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17782/2022 R.G. proposto da : GB IMMOBILIARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASA FEDERICO (CSAFRC67T07L157V), RICCI STEFANO (RCCSFN64T25G388R) -ricorrente- contro SISTEMI AZIENDALI DI ANNA PAVONCELLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENATO CESARINI, 106, presso lo studio dell’avvocato GRILLONE CATERINA (GRLCRN66E59I937I)che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO G.B.
IMMOBILIARE -intimato- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 394/2022depositata il 06/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Venezia, con decreto depositato il 26 maggio 2022, ha rigettato il reclamo di GB Immobiliare s.r.l. avverso il decreto depositato il 1° febbraio 2022 con cui il Tribunale di Verona ha omologato il concordato Fallimentare proposto da Sistemi Aziendali di Anna Pavoncelli s.r.l. nell’ambito della procedura fallimentare GB Immobiliare s.r.l..
La Corte d’Appello di Venezia, dopo aver respinto l’eccezione di nullità del parere espresso dal Comitato dei Creditori, ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado sia nell’escludere che la proposta di concordato fallimentare fosse abusiva in danno della società fallita, sia nel ritenere che il potenziale sopravanzo di € 1.505.246,50 fosse giustificato dal rischio connesso all’attività liquidatoria che veniva assunto dalla società proponente a fronte dell’immediato soddisfacimento dei creditori. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la GB Immobiliare s.r.l. affidandolo a tre motivi.
Sistemi Aziendali di Anna Pavoncelli s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. La curatela intimata non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite in giudizio hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 e 125 legge fall., con particolare riferimento alla formazione del comitato dei creditori ed alla partecipazione quale componente di Sistemi. Lamenta la ricorrente che il parere, che ha consentito la prosecuzione della procedura ex art. 125 comma 2° legge fall., è stato dato da un organo fallimentare costituito da due persone fisiche che erano creditori privilegiati e quindi indifferenti, per definizione, alla valu tazione della proposta, nonché da un terzo componente (Sistemi Aziendali) che aveva tutto l’interesse a che il concordato fallimentare andasse a buon fine.
E’, inoltre, rimasta sfornita di prova la tesi della Corte d’Appello, secondo cui non vi fossero altri creditori chirografari che potessero divenire componenti del Comitato. Ad avviso della ricorrente, la nullità della formazione del Comitato dei Creditori rende nullo e non sanabile il parere ex art. 125 legge fall. nonché la procedura per concordato fallimentare e lo stesso provvedimento di omologa. Deduce, altresì, la ricorrente che l’astensione del creditore in conflitto di interessi non può valere a rendere valido ed efficace un parere dimesso da un organo la cui formazione è invalida.
Infine, la ricorrente lamenta che il parere ex art. 125 legge fall., che costituisce il fondamento informativo della successiva votazione dei creditori, è totalmente privo di motivazione.
2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va, in primo luogo, osservato che la stessa ricorrente, nell’illustrare l’ultima parte del motivo, ha dato atto che la Sistemi Aziendali, in quanto creditore in conflitto di interesse, si era astenuta nella votazione del Comitato dei Creditori ai fini del parere ex art. 125 legge fall., con la conseguenza che la presenza della creditrice proponente il concordato nel Comitato dei Creditori non costituisce motivo di nullità della sua composizione. Né la mancanza di rappresentatività dei creditori chirografari può rappresentare una causa di nullità della formazione del Comitato, avendo la Corte d’Appello accertato (facendo proprio quanto riferito dal curatore) che al momento della costituzione del Comitato non vi erano creditori chirografari.
Ne consegue che la censura con cui la ricorrente deduce che sarebbe “rimasta sfornita di prova la tesi della Corte d’Appello”, secondo cui non vi fossero altri creditori chirografari che potessero divenire componenti del Comitato e palesemente inammissibile, in quanto diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. Correttamente, inoltre, il giudice d’Appello ha evidenziato che la mancanza della motivazione nel parere ex art. 125 legge fall. non rende quest’ultimo invalido, trattandosi di circostanza di cui avrebbero eventualmente potuto lamentarsi i creditori, soggetti cui lo stesso parere è destinato, e non certo il fallito.
In proposito, deve rilevarsi, che, a norma dell’art. 157 comma 2° cod. proc. civ., soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso. Sempre con riferimento all’art. 157 comma 2° cod. proc. civ. , pienamente condivisibile è l’affermazione del decreto impugnato secondo cui l’asserita nullità avrebbe dovuto essere eccepita da GB Immobiliare , appena avuta notizia del parere, e quindi nella prima difesa utile, mentre la società fallita aveva atteso l’esito della votazione e l’instaurazione del giudizio di omologazione del concordato perfarla valere.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 124 e 129 legge fall. con particolare riferimento al momento della determinazione del valore attivo e del passivo fallimentare (novembre 2020); e ciò ai fini della valutazione della nullità della causa del concordato fallimentare per assenza di ogni regolazione della crisi del debitore, contrarietà al buon costume economico, per assenza di alea, abuso dello strumento concordatario e finanche natura predatoria del medesimo. La ricorrente contesta la stima ritenuta congrua dalla Corte d’Appello dell’attivo fallimentare immobiliare, valutato in € 10.952.000,00 - tenuto conto della riduzione del 20%, applicata per la difficoltà che avrebbe incontrato la procedura fallimentare nei vendere i beni all’asta – anziché in € 15.36.511, con una differenza quindi di € 4.406.511,00.
In proposito, osserva la ricorrente che, nella prospettiva della determinazione del valore dei beni al momento del deposito del concordato fallimentare (novembre 2020), non può tenersi in alcuna considerazione, come ritenuto dalla Corte d’Appello, né del minor valore dei beni a seguito di una successiva possibile vendita all’asta, né che il contratto di locazione dell’immobile sito in San Martino potrebbe nel futuro essere risolto. Ad avviso della ricorrente, inoltre, la Corte d’Appello avrebbe errato nella determinazione del passivo fallimentare, che si è riflesso nella indicazione del surplus da fallimento, stimato dalla Corte d’Appello in soli € 1.505.246,50 per la Corte d’Appello, anziché in € 6.931.511,00.
La ricorrente chiede, infine, a questa Corte di rinnovare la consulenza tecnica.
4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 210 cod. proc. civ., 124, 125 e 129 legge fall. con riferimento al mancato ordine di produzione in giudizio a Sistemi Aziendali del contratto di acquisto del credito da Siena NPL. Sostiene la ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la produzione in giudizio del predetto contratto di acquisto del credito non è irrilevante, ma è fondamentale per comprendere l’operazione attuata dalla proponente, il suo arricchimento, l’impoverimento della Società e l’inutilità della procedura per tutti i creditori. La ricorrente, inoltre, reitera la censura di abusività del concordato e di irragionevole sacrificio dei propri interessi, evidenziando nuovamente l’erroneità dei criteri di stima del compendio immobiliare applicati e condivisi dai giudici di merito.
5. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, intendendo il ricorrente contestare le valutazioni fattuali (soprattutto di stima) effettuate dai giudici di merito, sono inammissibili. La Corte d’Appello, con argomentazioni articolate e prive di vizi logici, ha evidenziato la correttezza dei criteri di stima degli immobili applicati dal consulente del giudice di primo grado, e la non persuasività delle controdeduzioni del consulente di parte ricorrente, ritenendo condivisibile la riduzione del 20% del compendio immobiliare operata dal C.T.U. sulla base di due ordini di ragioni:
1) affinchè la determinazione della consistenza dell’attivo sia attuale e realistica, non può che prendersi in esame il prezzo di realizzo dei beni venduti tramite asta pubblica;
2) la GB Immobiliare, in entrambe le domande di concordato preventivo formulate, non ha mai allegato alcuna offerta di acquisto dei beni di cui è proprietaria, quantomeno a riscontro dei valori di stima dalla stessa prospettati, né la possibilità di giungere ad una loro alienazione in tempi ragionevoli. La Corte d’Appello ha quindi coerentemente ritenuto che il sopravanzo, quantificato dal Tribunale di Verona in € 1.505.246,50 (tenuto conto delle imposte, delle spese di procedura e di tutte le spese prededucibili), era comunque incerto, in relazione alle oscillazioni del mercato immobiliare ed al possibile sopraggiungere di fattori esterni straordinari, a fronte, invece, dell’obiettivo vantaggio che i creditori avrebbero tratto dal concordato (immediato ed integrale soddisfacimento dei loro crediti), tutti elementi da cui trarre la conclusione che il profitto conseguibile dalla proponente il concordato nella presente operazione non era affatto sproporzionato rispetto al rischio di impresa assunto e che la proposta di concordato non era, pertanto, abusiva.
Al cospetto di una tale articolata motivazione, la ricorrente non ha fatto altro che muovere censure di merito in ordine al valore dell’attivo fallimentare immobiliare ritenuto congruo dalla Corte d’Appello, avendo tali censure la sola finalità di sollecitare, inammissibilmente, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dallo stesso giudice d’appello a sostegno delle stime, assai più elevate, dell’attivo fallimentare dalla stessa invocate, onde suffragare la propria tesi di un assai ricco surplus fallimentare che la proponente ricaverebbe dal predetto concordato fallimentare, sintomo della asserita – ma perentoriamente esclusa dal giudice d’appello -abusività dello stesso.
Ne consegue che si appalesano inammissibili, in quanto si fondano su presupposti di fatto ritenuti insussistenti dai giudici di merito, le censure di abusività dello strumento concordatario e della natura predatoria dello stesso concordato. Analogamente, quanto al terzo motivo, la Corte d’Appello ha chiaramente indicato le ragioni della superfluità della produzione in giudizio del contratto con cui la proponente ha acquistato il credito di Siena NPL , ovvero che tale acquisto costituiva un fatto anteriore alla proposta di concordato, non mutava la situazione debitoria della fallita e neppure interessava i rimanenti creditori concorsuali.
La ricorrente non ha inteso neppure confrontarsi con tali argomentazioni, limitandosi a contestare inammissibilmente un atto istruttorio discrezionale della Corte d’Appello, immune da qualsiasi vizio ed anche debitamente motivato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento